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Partecipazione della comunità esterna alla vita detentiva intramurale

Nel documento Lo sguardo corto (pagine 37-41)

Attività delle comunità esterne alla vita detentiva intramurale: ema- nata una circolare esemplificativa.

È Angelo Sorrentino capo settore Ufficio trattamento intramurale della Campania a comunicare ciò che avviene all’interno del carcere e a mettere in evidenza come nell’ambito delle attività degli istituti penitenziari il rapporto con la comunità esterna resti uno dei settori oggetto di maggiore riflessione e regolamentazione da parte del- l’amministrazione centrale e periferica.

È forte l’esigenza di coinvolgimento degli organismi istituzionali e non del territorio e del volontariato nelle funzioni di sostegno e del trattamento rieducativo della popolazione detenuta.

Progetto pedagogico

Il progetto pedagogico è il documento di programmazione annuale degli interventi trattamentali degli istituti in cui deve intendersi in- clusa la partecipazione della comunità esterna, che nella sua stesura definitiva sarà inviato al Provveditorato regionale entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno.

Il suo contenuto verrà altresì portato a conoscenza, con apposite con- ferenze di servizio, di tutti i soggetti che - a norma di legge - colla- borano con l’istituzione per una fattiva integrazione delle varie attività nel progetto medesimo e per le successive autorizzazioni.

Chi può entrare all’interno del carcere e per far cosa(art. 17 O.P) Per quanto concerne la partecipazione della comunità esterna al- l’azione rieducativa la relativa autorizzazione delle attività tratta- mentali deve essere rilasciata dal P.R.A.P. (Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria). Al fine del rilascio della autorizza- zione, la richiesta deve contenere: il parere del direttore, dopo che questi ha consultato il G.O.T. (Gruppo osservazione trattamento). La Direzione, ottenuta l’autorizzazione del P.R.A.P., e dopo aver acqui- sito le informazioni dagli Organi di polizia chiederà l’autorizzazione all’ingresso delle persone partecipanti alle attività al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 17 O.P. La partecipazione dei soggetti esterni può interessare sia singole persone sia associati.

Assistenti volontari(art. 78 O.P.)

L’autorizzazione all’ingresso degli assistenti volontari ai sensi del- l’art. 78 O.P. (Ordinamento penitenziario), su proposta del Magi- strato di sorveglianza, è delegata ai Provveditori regionali. Per acquisire le informazioni finalizzate al conferimento dell’incarico occorre necessariamente che le Direzioni si rivolgano agli organi di pubblica sicurezza e non al sistema di indagine (SDI).

Assistenti volontari e operatori della comunità esterna

(art. 17 O.P. e 78 O.P.)

Necessario un monitoraggio annuale delle attività degli assistenti volontari e degli operatori della comunità esterna ai fini della valu-

tazione del contributo di questi al trattamento intramurale, anche per consentire la sinergia degli interventi in un “unico progetto orga- nico”, che trova la propria espressione nel progetto pedagogico, an- nualmente programmato dalla Direzione degli istituti e coordinato dal responsabile dell’Area educativa.

Le Direzioni e i responsabili delle Aree educative valuteranno ex ante la congruenza con il progetto pedagogico annuale delle proposte di assistenti volontari/operatori art. 17 e 78 O.P., procedendo in itinere ad una progressiva verifica delle attività poste in essere, per even- tuali modifiche, definendo ex post una valutazione complessiva an- nuale dei risultati raggiunti. A tal fine è stata disposta la formulazione di un questionario per la rilevazione di dati e di notizie significative circa la frequenza delle presenze in istituto e del tipo di attività svolte che deve essere curato dall’Area educativa con la collaborazione del singolo volontario/operatore.

Visite agli istituti(art. 67 O.P.)

Tutti i soggetti che possono accedere a vario titolo negli istituti peni- tenziari senza autorizzazione dell’A.P. sono elencati nell’art. 67 O.P. Per quel che riguarda gli accompagnatori è necessaria un’accurata identificazione degli stessi all’atto dell’ingresso e dell’acquisizione da parte del direttore dell’istituto di una dichiarazione che attesti la qualità di accompagnatori per ragioni d’ufficio e l’impegno a non svolgere nell’occasione attività di giornalista.

Visite agli istituti (art. 117 DPR 230/2000)

L’autorizzazione all’accesso per visite all’istituto, ai sensi dell’art. 117 D.P.R. 230/2000, è rilasciata dal D.A.P.

Sono finalizzate esclusivamente alle visite che non riguardano par- tecipazione ad attività trattamentali.

Il D.A.P. delega ai Provveditori regionali le seguenti autorizzazioni (lettera circolare D.A.P. n° 141254/5-4 del 16.07.1997):

1) Visite all’istituto di tirocinanti (quali uditori giudiziari, ufficiali dell’arma, funzionari e dirigenti di P.S. e della P.A. in genere), ovvero di studenti universitari e di scuola media sostenute da interesse di- dattico e formativo;

2) Visite di associazioni e gruppi sostenute da mero interesse cogni- tivo;

3) Ingresso di autorità politiche, amministrative, militari e religiose, associazioni, in occasione di iniziative culturali, sportive e ricrea- tive, organizzate all’interno degli istituti;

4) Visite rivolte ai singoli detenuti, ovvero a gruppi di questi, per in- terviste finalizzate ad attività di ricerca.

Autorizzazione ingresso giornalisti - fotoreporter e operatori della carta - stampata

L’accesso agli istituti di persone che svolgono attività giornalistica nella stampa o in altri mezzi di comunicazione è concessa dall’A.P. (Ufficio del capo del dipartimento – Segreteria generale – sezione III stampa) ai sensi dell’art.117, c 2 R.E.

Quando l’accesso di giornalisti comporta un’intervista ad un dete- nuto con posizione giuridica d’imputato è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria eventualmente procedente, posto che l’in- tervista integra un’attività che presenta caratteristiche analoghe ad un colloquio e che potrebbero sussistere esigenze processuali.

Tesi - ricerca

Per svolgere tesi di laurea e/o ricerche negli istituti penitenziari è ne- cessario che lo studente e/o il ricercatore inoltri la richiesta al diret- tore dell’istituto specificando l’argomento della tesi e/o della ricerca anche con le modalità di attuazione (questionari, interviste, ecc.); alla stessa deve allegare una dichiarazione del docente relatore della tesi e/o della ricerca. La direzione, acquisito il parere dell’equipe di os- servazione e trattamento trasmette la documentazione al PRAP per la necessaria autorizzazione.

Tirocini

I tirocini universitari e post-universitari presuppongono la stipula di una convenzione con l’amministrazione penitenziaria (nello speci- fico con gli istituti o P.R.A.P.) nella quale devono essere definiti i li- miti e le modalità dello svolgimento degli stessi.

I tirocinanti interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta ac- compagnata da un’attestazione della Facoltà di appartenenza inerente alla titolarità a svolgere il tirocinio avvalendosi delle convenzioni tipo trasmesse dal D.A.P.

Nel documento Lo sguardo corto (pagine 37-41)