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DeS, 2, 2014 - Editoriale Scientifica srl - pp. 355-388

Assai rilevante si è altresì rivelato l’utilizzo del termine “bene”, in quanto come esattamente avvertito da attenta dottrina2, non è stata una scelta priva di significato. Invero, l’art. 810 c.c., definisce i beni come “le cose che possono formare oggetto di diritti”. La norma codicistica mette in rilevo che non tutte le entità (materiali o immateriali) possono essere considerate, giuridicamente, dei “beni”: tali risultano solo le cose a cui il diritto attribuisca una rilevanza. Il concetto di bene, dunque, costituisce una qualificazione giuridica idonea ad assumere la speciale attitudine di una cosa a soddisfare un interesse dell’uomo (la c.d. utilitas). Né deve trattarsi, necessariamente di un interesse di tipo economico. Anzi, il con-cetto di bene non è legato, in maniera diretta ed assoluta, al valore patri-moniale della cosa. Il bene, infatti, può esprimere valori o interessi oltre-modo diversi esattamente come avviene nel caso dei beni culturali3.

Nel corso della stratificazione normativa, il legislatore ha dimo-strato, infatti, di apprezzare ed attribuire rilevanza giuridica ad una gamma estremamente variegata di beni culturali in relazione ai diversi

rino 1987, II, 217 ss.; B. CAVALLO, La nozione di bene culturale tra mito e realtà:rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini, in Scritti in onore di M.S.

Giannini, Milano 1988, II, 30 ss.; G.A. ACQUAVIVA, Sulla nozione di bene culturale, in Amministrazione e politica, 1994, n. 5-6, 79 ss.; G. COFRANCESCO, Introduzione, in ID., (a cura di), I beni culturali tra interessi pubblici e privati, Roma 1996, 29 ss.; V. DESANTIS, L’evoluzione del concetto di bene culturale, in Aedon, n. 1, 1998; V. CAPUTIJAMBRENGHI, I beni culturali: gnoseologia e nuove “disposizioni”, in La cultura e i suoi beni giuridici, a cura di V. Caputi Jambrenghi, 1999, 429 ss.; T. ALIBRANDI, L’evoluzione del concetto di bene culturale, in Foro amm., 1999, 2702 ss.; G. PITRUZELLA, La nozione di bene culturale, in Aedon, n. 1, 2000; quindi A. CATELANI, Definizione e disciplina dei beni culturali nel-l’ordinamento vigente, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, vol.

33, I beni e le attività culturali, a cura di A. Catelani e S. Cattaneo, Padova 2002; T. ALI

-BRANDI, P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano 2001, 10 ss.; A. CROSETTI, La tutela ambientale dei beni culturali, Padova 2001, 7 ss.; A. ROTA, La tutela dei beni culturali tra tecnica e discrezionalità, Padova, 2002, 20 ss.; F.S. MARINI, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano 2002; M. AINIS, M. FIORILLO, I beni culturali, in S. CASSESE(a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, Milano 2003, vol.

II, 1053 ss.

2M.S. GIANNINI, I beni culturali, cit., 24 ss.; nonché per le letture privatistiche: C.

MAIORCA, La cosa in senso giuridico. Contributo alla critica di un dogma, Torino 1937, 30 ss.; G. PINO, Contributo alla teoria giuridica dei beni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1948, 60 ss.; G. BIONDI, I beni, in Trattato di diritti civile, a cura di F. Vassalli, Milano, 1953; S.

PUGLIATTI, Beni e cose in senso giuridico, Milano 1962, 195 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano 1982.

3Come esattamente avvertito da E. FOLLIERI, Il diritto dei beni culturali e del paesag-gio, I beni culturali, Napoli 2005, 57; sul punto sia consentito altresì il rinvio a A. CRO

-SETTI, Beni culturali e valutazione dell’interesse pubblico, in Aldo M. Sandulli (1915-1984).

Attualità del pensiero giuridico del Maestro, Milano 2004, 523 ss.

interessi che essi possono esprimere in quanto volti a soddisfare il biso-gno di “cultura” di una data società o dell’intera umanità ovvero in quanto “testimonianza avente valore di civiltà” secondo la felice intui-zione di Franceschini. La rilevanza di tali interessi si è notevolmente ar-ricchita e diversificata nel corso del tempo e partendo, originariamente, dai beni espressione di un interesse storico, artistico, archeologico si è progressivamente pervenuti anche ai beni di interesse preistorico, palen-tologico e paleonpalen-tologico che afferiscono a tempi più remoti, per perve-nire ai beni etnoantropologici con più diretto riferimento alle manifesta-zioni sociali, familiari e morali delle società contemporanee.

Questa progressivo arricchimento percettivo ha portato ad affermare che ciò che contraddistingue un bene come culturale è la sussistenza in esso di una qualità oggettiva ed intrinseca, consistente in uno degli inte-ressi dianzi evidenziati. A fronte di tale constatazione, in dottrina, si è posto l’interrogativo sull’esistenza di una nozione unitaria ed onnicom-prensiva dei “beni culturali”.

Da taluni4, si è sostenuto che il valore “culturale”, congiuntamente all’immaterialità ed alla pubblica fruizione, rappresenterebbero gli ele-menti scriminanti e tipizzanti della unitarietà della nozione, con conse-guente possibilità di operare una reductio ad unum, nonostante le pur molteplici tipologie di beni riconducibili in tale nozione. Da altri5, si è detto che la configurazione in termini unitari rappresenta più un mito che una realtà, in quanto la nozione di “bene culturale” costituisce solo una sintesi verbale che, in realtà, comprende una varietà assai ampia di fattispecie, con la conseguente impossibilita di un trattamento normativo omogeneo delle svariate categorie di beni culturali.

4Su tali posizioni M.S. GIANNINI, I beni culturali, cit., 20 ss.; T. ALIBRANDI, P. FERRi, I beni culturali, cit., 25 ss.; V. CERULLIIRELLI, I beni culturali nell’ordinamento italiano vi-gente, in Beni culturali e Comunità europea, a cura di M.P. Chiti, Milano 1994, 1 ss.; V.

CAPUTIJAMBRENGHI, Postfazione (ad un dibattito su “la cultura e i suoi beni giuridici”), in I beni culturali: gnoseologia e nuove “disposizioni”, cit., 429 ss.; in giurisprudenza il Con-siglio di Stato (Sez. VI, 6 settembre 2002 n. 4566, in www.AmbienteDiritto.it) ha avuto occasione di affermare che la nozione di bene culturale sostituisce, ormai, le vecchie ca-tegorie di cose di interesse storico o artistico, di cose d’arte, di cose di antichità, realiz-zando una considerazione unitaria della materia.

5Per tale prospettazione: G. SEVERINI, Nozione di bene culturale, in AA.VV., Il testo unico sui beni culturali e ambientali, (a cura di G. Caia), Milano 2000, 14 ss.; B. CAVALLO, La nozione di bene culturale, cit., 134 ss. Invero, perché possa ritenersi esistente un’unica ed onnicomprensiva nozione di bene culturale sarebbe necessario dimostrare che per quell’unica nozione giuridicamente intesa, unico sarebbe il regime giuridico applicabile il che non è.

A contemperamento di queste diverse prospettazioni è stato giusta-mente rilevato6che lo studio dei beni culturali è, indubbiamente, una di-sciplina trasversale che copre svariati campi del sapere umano e non solo quello giuridico. Conseguentemente, si possono avere plurime defini-zioni di beni culturali in relazione alle varie tipologie. Sotto il profilo giu-ridico la rilevanza e l’apprezzamento di tali beni sono legati al concreto atteggiarsi del diritto positivo7.

Come già ricordato un apporto oltremodo significativo è stato of-ferto dalla definizione della Commissione Franceschini, secondo la quale costituiscono beni culturali “le testimonianze materiali aventi valore di civiltà”. Tale nozione di natura pregiuridica o sostanziale, ha, infatti, con-sentito di accrescere la sensibilità, non solo del legislatore, verso la neces-sità di tutelare e valorizzare una vasta gamma di beni che, a vario titolo, rientrano nella nozione di patrimonio culturale8.

Nonostante le perplessità, manifestate in dottrina ed in seno alla stessa Commissione9, in ordine alla sua eccessiva ampiezza, la nozione è entrata nell’uso corrente, rimanendo peraltro fondamentalmente estra-nea al linguaggio normativo, fino al d. lgs 31 marzo 1998 n. 122 che, al-l’art. 148, per la prima volta, ha definito beni culturali “quelli che com-pongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantro-pologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà”.

6In tal senso molto puntualmente E. FOLLIERI, Diritto dei beni culturali, cit., spec.

59.

7Così ancora FOLLIERI, op. ult. cit., 59; v. pure CATELANI, Definizione e disciplina dei beni culturali, cit., 59 ss.; v. altresì DESANTIS, L’evoluzione del concetto di bene culturale, cit.; e PITRUZZELLA, La nozione di bene culturale, cit.

8Nozione che, come noto, ha trovato una più precisa individuazione nell’art. 2 del d. lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. Codice Ur-bani), sulla cui valenza si rinvia a R. ROTIGLIANO, Commento art. 2, in Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M. Cammelli, Bologna 2008, 58 ss.; G. SEVERINI, Com-mento artt. 1-2, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Mi-lano 2012, 3 ss.; B. SAPONARO, Commento art. 2, in Commentario al codice dei beni cultu-rali e del paesaggio, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, Torino 2005, 41 ss.; non-ché P. STELLARICHTER, La nozione di patrimonio culturale, in Foro amm. CDS, 2004, (4), 1280 ss.; MARINI, Lo statuto costituzionale, cit., 203 ss.

9Cfr. G. SPADOLINI, Una politica per i beni culturali, cit. Va peraltro avvertito che dietro i mutamenti lessicali operati dalla Commissione Franceschini si celavano indub-biamente, anche precise opzioni di tipo sostanziale. Così, l’utilizzo della locuzione “beni culturali” in luogo delle “cose d’arte” implicava la distinzione tra beni, intesi in senso giu-ridico, e cose materiali, in tal modo venendo a sottolineare la specifica attitudine a sod-disfare un interesse dell’uomo come dianzi evidenziato.

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