GIOVANISSIMI UNDER 14
OSSERVA PRELIMINARMENTE
che la gara del 10.04.2022 tra A.S.D Cenate Sotto – Sport Casazza S.S.D. rientra tra le ultime quattro giornate di gara del campionato Allievi U17 provinciali;
che la società reclamante ha presentato preannuncio di reclamo in data 15.04.2022 alle ore 17.41 avverso una sanzione pubblicata con il C.U. n. 37 del 14.04.2022 della Delegazione Provinciale di Bergamo (relativa alla gara di campionato della categoria allievi U17 del 10.04.2022 tra A.S.D Cenate Sotto – Sport Casazza S.S.D.), chiedendo la copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia del G.S.;
che in data 20.04.2022 alle ore 08.23 la Segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale trasmetteva a mezzo PEC la documentazione richiesta e solo in data 26.04.2022 alle ore 10.43 la società Sport Casazza depositava il proprio reclamo, che il C.U. n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D., attuativo del C.U. n.160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C., concernente “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e
relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale:
Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del G.S.
Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.
…omissis…;
che il procedimento in esame rientra nell’ambito di applicazione della sopra menzionata norma, dovendosi pertanto osservare i termini abbreviati ivi stabiliti, che la reclamante non ha rispettato i termini sia per la presentazione del preannuncio di reclamo sia per il deposito del reclamo a seguito della ricezione dei documenti richiesti.
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA
il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.
Reclamo società A.C.D. BUSNAGO – Camp. 1° Categoria – Gir. L
GARA del 10.04.2022 tra A.C.D. BUSNAGO – POL. D. GHISALBESE CALCIO C.U. n. 62 del CRL datato 14.04.2022
La società A.C.D. BUSNAGO proponeva reclamo in data 15.04.2022 avverso la decisione del G.S. che comminava:
- l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 11.05.2022 a carico del proprio dirigente CAPITANIO GIOVANNI, per avere quest’ultimo, a fine gara, all’atto del ritiro dei documenti, chiesto con insistenza spiegazioni al Direttore di gara che sfociavano poi in urla nei confronti dell’arbitro medesimo;
- la squalifica per tre gare effettive a carico del proprio giocare ANNUNZIATA DAVIDE ENZO, in quanto quest’ultimo, a seguito di espulsione per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avvicinava aggressivamente all’arbitro offendendolo ripetutamente, venendo allontanato dai presenti. A fine gara, poi, attendeva l’arbitro offendendolo nuovamente e ripetutamente.
La reclamante fornisce una ricostruzione dei fatti differente per quanto riguarda la posizione del calciatore Annunziata Davide Enzo, sostenendo la non corrispondenza alla verità di quanto contenuto nel rapporto di gara. A tal fine la reclamante chiede la produzione di un video riproducente il momento dell’espulsione.
In merito alla condotta del calciatore la Corte Sportiva d’Appello richiedeva chiarimenti al Direttore di Gara il quale, con integrazione del 27.04.2022, confermava quanto riportato nel referto di gara.
La reclamante nulla motiva in riferimento alla posizione del dirigente Capitanio Giovanni, limitandosi a richiedere la riduzione della sanzione.
In conclusione, la reclamante chiede la riduzione delle sanzioni comminate al dirigente e al calciatore.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
Quanto alla posizione del dirigente CAPITANIO GIOVANNI, questa Corte Sportiva d’Appello evidenzia che il reclamo nulla motiva in merito, limitandosi a richiedere la riduzione della sanzione comminata.
La Corte Sportiva d’Appello rileva, altresì, che l’inibizione comminata al dirigente da parte del G.S. (fino al giorno 11.05.2022) sia inferiore al termine di un mese previsto dall’art. 137, comma 3, lettera B) del CGS.
Pertanto il provvedimento disciplinare nei confronti di Capitanio non è impugnabile ed il reclamo, relativamente alla sua posizione, deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore ANNUNZIATA DAVIDE ENZO, dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile come il calciatore a seguito dell’espulsione si dirigeva verso l’arbitro in modo minaccioso e proferendo frasi offensive nei confronti dello stesso. Questa condotta veniva reiterata al termine della gara sino a quando un dirigente della società Busnago faceva rientrare il calciatore negli spogliatoi.
Nel reclamo, la ricorrente non offre alcun elemento che possa contraddire o superare quanto riportato nel referto dall’Ufficiale di gara.
Quanto al video prodotto dalla società reclamante, questa Corte Sportiva d’Appello specifica che, ai sensi dell’art. 61, comma 6 del CGS, i filmati o le riprese televisive possono essere utilizzati quale mezzo di prova nelle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema.
Il video prodotto dalla società A.C.D. Busnago, pertanto, non è acquisibile quale mezzo di prova nel presente procedimento.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA
il reclamo inammissibile relativamente alla posizione del dirigente Capitanio Giovanni;
RIGETTA
il reclamo relativamente alla posizione del calciatore Annunziata Davide Enzo;
dispone l’addebito della tassa se versata.
Reclamo società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA – Camp. Allievi U17 – Gir. A GARA del 06.04.2022 tra A.S.D. CORTENOVA – POLISPORTIVA ORATORIO 2B C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 14.04.2022
La società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA proponeva reclamo in data 16.04.2022 avverso la decisione del G.S. che comminava:
- la squalifica per due gare effettive a carico del proprio giocare MOTTA LUCA;
- la squalifica per una gara effettiva a carico del proprio giocare MORFU DANIELE;
- la squalifica per tre gare effettive a carico del proprio giocare ARRIGONI NICOLAS, per avere tenuto
La reclamante non fornisce alcuna differente ricostruzione dei fatti, limitandosi a contestare l’eccessività dei provvedimenti del G.S
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
Quanto alla posizione dei calciatori MOTTA LUCA e MORFU DANIELE, questa Corte Sportiva d’Appello rileva come i provvedimenti disciplinari comminati dal G.S. nei confronti dei medesimi rientrino nei limiti indicati dall’art. 137, comma 3, lettera A) del CGS. Pertanto le sanzioni di due gare per Motta e di una gara per Morfu non sono impugnabili ed il reclamo relativo alle medesime deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore ARRIGONI NICOLAS, dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile come il calciatore – peraltro capitano della squadra – abbia tenuto un comportamento gravemente scorretto, irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro.
Nel reclamo, la ricorrente non offre alcun elemento che possa contraddire o superare quanto riportato nel referto dall’Ufficiale di gara.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA
il reclamo inammissibile relativamente alle posizioni di Morfu Daniele e Motta Luca;
RIGETTA