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PACCHETTO GARANZIE A base – Garanzie danni – Inabilità Totale Temporanea derivante da

Nel documento FASCICOLO INFORMATIVO DANNI (pagine 28-31)

MUTUO PROTETTO

PACCHETTO GARANZIE A base – Garanzie danni – Inabilità Totale Temporanea derivante da

Infortunio o da Malattia – Disoccupazione

A plus – Garanzie danni

– Inabilità Totale Temporanea derivante da Infortunio o da Malattia

– Disoccupazione

B – Garanzie danni e vita

– Inabilità Totale Temporanea derivante da Infortunio o da Malattia

– Disoccupazione

– Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio

– Morte

C – Garanzie vita – Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio

– Morte

Nota Informativa - pag. 2 di 5 400819 – Ed. aggiornata al 01/12/2010

Le garanzie (prestazioni assicurative) vita di cui al “Pacchetto” B o C sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo.

Le garanzie (coperture assicurative) danni sono invece disciplinate nell’apposito separato Fascicolo Informativo e si intendono operanti qualora sia stato sottoscritto dall’Assicurato nel Modulo di Adesione il relativo “Pacchetto” A base, A plus o B di cui sopra secondo le modalità previste dalle relative Condizioni di Assicurazione.

3.2 Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo

Salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, la durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari:

– a quella del Mutuo fino ad una durata massima di 5 anni, nel caso in cui l’Assicurato scelga il pacchetto – a quella del Mutuo fino ad una durata massima di 5 o 10 anni, nel caso in cui l’Assicurato scelga il B;

pacchetto C.

La copertura assicurativa comprende:

– Il periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi – Lo sblocco successivo dei fondi

– Il periodo di attesa per lo sblocco dei fondi

La garanzia per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio si estingue al compimento del 65° anno di età dell’Assicurato.

In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato.

Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;

b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di invalidità totale permanente derivante da infortunio dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi;

si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute.

4. Premi

A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al premio unico calcolato, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Il premio unico, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate e all’ammontare del capitale iniziale assicurato e alla durata della copertura assicurativa.

In caso di sopravvivenza e di non sopraggiunta invalidità totale e permanente da Infortunio dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il premio acquisito dalla Compagnia.

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue:

Durata contrattuale Costi a carico dell’Assicurato

Nota Informativa - pag. 3 di 5 400819 – Ed. aggiornata al 01/12/2010

(*)La quota parte dei costi percepita dagli Intermediari in valore assoluto è stata calcolata sull’ipotesi di un premio pari a 1.373 Euro per una durata pari a 5 anni.

(**)La quota parte dei costi percepita dagli Intermediari in valore assoluto è stata calcolata sull’ipotesi di un premio pari a 3.239 Euro per una durata pari a 10anni.

Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

C – INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato 5.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.

I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella A

Durata contrattuale Costi di acquisizione, gestione ed incasso

5 anni (Pacchetto B o C) 64,40% del premio

10 anni (Pacchetto C) 61,35% del premio

* * *

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

Durata contrattuale Misura costo Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi) 5 anni (Pacchetto B o C) 64,40% del premio 77,64%

10 anni (Pacchetto C) 61,35% del premio 81,50%

6. Regime fiscale Imposta sui premi

I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità fiscale dei premi

Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5%

derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa) ed in caso di invalidità permanente.

Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

Nota Informativa - pag. 4 di 5 400819 – Ed. aggiornata al 01/12/2010

D – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Nel documento FASCICOLO INFORMATIVO DANNI (pagine 28-31)

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