Testo della Commissione Emendamento
h) tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
soppresso
Emendamento 75
Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni e sulle altre
informazioni pertinenti sul clima relative al trasporto marittimo.
3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni e sulle altre
informazioni pertinenti relative al trasporto marittimo.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
RR\1017772IT.doc 37/97 PE522.893v02-00
IT
Articolo 22 – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e può, se del caso, proporre modifiche al presente regolamento.
3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e ne garantisce
l'allineamento con le pertinenti norme internazionali stabilite dall'IMO.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 23
Testo della Commissione Emendamento
Articolo 23 Articolo 23
Delega dei poteri Delega dei poteri
È conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell’articolo 24, nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento, il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II onde tener conto
dell’aggiornamento delle prove scientifiche disponibili, dei dati disponibili a bordo delle navi e delle pertinenti norme internazionali e norme accettate a livello internazionale, di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l’accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla
comunicazione delle emissioni.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II, onde tener conto dell’aggiornamento delle prove scientifiche disponibili e per allineare gli allegati ai pertinenti regolamenti internazionali secondo quanto deciso dall'IMO, al fine di garantire la conformità ai regolamenti internazionali, nell'intento di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l'accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni. Tale potere è conferito alla Commissione, alle
condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 24, solo nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento.
PE522.893v02-00 38/97 RR\1017772IT.doc
IT
Emendamento 78
Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° luglio 2015.
1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il
Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 79
Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. La delega di potere di cui all’articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
RR\1017772IT.doc 39/97 PE522.893v02-00
IT
Emendamento 80
Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4
Testo della Commissione Emendamento
4. Un atto delegato adottato ai sensi
dell’articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
4. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 bis,
dell'articolo 6, paragrafo 4, e degli articoli 15, 16 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 525/2013 Articolo 21 bis – punti da 1 a 3
Testo della Commissione Emendamento
2. È inserito il seguente “articolo 21 bis”: 2. È inserito il seguente “articolo 21 bis”:
Articolo 21 bis Articolo 21 bis
Comunicazione delle emissioni del trasporto marittimo
Comunicazione delle emissioni del trasporto marittimo
(1) “Gli Stati membri riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno (“anno X”) per l’anno X-2, le
emissioni di CO2 del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX.
(1) “Gli Stati membri riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno (“anno X”) per l’anno X-2, le emissioni di CO2 e NOx del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX.
(2) La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma [dell’articolo 25 del presente regolamento] per specificare i
(2) La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma [dell'articolo 25 del presente regolamento] per specificare i
PE522.893v02-00 40/97 RR\1017772IT.doc
IT
requisiti per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)
n. XXXX/XXXX e tenendo conto, se del caso, delle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell’UNFCCC e del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro nel quadro
dell’Organizzazione marittima internazionale.
requisiti per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di CO2 e NOX del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX e tenendo conto, se del caso, delle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro nel quadro
dell'Organizzazione marittima internazionale.
(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione a cura degli Stati membri delle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto marittimo, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui
all’[articolo 26, paragrafo 2].”
(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione a cura degli Stati membri delle emissioni di CO2 e NOx prodotte dal trasporto
marittimo, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX. Tali atti di esecuzione sono adottati in
conformità della procedura d’esame di cui all’[articolo 26, paragrafo 2].”
Emendamento 82
Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 525/2013 Articolo 21 bis – punto 3 bis (nuovo)
Testo in vigore Emendamento
(3 bis) La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto marittimo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO2, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 e/o come previsto dal regolamento (UE) n. XXXX/XXXX, e migliora tale valutazione facendo
riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico marittimo.
RR\1017772IT.doc 41/97 PE522.893v02-00
IT
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
d bis) modellizzazione tramite le informazioni sui movimenti delle navi (AIS) e i dati specifici sulle navi.
Emendamento 84
Proposta di regolamento