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A milano fra età carolingia e postcarolingia

11. Osservazioni provvisorie

Abbiamo delineato, sommariamente, i punti principali della no- stra ricerca: essa ha inteso individuare dapprima coloro che, operan- do nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, hanno assunto per primi i titoli di giudice o giudice regio e di seguirne le vicende: pochi vassalli e pochi notai, quasi tutti questi ultimi, inizialmente, fra loro in rapporti stretti tali da configurarsi come rapporti di ‘di- scepolato’.

La considerazione delle vicende dei vassalli imperiali ai quali viene attribuita nella prima metà del secolo la qualifica di giudi- ci regi e imperiali nella descrizione dei collegi giudicanti mostra, particolarmente per Leone, meglio documentato, l’assunzione, fra i membri dei collegi giudicanti, della qualifica di iudex accanto a quella di vassallo regio e imperiale. Ancora per Leone, sottolineia- mo la capacità di scrivere e, in particolare, di adoperare una “corsiva nuova”, connotata da “accentuazioni cancelleresche” e quindi non dissimile da quella “corsiva nuova cancelleresca con caratteristiche di artificiosità molto accentuate”, impiegata da alcuni notai regi. Tale capacità era utile, anche se certo non esclusiva, ai fini dell’attività in ambito giudiziario e permetteva di conoscere direttamente le leggi e la documentazione all’occorrenza prodotta in giudizio.

(530) E. Ennen, Storia della città medievale, 1975, tr. it. Bari, 1975, p. 108. (531) Ibidem, p. 137.

Per questa finalità poco adatti erano i vassalli, per quanto esperti di processi e ‘alfabetizzati’, e poco lo erano gli scabini che rimasero confinati, sostanzialmente, nel loro ruolo di ‘giudici popolari’, senza assurgere alla professione di giudice, per la deficienza di una prepa- razione tecnica specifica, a meno che non fossero già notai.

I più adatti apparivano i notai, soprattutto quelli formatisi in am- bito pavese, occasionalmente al servizio del re e del personale di corte. Questi notai regi poterono affiancare e poi sostituire i pochi vassalli regi impiegati nell’amministrazione della giustizia: agli uni e agli altri si iniziò ad attribuire, dal secondo decennio del secolo, la qualifica di giudici e/o giudici regi e imperiali fino a che alcuni no- tai, dotati di conoscenze tecniche in genere superiori, come mostra- no Bonifrit e i suoi ‘discepoli’ nelle caratteristiche stesse della loro scrittura, rimasero, nella sostanza, i soli ad essere così qualificati fin verso la fine dell’età carolingia.

In tale modo, la qualificazione di giudici, giudici regi e imperiali per pochi vassalli, dapprima, quindi per un piccolo gruppo di notai regi, collegabili a Pavia, qualificazione che si constata nei collegi delle corti dal secondo decennio del secolo IX, mostra le prime tap- pe o l’incubazione di un processo per la formazione del ceto profes- sionale dei giudici che giungerà a maturazione negli ultimi decenni del secolo.

Il ruolo dei notai-giudici pavesi da tempo è stato sottolineato, an- che se gli studiosi non li hanno considerati singolarmente e nei loro rapporti reciproci, così che è sfuggito loro soprattutto il ruolo svolto dal notaio pavese Bonifrit. Questi, che già in documento privato del 792, adopera una scrittura tachigrafica, anticipandone l’impiego da parte dei notai regi e imperiali, “detta” al notaio Ursiniano il testo di un placito svoltosi a Spoleto nel 798, impiegando termini e formu- lari franchi, e al notaio Paolo quello di un placito svoltosi a Pistoia nell’812; due anni dopo, il notaio Ursiniano “detta” al notaio Marti- no il testo di un altro placito svoltosi a Spoleto.

L’impulso per l’affermazione e la sempre maggiore diffusione Parte II. A Milano fra età carolingia e postcarolingia 113

dell’attività dei notai regi sul territorio del Regno Italico ed oltre, fino alla città di Roma, fu dato da Adalardo di Corbie, il ’reggente’ del regno, e poi da Leone, vassallo regio e quindi conte, che si trovò, dapprima, ad operare con loro sotto la presidenza di Adalardo e poi, presidente e copresidente di placiti, li chiamò più volte al suo fianco, tanto che potremmo considerarli come i ‘suoi’ notai, un impegno di sinergie essenziali, con altre, per l’organizzazione dell’amministra- zione della giustizia nel regno e per la diffusione, pur se non resa del tutto omogenea, dei modelli e delle pratiche ‘franche’.

La cessazione definitiva della qualifica di giudici per alcuni vas- salli imperiali e la mancata attribuzione di essa agli scabini sono conferme della progressiva specializzazione professionale dei giudi- ci, che coincide temporalmente con la riorganizzazione dell’ammi- nistrazione della giustizia attuata da Ludovico II con la costituzione di un gruppo tendenzialmente stabile di giudici imperiali e si riflette anche nella consapevolezza dei protagonisti quando i giudici impe- riali, dall’ottavo-nono decennio del secolo, iniziano a sottoscriversi ai placiti quali giudici dell’imperatore, qualifiche che essi impiegano quasi subito nelle sottoscrizioni ad atti concernenti negozi imperiali, poi anche per negozi privati.

La sottoscrizione di tre giudizi imperiali ad una vendita effettuata nell’887 a Pavia da Grimoaldo, vassallo e mansionario imperiale, con la precoce utilizzazione della qualifica in un documento privato, mostra con immediatezza la nuova condizione dei giudici imperiali, non solo così percepiti dagli ‘addetti ai lavori’ ovvero dai redattori dei placiti, quando operano nell’amministrazione della giustizia, ma essi stessi divenuti consci di essere in quest’ambito dei professioni- sti; e percepiti quali giudici anche al di fuori dell’amministrazione della giustizia.

I giudici regi, imperiali e del Sacro Palazzo, per quasi tutta l’età carolingia, provengono, quando la loro provenienza è nota, da Pavia o dall’ambiente del palatium pavese. Lo conferna l’esame della situa- zione milanese: nessuno dei notai locali, rogatari di documenti in età carolingia, è identificabile con i notai-giudici e giudici, presenti nei

collegi e sottoscrittisi ai placiti della medesima età. Questa constata- zione, dedotta dalla documentazione milanese, fra le più consistenti, in una società in rapporti frequenti con quella pavese, per tanti aspet- ti, compreso quello delle influenze notarili, mostrando come nessun notaio per quasi un secolo ha assunto la qualifica di notaio regio e imperiale e tantomeno quella di giudice regio, imperiale o del Sacro Palazzo, induce a ritenere che per ampia parte del periodo carolingio la situazione milanese sia estendibile a tutti i territori del regno, an- che per quelli vicini a Pavia; per converso, si può ritenere, anche in assenza di indicazioni, che i notai-giudici regi e imperiali, almeno per larghissima parte e prima dell’ultimo periodo carolingio, provenissero o fossero legati all’ambiente pavese.

La ‘localizzazione’ dei giudici regi e imperiali, che prende avvio verso la fine dell’età carolingia, è confermata ampiamente dalla lunga attività fra IX e X secolo di due giudici milanesi, Ragifredo e Aupaldo – notai, giudici cittadini, giudici regi e imperiali –, attività svoltasi praticamente in Milano e nei dintorni.

Giunge così a maturità nell’Italia carolingia il processo di forma- zione di un ceto di giudici professionali, funzionari laici della giustizia e tecnici del diritto, che svolgerà un ruolo fondamentale, pur nei suoi sviluppi molteplici e diversificati, nella storia giuridica della civiltà europea.

A fronte di questo processo ascendente sta la parabola discendente degli scabini, gli assessori del tribunale, tratti dal popolo, come li ave- va istituiti Carlo Magno. Ridotta vieppiù la loro presenza e decaduto il loro ruolo via via che crescevano presenza e ruolo dei giudici, gli sca- bini scomparvero, dopo che erano stati eliminati al centro del regno, a Pavia e a Milano, un decennio prima della morte di Ludovico II; resistettero in periferia per alcuni decenni, ed anche oltre a Lucca, non mancando alcune sporadiche ulteriori sopravvivenze. Scomparsi nel Regno Italico, la loro vicenda continuò nell’istituto dello scabinato in altre regioni già carolinge.

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