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Osservazioni specifiche

Nel documento PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta (pagine 93-99)

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

B. Osservazioni specifiche

1. Principali disposizioni della posizione comune

a) Procedura di autorizzazione per gli alimenti e mangimi geneticamente modificati (articoli 5, 6, 7, 17, 18 e 19)

Il Consiglio ha espresso piena adesione alle soluzioni proposte in materia dalla Commissione e appoggiate dal Parlamento.

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Le nuove procedure di autorizzazione degli alimenti geneticamente modificati riprenderanno in effetti i nuovi principi introdotti nella direttiva 2001/18/CE e utilizzeranno il nuovo quadro per la valutazione dei rischi in materia di sicurezza alimentare fissato dal regolamento del Parlamento europeo n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

Pertanto l'immissione in commercio degli alimenti e mangimi geneticamente modificati sarà autorizzata solo dopo una valutazione indipendente e rigorosa dei rischi che potrebbero comportare per la salute umana e animale e, all'occorrenza, per l'ambiente. Tale valutazione, che verrà effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, sarà seguita da una decisione di gestione dei rischi presa dalla Comunità, nel quadro di una procedura regolamentare che garantisce una stretta cooperazione tra Commissione e Stati membri.

Il Consiglio ha tuttavia introdotto in tale procedura due notevoli modifiche:

− la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata all'Autorità, non più direttamente, ma tramite uno Stato membro,

− per quanto riguarda la valutazione dei rischi per l'ambiente, se la domanda verte su organismi geneticamente modificati da impiegare come sementi o materiale di moltiplicazione vegetale, l'Autorità chiederà a una autorità nazionale competente di effettuare essa stessa tale valutazione.

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b) Misure transitorie in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato non autorizzato, ma avente formato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (articolo 47)

Al fine di garantire l'applicabilità e la fattibilità del regolamento, il Consiglio ha ritenuto opportuno prevedere che al di sotto di una determinata soglia la presenza di tali tracce in un alimento o mangime non debba essere considerata come una violazione dell'obbligo di autorizzazione di immissione in commercio, se d'altro canto sono soddisfatte talune condizioni rigorose.

Il Consiglio ha pertanto previsto in materia un limite fissato allo 0,5%, a condizione che siano rigorosamente osservate le condizioni seguenti:

−−−− gli organismi geneticamente modificati dovranno aver formato oggetto di una valutazione favorevole da parte di un'autorità scientifica comunitaria prima della data di applicazione del presente regolamento,

−−−− la tolleranza sarà applicata solo per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento,

−−−− la soglia potrà essere abbassata, se necessario, nel quadro della procedura di comitatologia.

Il Consiglio ha d'altro canto preso atto del fatto che la Commissione s'impegna a verificare nel contesto della clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento se l'applicazione di tali misure solleva problemi.

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Va notato che il Consiglio su tale punto ha scelto un approccio assai più rigoroso e coerente di quello proposto inizialmente dalla Commissione (dato che, da un lato, la soglia è stata abbassata in misura considerevole e, dall'altro, le misure previste sono solo temporanee) e che pertanto si è notevolmente avvicinato alla posizione espressa dal Parlamento europeo.

c) Soglia di etichettatura concernente la presenza accidentale di OGM (articolo 12 e articolo 24)

Il Consiglio ha voluto prendere in considerazione il fatto che, nonostante la volontà degli operatori, taluni materiali OGM possono tuttavia essere presenti, sotto forma di tracce, negli alimenti e mangimi da essi prodotti, a seguito di una presenza accidentale o tecnicamente inevitabile durante la produzione di sementi, la coltura, il trasporto e il trattamento. Il Consiglio ha pertanto ritenuto, analogamente alla Commissione, che in casi siffatti gli alimenti e i mangimi non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di indicare sull'etichetta la presenza di OGM, qualora essa sia inferiore ad una soglia determinata.

Il Consiglio ha fissato la proporzione di tale presenza accidentale o tecnicamente inevitabile ad un massimo di 0,9% per ogni ingrediente.

Il Consiglio ha tuttavia previsto la possibilità di fissare soglie inferiori conformemente alla procedura di comitatologia, segnatamente per quanto riguarda gli alimenti e i mangimi contenenti OGM o costituiti a partire da OGM o per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici.

Va notato che tale soglia è stata fissata a termine di un attento esame di tutti gli aspetti inerenti al problema e che il Consiglio ritiene che costituisca un buon equilibrio atto a raggiungere gli obiettivi perseguiti, garantendo al contempo l'applicabilità del futuro regolamento.

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d) Status dei prodotti esistenti (articolo 8 e articolo 20)

La posizione comune ha ampliato il campo di applicazione delle norme applicabili ai prodotti esistenti non limitandosi ai soli prodotti OGM già autorizzati in base alla legislazione esistente, ma includendo anche i prodotti OGM immessi sul mercato comunitario prima della data di applicazione del presente regolamento.

In tal modo il Consiglio intende istituire un migliore controllo dell'insieme degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati esistenti sul mercato comunitario.

2. Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo

a) I seguenti emendamenti sono stati accettati o presi in considerazione nella posizione comune:

Procedura di autorizzazione

37, 39, 81, 84, 87, 93 e 165 (cfr. articolo 5, paragrafo 2, articolo 6 paragrafo 3 lettera c) e paragrafo 4, articolo 17 paragrafo 2, articolo 18 paragrafo 3 lettera c) e paragrafo 4, nonché i considerando 33 e 34).

Trasparenza e informazione del pubblico

30, 38, 45, 47, 52, 55, 56, 57, 77, 82, 90, 92, 98, 101, 102 e 103 (cfr. articolo 5 paragrafo 3 lettera j), articolo 6 paragrafo 5 lettera f) e paragrafo 6, articolo 17 paragrafo 3 lettera j), articolo 18 paragrafo 5 lettera f) e paragrafo 6, e più segnatamente l'articolo 29 relativo all'elenco dei documenti e delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico).

Laboratorio comunitario di riferimento

41, 44, 86 e 89 (cfr. articoli 6 paragrafo 3 lettera d) e 5 lettera f), 18 paragrafo 3 lettera d) e 5 lettera f)).

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Etichettatura

70, 71, 110, 112, 123, 145, 146, 147, 162, 163, 164 (cfr. articoli 12, 13, 24, 25 e 46, paragrafo 2).

Principio di precauzione

1 e 13 (cfr. articolo 1 che si riferisce ai principi generali enunciati nel regolamento 178/2002).

Concetto di rischio

23 (cfr. articolo 4 paragrafo 1, lettera a) e articolo 16 paragrafo 1 lettera a) in cui viene introdotto il concetto di rischio inaccettabile per la salute).

Misure d'emergenza

117 e 118 (cfr. articolo 34).

b) Modifiche redazionali

Va notato che numerose modifiche redazionali apportate al testo della posizione comune su punti di dettaglio sono conformi allo spirito di numerosi emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

c) Il Consiglio ha invece aderito pienamente alla posizione della Commissione non prendendo in considerazione i seguente emendamenti:

8, 14, 22, 25, 26, 29, 33, 35, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 74, 76, 79, 83, 88, 91, 95, 96, 97, 99, 100, 104, 105, 109, 111, 113, 116, 120, 122, 142, 156, 159, 161, 167.

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Oggetto: Adozione di una posizione comune in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Nel documento PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta (pagine 93-99)

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