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Disciplina delle modalità e del procedimento per la nomina di professori universitari ed avvocati all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, ai sensi della Legge 5 agosto 1998, n. 303 (Circolare n. 3499 del 18 febbraio 1999).

1. I professori e gli avvocati, che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, presentano entro il 15 marzo di ogni anno rispettivamente al Consiglio universitario nazionale ed al Consiglio nazionale forense, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione scritta di disponibilità;

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, della Legge 5 agosto 1998, n. 303, con sottoscrizione autentica ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 ovvero effettuata con le modalità previste dall'art. 3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto ovvero dell'impegno a richiedere entro sessanta giorni dalla nomina, per i professori la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza; per gli avvocati la cancellazione dall'albo professionale nonchè l'impegno a cessare qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;

d) la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i magistrati ordinari.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale forense segnalano al Consiglio superiore della magistratura rispettivamente i professori e gli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità e che siano in possesso dei requisiti di legge e trasmettono la documentazione ad essi relativa.

Il Consiglio universitario nazionale trasmette altresì una certificazione attestante la data di immissione nel ruolo dei professori e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è attualmente titolare; il Consiglio nazionale forense certifica il periodo di tempo superiore a quindici anni di effettivo esercizio della professione da parte degli avvocati nonchè l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e la relativa data.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno gli interessati devono presentare agli stessi organismi di cui al punto 1 i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica nel cui circondario è compreso il Comune di residenza;

f) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o di un medico militare, attestante l'idoneità fisica e psichica dell'interessato.

Per i documenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere presentate autocertificazioni ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Entro lo stesso termine gli interessati possono depositare ai predetti organismi le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, gli atti processuali ed ogni altra documentazione da cui possono desumersi i particolari meriti scientifici e la ricchezza dell'esperienza professionale; producono altresì la certificazione ed i documenti necessari per comprovare la eventuale sussistenza degli elementi di specifica rilevanza previsti dall'art.2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale forense trasmettono al Consiglio Superiore della magistratura la documentazione di cui al punto 3 unitamente alla certificazione attestante che ciascuno degli interessati non ha riportato sanzioni disciplinari diverse da quella minima prevista dai rispettivi ordinamenti.

5. Sui soggetti segnalati ai sensi del paragrafo 2 che sono in possesso dei requisiti di legge, il Consiglio superiore della magistratura richiede il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale forense.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale forense esprimono il parere adeguatamente motivato con riferimento all'indiscusso riconoscimento del rilevante valore dell'attività scientifica e della varietà e dell'importanza dell'attività forense svolta, desunti in particolare dagli atti processuali predisposti, dalle pubblicazioni e dalle relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni ed a seminari di rilievo nazionale o internazionale ed anche con riferimento alla sussistenza degli elementi di specifica rilevanza di cui all'art. 2, comma 3, Legge 5 agosto 1998, n. 303. In particolare il parere dovrà dare conto delle specifiche ragioni per le quali l’aspirante è ritenuto in possesso di qualità culturali e professionali di grado elevatissimo e cioè di grado preminente nell’ambito della categoria dei professori universitari o degli avvocati.

7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione di cui all’art. 12, comma 13, D.Lgs.

n. 160/2006 esprimerà il parere avente ad oggetto la valutazione della “capacità scientifica e di analisi delle norme” degli aspiranti; a tal scopo gli interessati potranno mettere a disposizione della commissione tecnica fino a 10 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni nonché atti processuali in numero non superiore a 10.

8. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione competente individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni, operando una valutazione di carattere assoluto in ordine alla sussistenza di quel livello di eccellenza richiesto dall’art. 106 Costituzione, proponendone al Consiglio direttamente la designazione se il numero complessivo non è superiore al numero dei posti ad essi riservati.

Solo nel caso in cui i professori e gli avvocati con meriti insigni siano in numero superiore, la commissione procederà ad una valutazione comparativa tra gli aspiranti, proponendo la chiamata dei nominandi sulla base degli elementi di specifica rilevanza indicati nell'art. 3, comma 3, Legge 5 agosto 1998, n. 303 ed a parità di possesso di tali elementi secondo le priorità indicate al successivo comma 4 dello stesso articolo della medesima legge.

All’esito della proposta, la Commissione procederà all’audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale, al fine di acquisirne eventuali osservazioni.

9. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata.

10. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individua il numero dei posti di Consigliere di Cassazione che è stato messo a concorso nel corso dell'anno precedente e determina nella misura di un quarto dei predetti il numero dei posti riservati alla nomina di professori e di avvocati per meriti insigni.

TITOLO V

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