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6.1. PRINCIPI GENERALI

Logic prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Codice Etico, nonché nei protocolli aziendali e nelle procedure previste dal Modello e dai relativi allegati è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/'01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Logic in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

La violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure contenute nel Modello e negli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti lede, infatti, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere con Logic e comportano azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato.

Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI 6.2.1. Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e negli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché nei protocolli aziendali e nei loro aggiornamenti sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria metalmeccanica privata (d'ora innanzi per brevità "CCNL Metalmeccanici"), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello e degli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, ai seguenti provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Modello di organizzazione gestione e controllo Parte Generale In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente CCNL Metalmeccanici, si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA, SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

3. Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti

"Criteri di correlazione".

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno applicate in relazione:

a) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza, od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

b) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

c) alle mansioni del lavoratore;

d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla Direzione del Personale.

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6.2.2. Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del presente Modello e degli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei protocolli aziendali e/o delle procedure (che, di volta in volta, verranno implementate da Logic a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni, e opportunamente comunicate), o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL DIRETTORE GENERALE E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, del Direttore generale o dei Sindaci di Logic S.p.A., l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali procederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla assunzione delle opportune iniziative previste dalla normativa e, se necessario, alla revoca del mandato.

Tenuto conto che gli Amministratori di Logic S.p.A. sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, anche occasionali, consulenti, tirocinanti, agenti di Logic o da partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione immediata del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti alla Società.

La funzione Amministrazione, Finanze e Controllo cura con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danno derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

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7. ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'APPLICAZIONE E

SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO