ECONOMIA ETICA E MODELLI CRETIDIZI SOLIDAL
2. Il concetto di solidarietà come principio giuridico
2.2 La parabola della solidarietà nella tradizione costituzionale occidentale ed in quella attuale
Avendo esaltato il profilo finalistico, occorre ora concentrarci su quello ontologico della solidarietà, al fine di carpirne il potenziale precettivo.
liberalità a differenti ipotesi di finanziamento riconducibili a forme operative che facciano capo ad intermediari creditizi, esaltandone, perciò, il ruolo (indirettamente) pubblicistico (CAPRIGLIONE F., Cooperazione di credito e “finanza etica”, in Banca, Borsa e titoli di credito, parte prima, Giuffrè Editore, Milano, 1997, p.24).
177 In primis, Lipari (LIPARI N., “Spirito di liberalità” e “spirito di solidarietà”, Rivista Trimestrale di
Diritto e Procedura Civile, Giuffrè Editore, Milano, 1997, p. 15), le cui affermazione andrebbero armonizzate e lette, ai fini di ottenere un quadro dialettico, con quelle di CATAUDELLA,
Tale concetto si afferma, nella sua dimensione giuridica, nel Seicento e nel Settecento, per poi guadagnare una certa incisività nel primo Ottocento, con la Dichiarazione dei Diritti di Robespierre nel 1793, dovendosi, a tal fine considerare (seguendo quanto suggerito da Alpa) l’indiscutibile omogeneità fra la fraternità e solidarietà, nella formulazione della Costituzione del 1795, nella quale, oltre alla configurazione come diritto, appare, per la prima volta, la caratterizzazione come dovere.
Occorre dire che tali fermenti subiscono un forte ridimensionamento ad opera di Napoleone, la cui impronta porterà all’eliminazione e alla scomparsa del principio solidaristico dalle codificazione privatistiche ottocentesche, in virtù dell’incompatibilità fra il nucleo non patrimoniale del principio in esame ed il liberismo economico sotteso a tali codici, oltre all’assoluta centralità della proprietà e del commercio.
La parabola discendente della solidarietà continua con la Restaurazione, che ne sancisce l’oblio, tendenza che muta sensibilmente solo durante il diciannovesimo secolo con la Costituzione francese del 1848, nella quale appare, oltre alla massima negativa di stampo evangelico-kantiana(“non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”), la necessaria attivazione di un comportamento solidale positivo178.
I bellicosi e tragici eventi che contraddistinguono la fine del secolo decretano l’emersione delle concezioni cattoliche e socialiste del principio solidaristico, enfatizzando la prima visione una connotazione caritatevole e pietista, destinata,
178 ALPA G., Solidarietà, La Nuova Giurisprudenza civile commentata, CEDAM, anno x, II,
pertanto, a sfociare nella sporadicità e mera spontaneità179; a differenza della
seconda ricostruzione menzionata, la quale, sotto l’influenza delle lotte di classe, ambisce, promuovendo una visione corporativista, al miglioramento delle condizioni economico-sociali di una frangia sociale mediante l’erosione delle posizioni conquistate dai ceti dominanti.
Tuttavia, tale concezioni mal si adattano alla caratterizzazione utile ai fini della presente analisi, poiché non raccolgono gli affermati profili di cogenza e di collettivismo, secondo il nucleo rappresentato dalla lettura armonizzata dei precetti costituzionali precedentemente menzionati.
Gran parte delle Costituzioni moderne risalenti appare affezionata all’impronta individualistica ottocentesca, tendente alla costante rivendicazione della libertà del singolo, intesa come sfera inattaccabile garanzia a protezione del singolo, potendosi citare, a fine esemplificativo, le Costituzioni del Belgio e dei Passi Bassi, nei quali la solidarietà non appare citata o la Costituzione francese del 1946, nella quale non vi è traccia di doveri positivi volti alla collaborazione ed alla coesione sociale.
179 Esemplare appare la ricostruzione di Lucarelli: “[…] Nel sentimento religioso e cristiano, il concetto (di solidarietà) tende a specificarsi prevalentemente nel volontariato beneficio, che induce l’individuo – liberamente ispirato dall’amore del prossimo e dalla coscienza della corresponsabilità verso il mondo umano che lo circonda – a scarificare una entità di valore, superflua o meno al proprio godimento, per beneficare chi soffra o chi possegga meno di lui.” 179 (LUCARELLI F., Solidarietà e autonomia privata, Eugenio Jovene Editore, Napoli,
1970, p.33). nella medesima opera (p.43) l’autore citato, inoltre, specifica che un tale concetto di solidarietà, sporadico e spontaneo, presenta scarsi profili d’interesse per li giurista desideroso di indagare l’impatto (giuridico) del principio solidaristico.
Appare, invece, l’attenzione verso la solidarietà in quei testi costituzionali che risentono dell’ispirazione confessionale, quale quella irlandese del 1937, che dedica un rilevante spazio alla giustizia sociale, ed in quelli (laici) maggiormente moderni, caratterizzati da avvenuti compromessi fra forze politiche antagoniste e portatrici di valori vicendevolmente divergenti, quali, oltre a quella italiana, la Costituzione portoghese del 1976 e quella spagnola del 1978, la quale promuove il progresso sociale ed economico.
Detto ciò, occorre evidenziare che, nei codici civili vigenti, la solidarietà è pressoché assente, dovendosi notare il fenomeno antitetico rappresentato dalla ricchezza degli spunti costituzionalmente enucleati nella Norma Fondamentale nazionale, coesistente con un sistema privatistico totalmente avaro di disposizioni in tal senso, il che rende improcrastinabile e necessaria un’ermeneutica costituzionalmente orientata verso il conseguimento di interessi collettivi180 .
Con l’obiettivo di rafforzare la percorribilità del suddetto meccanismo di osmosi normativa fra precetti sovraordinati (costituzionali) ed esercizio dell’autonomia privata, appare opportuno ribadire che l’anticipato impasse fra spunti costituzionali
180 Riguardo a tale orientamento ermeneutico e il mutamento rispetto all’attitudine utilitaristca
appaiono indicative le parole di Capriglione, di seguito letteralmente riportate: “[…] In
un’angolazione giuridica, il riferimento ai recenti mutamenti della regolazione normativa, interna ed internazionale, induce a rimeditare il significato della conciliazione tra interessi particolari ed interessi generali della collettività. Si sottolinea la necessità che nell’ordinamento trovino spazio le esigenze dei più deboli, non come portato di un’ideologia che rivendichi l’assistenzialismo, ma quale effetto di una riformulazione del rapporto tra diritto e morale sociale” (CAPRIGLIONE F., Cooperazione di credito e “finanza etica”, in Banca, Borsa e
e silenzio codicistico ha radici storiche strettamente connesse con l’evoluzione storico-normativa nazionale.
In particolare, il Codice civile del 1942 risente dell’impostazione corporativista e totalitarista del regime fascista, all’interno della quale la solidarietà, menzionata nella Relazione al codice civile (n.10), viene intesa come solidarietà e necessaria cooperazione (economica e corporativista) del singolo nel processo totalitario di produzione, materializzandosi, quindi, in un concetto vago e unicamente negativo, consistente nel non ledere l’interesse altrui (e dello Stato, in primis) al di fuori della giustificata tutela dell’interesse proprio.
Tale quadro, come anticipato, appare mutato dall’assetto costituzionale, che inietta linfa al tessuto privatistico ed, anzi, diviene, grazie allo sforzo ermeneutico, necessaria ancora di adeguamento delle disposizioni codicistiche (costituzionalmente orientate) alla situazione sociale moderna ed attuale. A tal proposito, la duttilità delle disposizioni ex artt. 2 Cost. e 3 Cost. non è più, come affermava nella sua analisi Lucarelli nel 1970, uno strumento di livellamento e riequilibrio di posizioni fra classi sociali stratificate, ma bensì un postulato normativo dotato di indiretta ed incisiva precettività, volto a rendere il panorama giuridico rispondente alle necessità dell’attuale pluralismo sociale, in cui lo scompenso da riequilibrare non è più quello fra classi, ma quello fra categorie sociali.
Tale opera è fondamentale in settori ulteriori rispetto a quelli interessati nel passato (quali il già citato caso della responsabilità extracontrattuale), essendo
punti di vista privilegiato in tale analisi quello creditizio181, per la materialità dello
stesso e il ruolo ricoperto.