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2.3 LE NOVITÀ PROPOSTE DALLA COMMISSIONE RORDORF NEL

DISEGNO DI LEGGE C.3671

Come anticipato, nel paragrafo precedente, il silenzio normativo che ha

contraddistinto questi anni, sembrerebbe ormai improrogabile.

Effettivamente proprio nel 2016 è iniziato un progetto legislativo affidato

ad una commissione speciale (la commissione Rordorf), la quale

attraverso un disegno di legge prevede il conferimento della delega legislativa al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi. Questo disegno di legge delega muove dalla considerazione che è divenuta ormai indifferibile una riforma organica dell’intera materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative.

Appare assai singolare che la normativa di base sia ancora costituita dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), quando quasi tutti gli altri Stati dell’Unione europea si sono dotati di normative più recenti.

L’articolo di questo disegno di legge che ci interessa è l’art. 3 che detta appunto i principi e i criteri direttivi per la disciplina del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria del gruppo o comunque, laddove si fosse in presenza di procedure separate, prevedere obblighi di reciproca informazione a carico degli organi relativi.

Andiamo adesso ad analizzare nel dettaglio l’articolo sopra richiamato. Il primo comma detta una serie di principi generali relativi all’insolvenza di gruppo e, nello specifico alla lettera a)50 delega il governo a definire in primis il concetto di “gruppo di imprese” ai fini dell’applicazione delle

50Art. 3, comma primo, lett. a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione

di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all’articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

procedure concorsuali. Chiaramente il governo dovrà tenere da conto e modellare la definizione di gruppo partendo dal concetto di direzione e coordinamento dell’art. 2497 e seguenti del c.c. e dall’istituto già disciplinato del gruppo cooperativo paritetico dell’art. 2545-septies c.c. Una volta data e stabilita tale definizione organica segue la lettera b)51 che impone al governo di regolamentare i relativi obblighi dichiarativi per le società appartenenti al gruppo. Pare che tale disposizione faccia riferimento ad obblighi dichiarativi in vista dell’assoggettamento a procedure concorsuali e, non richiedano, quindi, un intervento al capo IX del c.c. relative alla direzione e coordinamento per il gruppo in generale, ma solo in materia di diritto concorsuale.

Alla lettera c)52 viene stabilito che dovrà essere consentito all’autorità giudiziaria competente per la procedura concorsuale di rivolgersi alla

CONSOB o a qualsiasi altra autorità informata, per la verifica

dell’esistenza del legame di gruppo.

Arriviamo ora alla lettera d)53 la quale probabilmente introduce l’aspetto più innovativo in tema di crisi di gruppo e, che come vedremo più avanti, al secondo comma, sempre del suddetto articolo, ne individua i principi e ne cerca di dare una regolamentazione. L’aspetto innovativo a cui faccio riferimento riguarda l’impegno che il governo dovrà assumersi nel legiferare circa la previsione secondo la quale se più imprese dello stesso gruppo si trovano in crisi, esse potranno decidere di presentare un’unica

51Art. 3, comma primo, lett. b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio

consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali.

52Art. 3, comma primo, lett. c) attribuire all’organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate.

53Art. 3, comma primo lett. d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse.

domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, o un’unica domanda per l’ammissione al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale.

Arriviamo alla lettera e)54 nella quale è previsto che, laddove le procedure relative a imprese del gruppo dovessero restare distinte, gli organi della gestione debbano collaborare e scambiare informazioni tra loro, proprio per l’assunto principio che la corretta cooperazione porta ad un miglior risultato.

Terminato il primo comma passiamo all’analisi del secondo comma, che come anticipato, individua specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo.

Scendendo nel dettaglio, è previsto alla lettera a)55 che il governo dovrà prevedere un’unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale (aspetto questo, che se confermato, non parrebbe razionale con riferimento ai gruppi d’impresa, basti pensare alla tutela delle singole masse creditorie spesso portatrici di interessi diversi) e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia. La delega precisa, come suo principio cardine che, nonostante il ricorso ad una procedura unitaria, debba comunque essere salvaguardata l’autonomia delle masse passive e attive di ciascuna impresa.

Ed è proprio da qui che si basano la lettera b)56 e d)57 del suddetto comma, nella prima si prevede che la votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese del gruppo sarà

54Art. 3, comma primo, lett. e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli

organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all’estero.

55Art. 3, comma secondo, lett. a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario

giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

56 Art. 3, comma secondo lett.b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna

impresa.

57 Art. 3, comma secondo lett.d) l’esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura.

contestuale ma separata58, nella seconda è specificato che dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

In conclusione del secondo comma abbiamo la lettera c)59 che invita il governo a regolamentare, gli effetti della dell’annullamento e della risoluzione della proposta unitaria omologata. L’articolo 3 termina con il terzo comma, che detta invece principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo. Anche per questa procedura sarà prevista la nomina di un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i comitati dei creditori saranno distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo).

Inoltre il governo dovrà: individuare criteri di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le diverse imprese, disciplinare eventuali proposte di concordato giudiziale liquidatorio e in ultimo attribuire al curatore determinati poteri di revoca riguardanti eventuali operazioni infragruppo precedenti l’accertamento dello stato di insolvenza a danno dei creditori.

Terminata l’analisi di questo provvedimento e, avendone più volte rimarcato l’importanza, non si può tacere di come ad oggi, dopo quasi un anno dalla sua presentazione, ancora non ha trovato recepimento nel nostro ordinamento. E’, quindi, una partita ancora aperta il cui risultato finale è difficile da prevedere nei tempi e nei contenuti.

58Cass. 13 ottobre 2015, n. 20559

59 Art.3, comma secondo, lett.c) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta

CAPITOLO TERZO: LA FUSIONE COME STRATEGIA

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