Art. 72
Libere forme associative
1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità.
2. Considera, con favore, il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività.
3. Assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi.
4. Favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e le associazioni. Promuove l’iniziativa popolare nelle forme consentite dalla leggi vigenti e con le modalità fissate dall’apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e cittadini.
Art. 73 Consultazioni
1. Il Sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio comunale consultano e convocano assemblee di cittadini, anche suddivisi in categorie, gruppi o classi, per dibattere problemi, esaminare proposte. Programmi e deliberazioni.
2. Tali riunioni dovranno essere obbligatoriamente convocate in preparazione a deliberazioni consiliari riguardanti l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali, di programmi pluriennali.
3. Deve essere disposta la consultazione di cittadini nelle forme, di volta in volta ritenute più idonee anche per quanto concerne la trattazione di argomenti specifici e in particolare la programmazione di opere pubbliche.
4. Onde facilitare consultazioni, dibattiti e assemblee l’Amministrazione comunale mette a disposizione di cittadini, associazioni ed enti strutture e spazi pubblici disponibili, precisando, con apposito regolamento, o con eventuale apposito provvedimento le condizioni e le modalità d’uso di dette strutture.
5. Il regolamento stabilisce le modalità e di termini della consultazione.
Art. 74 Istanze e petizioni
1. I cittadini, le associazioni ed i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altro soggetti portatori di interessi pubblici o privati possono rivolgere per iscritto agli organi dell’Amministrazione istanze e petizioni.
2. Le istanze concernono questioni di carattere specifico e particolare.
3. Le petizioni ineriscono a questioni di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità.
4. Il regolamento determina la procedura delle istanze e delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente.
5. Le risposte sono fornite, entro il termine di 30 giorni, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco dall’assessore oppure dal segretario comunale o dal funzionario responsabile a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell’aspetto sollevato.
6. Nei casi che comportano l’adozione di provvedimenti deliberativi da parte della Giunta comunale, la stessa procede all’esame e predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone l’archiviazione, nello stesso termine di 30 giorni, qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nell’istanza o nella petizione ed il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione.
7. Se il termine previsto al comma 5 non venisse rispettato, ciascun consigliere potrà sollevare al questione in Consiglio mediante interrogazione o interpellanza, salvo che gli interessati abbiano già attivato l’intervento del difensore civico.
Art. 75 Proposte
1. L’iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante presentazione agli organi dell’Amministrazione di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta, può essere presentata da singoli cittadini o da un comitato promotore.
3. Le proposte di deliberazione devono contenere l’indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.
4. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione, nonché le forme di pubblicità della proposta.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto d’iniziativa.
6. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
a) annullamento, revoca e abrogazione di atti amministrativi;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine.
7. Dalla data della presentazione, l’organo competente non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.
Art. 76
Procedura per l’approvazione delle proposte
1. Il Sindaco trasmette la proposta, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità, anche in ordine alla ricevibilità ed ammissibilità formale, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria entro 30 giorni alla commissione consiliare competente per materia al quale, entro i successivi 30 giorni, esprime parere sulla proposta e presenta la sua relazione al Sindaco, per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta comunale nella prima seduta successiva, secondo le rispettive competenze.
2. La commissione non può esprimere parere contrario all’iscrizione della proposta all’ordine del giorno del competente organo senza aver promosso l’audizione del proponente o del rappresentante del comitato promotore.
3. Il Sindaco, nel caso di proposta sulla quale la commissione consiliare abbia espresso parere contrario all’iscrizione della proposta all’ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta comunale nella prima seduta successiva, secondo le rispettive competenza.
4. Il Sindaco dà comunicazione del proponente o al rappresentante del comitato promotore delle determinazioni assunte sulla proposta.
5. Ferme restando le competenze del Consiglio e della Giunta comunale, tra il Sindaco ed il proponente o comitato promotore si può aggiungere alla stipulazione di accordi, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare in contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare ovvero,nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Art. 77 Referendum
1. Il Consiglio comunale, prima di proceder all’emanazione di provvedimenti di sua competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l’indizione di referendum consultivi da parte del Sindaco nei termini di cui all’art. 78, comma 6.
2. Un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l’indizione di referendum consultivi per argomenti di esclusiva competenza locale, che siano già oggetto di trattazione da parte del Comune e preliminarmente rispetto all’adozione di provvedimenti conclusivi. Si considerano già oggetto di trattazione tutte le materie previste dal documento programmatico, dalla relazione al bilancio di previsione e da eventuali programmi annuali, nonché tutte le materie per le quali la Giunta comunale abbia disposto ovvero un terzo dei consiglieri comunali abbia chiesto, nelle modalità di cui al regolamento, di procedere alla segnalazione al pubblico della materia stessa come in istruttoria.
3. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito o deve contenere il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare ovvero deve consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.
4. La richiesta di referendum, corredata dalle sottoscrizioni occorrenti, deve essere depositata prima che sia stato assunto dal competente organo comunale il provvedimento conclusivo del procedimento per il quale si richiede la consultazione. In tali casi, il procedimento resta sospeso sino a quando il referendum si sia svolto o sia stato dichiarato inammissibile.
5. Non è ammesso referendum relativo a:
a) materia tributaria e di bilancio;
b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
c) stato giuridico del personale del Comune e delle aziende speciali;
d) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge ovvero in vista di finanziamenti non surrogabili;
e) oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
Art. 78
Procedura per la richiesta dei referendum
1. La richiesta di referendum, presentata dal comitato promotore, con indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 72, comma 2, in calce ad appositi moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal segretario. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La raccolta delle firme, a cura del comitato promotore, non può durare più di 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 1. Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso il servizio elettorale.
3. Entro 5 giorni dal deposito il segretario comunale verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al Sindaco che trasmette tempestivamente gli atti alla commissione di cui al comma 4.
4. Sull’ammissibilità del referendum ai sensi dell’art. 12, nei successivi 15 giorni, decide a maggioranza, la commissione nominata con atto formale del Sindaco e costituita dal difensore civico comunale, che la presiede, dal giudice conciliatore e dal segretario comunale.
5. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto il giudizio di ammissibilità non ha luogo.
6. Se il referendum è ammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta successiva, al Consiglio comunale e successivamente indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a giorni sessanta né superiore a giorni novanta dalla data di comunicazione e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Il Sindaco proclama i risultati del referendum.
Art. 79
Giudizio preventivo di inammissibilità
1. La commissione di cui all’art. 78, comma 4, su istanza del comitato promotore, si pronuncia sull’ammissibilità della richiesta di referendum, prima dell’inizio della raccolta delle firme. In tale caso non si producono di effetti sospensivi di cui al comma 4 dell’art. 77.
Art. 80
Modalità di svolgimento del referendum
1. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, l’ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della commissione elettorale di garanzia nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle sezioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli altri adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.
Art. 81
Efficacia del referendum
1. Se il referendum è risultato valido, il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione, iscrive l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio comunale per il dibattito relativo.
2. Il Consiglio comunale ha l’obbligo di tenere conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall’esito della consultazione.
Art. 82 Il difensore civico
1. E’ istituito l’ufficio del difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità. Onestà ed indipendenza.
2. Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, interviene nei confronti dell’Amministrazione comunale, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei concessionari, delle società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio locale, segnalando altresì, disfunzioni, carenze e ritardi.
3. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati possono richiedere, anche oralmente, l’intervento del difensore civico dopo aver esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi posti a disposizione dall’ordinamento.
4. Nell’espletamento delle proprie mansioni il difensore civico si avvale di idonei messi a disposizione dell’Amministrazione comunale.
Art. 83
Nomina del difensore civico
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale nel novero di tre candidati, selezionati da apposita commissione consiliare, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che per preparazione, esperienza, competenza giuridico amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2. le proposte di candidature possono essere presentate, entro 30 giorni dall’avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati. Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustifichino la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali e devono altresì indicare:
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) titolo di studio;
c) curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche ed in società private, ricoperte attualmente e precedentemente;
3. Qualora non siano presentate proposte di candidatura o quelle pervenute, con parere motivato della commissione consiliare, non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti, la commissione stessa provvede a formularle insieme con le indicazioni di cui al precedente capoverso.
4. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, Il Sindaco le trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare perché entro il termine di 20 giorni effettui motivata selezione.
5. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio comunale procede anche in assenza di selezione fa parte della commissione.
6. La nomina avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
7. Il Sindaco dà immediato avviso all’interessato, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l’inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.
8. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
«giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».
9. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con i Comuni di Cavargna, S.
Bartolomeo V.C., Cusino o con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto di comune accordo dal Consiglio dei rispettivi Comuni o dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.
Art. 84
Incompatibilità e decadenza del difensore civico 1. Non può essere nominato difensore civico:
a) il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;
b) il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo che comunque riguardino gli interessi dell’Amministrazione comunale;
c) chi riveste la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale di parlamentare, di membro dell’U.S.S.L. o di segretario sezionale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale di partiti che abbiano rappresentanti eletti nel Consiglio comunale;
d) i ministri di culto;
e) i componenti del comitato regionale di controllo;
f) gli assessori non consiglieri comunali, i dipendenti o il segretario del Comune o chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, segretario.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
3. Salvi i casi di cui al comma 2, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino alla elezione del successore ed ha diritto ad una indennità paria quella dell’assessore comunale.
4. Il difensore civico non può essere eletto per più di due mandati.
Art. 85
Funzioni del difensore civico 1. Il difensore civico:
a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
b) può convocare i responsabili del procedimento per ottenere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio;
c) acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento;
d) rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità, il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestuale comunicazione al Sindaco o assessore competente per materia; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a norma di legge o di regolamento;
e) può avanzare proposte e presentare segnalazioni, documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta, che hanno l’obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del Consiglio o della Giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine;
f) presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione annuale sull’attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa;
g) può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali;
h) deve dare notizia all’autorità giudiziaria di tutti i fatti in cui ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.
2. L’Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.
3. La relazione di cui al comma 1, lett. f), è discussa dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione e viene resa pubblica.
Art. 86
Rapporto tra comune e libere forme associative
1. Il Comune favorisce con appositi interventi le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti, i gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione dell’occupazione locale e nelle politiche giovanili nei limiti e con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai regolamenti, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono consistere nell’erogazione di contributi in denaro, nell’attribuzione di vantaggi economici, nell’erogazione di sovvenzioni, nonché in apporti tecnico-professionali ed organizzativi.
3. Il Comune può stipulare con enti, associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività integrative e di supporto ai servizi comunali.
4. Le scelte amministrative del Comune di carattere generale, che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni, devono essere precedute dall’acquisizione di pareri degli organi collegiali delle stesse che devono essere espressi in un termine massimo di 30 giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.
5. E’ istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1 che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l’organismo associativo. ivi compresi gli estremi di approvazione del proprio Statuto.
6. E’ garantita l’autonomia e la libertà dei soggetti anzidetti rispetto al Comune.
Art. 87
Trasparenza e informazioni
1. Il Comune, per l’effettiva tutela dei diritti e degli interessi della collettività, assicura la trasparenza dell’azione amministrativa dandosi norme di condotta che delimitano il potere discrezionale, particolarmente con riferimento:
a) all’assunzione in servizio del personale garantendo adeguatezza ed obiettività di giudizio nella composizione delle commissioni giudicatrici, alla fissazione di un termine per la definizione delle procedure di concorso, alla più ampia pubblicità, agli avanzamenti in carriera del proprio personale dipendente;
b) al rilascio di licenze ed altre autorizzazioni di polizia solo in presenza di sicuri elementi che tutelino l’ordine e la fede pubblica;
c) alla concessione di contributi ed interventi assistenziali mediante atti caratterizzati da idonea ed adeguata motivazione in ordine alla corrispondenza a criteri, piani e programmi predeterminati e resi a tutti noti;
d) al rilascio ed al diniego di concessioni ed autorizzazioni, mediante predeterminazione di criteri obiettivi per l’esame delle domande e per l’emanazione dei provvedimenti che saranno resi pubblici anche se negativi, corredando questi ultimi di esauriente motivazione;
e) alla materia contrattuale, assicurando, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, la massima pubblicità e l’imparzialità dell’Amministrazione.
2. Nei rapporti tra l’Amministrazione comunale ed i cittadini, la trattazione delle pratiche aventi il medesimo oggetto segue strettamente l’ordine cronologico di protocollazione, salvo i casi di urgenza la cui disciplina è previamente regolata e resa pubblica.
Art. 88
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Tutti i documenti amministrativi formati dall’Amministrazione comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa o rientranti stabilmente nella sua disponibilità sono pubblici, con l’esclusione delle categorie di documenti sottratti all’a per espressa disposizione di legge o di regolamento.
Sono ammessi, con atti del Sindaco, motivati, il differimento e la limitazione all’accesso nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento.
142, dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento.