• Non ci sono risultati.

– paragrafo 5 bis (nuovo)

Nel documento ***I PROGETTO DI RELAZIONE (pagine 97-104)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità competenti verificano inoltre se i requisiti di cui all'articolo 5 continuano a essere soddisfatti o se abbiano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

collegato a tale ente.

Or. en

Emendamento 160 Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, godano di tutti i poteri di

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, godano di tutti i poteri di

PE644.827v01-00 98/114 PR\1193984IT.docx

IT

vigilanza, di indagine e di sanzione che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva, tra cui:

vigilanza, di indagine e di sanzione che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva, tra cui almeno:

Or. en

Emendamento 161 Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il potere di imporre sanzioni o penalità amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni che recepiscono l'articolo 22;

(d) il potere di imporre penalità

amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni che recepiscono l'articolo 22;

Or. en

Emendamento 162 Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il potere di chiedere a un gestore di crediti di rimuovere membri del suo organo di direzione o di amministrazione qualora non rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 163 Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

PR\1193984IT.docx 99/114 PE644.827v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare i dispositivi interni di governo societario e i meccanismi di controllo interno di un gestore di crediti, al fine di garantire in modo efficace il rispetto dei diritti del debitore in conformità delle leggi che disciplinano il contratto di credito;

Or. en

Emendamento 164 Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o

aggiornare le politiche da essi adottate per garantire il leale e diligente trattamento dei debitori e la registrazione e gestione dei reclami dei debitori.

Or. en

Emendamento 165 Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quinquies) il potere di chiedere ulteriori informazioni concernenti il trasferimento dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorati o dei contratti di credito deteriorati stessi.

Or. en

PE644.827v01-00 100/114 PR\1193984IT.docx

IT

Emendamento 166 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, almeno una volta

all'anno, che il gestore di crediti soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c), d) ed e).

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, applicando un approccio basato sui rischi, che il gestore di crediti soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed e ter).

Or. en

Emendamento 167 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano

periodicamente e almeno una volta all'anno le autorità competenti degli Stati membri ospitanti dei risultati della

valutazione di cui al paragrafo 2, compresi i dettagli delle penalità amministrative inflitte o dei provvedimenti correttivi adottati.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti dei risultati della valutazione di cui al

paragrafo 2, compresi i dettagli delle penalità amministrative inflitte o dei provvedimenti correttivi adottati.

Or. en

Emendamento 168 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente dello Stato membro

6. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente dello Stato membro

PR\1193984IT.docx 101/114 PE644.827v01-00

IT

di origine possa imporre al gestore di crediti, al fornitore di servizi di gestione dei crediti ovvero all'acquirente di crediti o al suo rappresentante, designato in

conformità all'articolo 17, che non soddisfa i requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di adottare sin dalle prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi a tali disposizioni.

di origine possa imporre al gestore di crediti, al fornitore di servizi di gestione dei crediti ovvero all'acquirente di crediti che non soddisfa i requisiti delle

disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di adottare sin dalle prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi a tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 169 Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono penalità amministrative e provvedimenti correttivi adeguati,

applicabili almeno nelle seguenti situazioni:

1. Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono penalità amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno nelle seguenti situazioni:

Or. en

Emendamento 170 Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il gestore di crediti si astiene dal concludere o conclude un contratto di esternalizzazione in violazione delle disposizioni che recepiscono l'articolo 10 o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le

funzioni commette una grave violazione delle norme giuridiche applicabili, in particolare della normativa nazionale di

(a) il gestore di crediti non rispetta i requisiti previsti dalle misure nazionali che recepiscono l'articolo 9 della presente direttiva o conclude un contratto di

esternalizzazione in violazione delle disposizioni che recepiscono l'articolo 10 o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le

funzioni commette una grave violazione

PE644.827v01-00 102/114 PR\1193984IT.docx

IT

recepimento della presente direttiva; delle norme giuridiche applicabili, in particolare della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 171 Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno del gestore di crediti non garantiscono il rispetto dei diritti del debitore e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;

(b) i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno del gestore di crediti, quali previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), non garantiscono il rispetto dei diritti del debitore e la

conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;

Or. en

Emendamento 172 Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le procedure interne del gestore di crediti non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore in conformità degli obblighi stabiliti nelle misure nazionali di

recepimento della presente direttiva;

(d) le procedure interne del gestore di crediti di cui all'articolo 5 non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore in conformità degli obblighi stabiliti nelle misure nazionali di recepimento della presente direttiva;

Or. en

PR\1193984IT.docx 103/114 PE644.827v01-00

IT

Emendamento 173 Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 17 non comunica le informazioni previste dalle misure nazionali che recepiscono gli articoli 16, 18 e 19;

soppresso

Or. en

Emendamento 174 Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 17 non soddisfa il requisito previsto dalle misure nazionali che recepiscono l'articolo 15;

soppresso

Or. en

Emendamento 175 Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) l'acquirente di crediti non soddisfa il requisito previsto dalle misure nazionali che recepiscono l'articolo 17.

soppresso

Or. en

PE644.827v01-00 104/114 PR\1193984IT.docx

IT

Emendamento 176 Proposta di direttiva

Nel documento ***I PROGETTO DI RELAZIONE (pagine 97-104)

Documenti correlati