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Per la partecipazione alle procedure di

CONTRAENTE GENERALE

4. Per la partecipazione alle procedure di

aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre

all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del

contraente generale, disciplinato con il regolamento

di cui all’articolo 216, comma 27-octies , gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale.

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Art. 198

(Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

a) che l’offerente dimostri l’assenza dei motivi di esclu-sione di cui all’articolo 80; nei confronti

dell’aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;

b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offeren-te, della capacità tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzati-vi adeguati al progetto da redigere.

2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell’articolo 7. è fatto divieto ai parteci-panti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione allegare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ov-vero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le im-prese associate o consorziate concorrono alla dimostra-zione dei requisiti di cui al comma 1.

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Art. 199

(Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall’articolo 197 ed è definita nell’ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.

2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile

all’amministrazione, l’attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinno-vata.

3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno validi-tà triennale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provve-de, altresì, a rilasciare l’attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.

PARTE V

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

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Art. 200 (Disposizioni generali)

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo svi-luppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseri-ti negli apposiinseri-ti strumeninseri-ti di pianificazione e programma-zione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale;

c) finanza di progetto;

d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell’opera da realizzare.

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianifi-cazione e programmazione, comunque denominati, vi-genti alla data di entrata in vigore del presente codice.

All’esito di tale ricognizione, il Ministro propone l’elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Plu-riennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all’articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbli-gazioni giuridiche vincolanti. Si considerano obbliobbli-gazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi in rela-zione ai quali sia già intervenuta l’approvarela-zione del con-tratto all’esito della procedura di affidamento della realiz-zazione dell’opera, nonché quelli che costituiscono ogget-to di accordi internazionali sotogget-toscritti dall’Italia.

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Art. 201

(Strumenti di pianificazione e programmazione) 1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si

utiliz-zano i seguenti strumenti di pianificazione e programma-zione generale:

a) piano generale dei trasporti e della logistica;

b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.228.

2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infra-strutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-berazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari compe-tenti.

3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il DPP è redatto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del-la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secon-do le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.

5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropoli-tane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di infrastrut-ture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell’inserimento nel DPP, dando priorità al comple-tamento delle opere incompiute, comprendenti il proget-to di fattibilità, redatproget-to secondo quanproget-to previsproget-to dal de-creto di cui all’articolo 23, comma 3,e corredate dalla do-cumentazione indicata dalle linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il Ministero, veri-ficala fondatezza della valutazione ex ante dell’intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza comples-siva dell’intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP.

6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l’ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi

all’approvazione del progetto definitivo, trasmette al Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso

Mini-stero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tec-nico-prestazionali dell’opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.

7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fer-mo restando quanto previsto dall’articolo 200, comma 3, nelle more dell’approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.

8. abrogato.

9. Fino all’approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infra-strutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e pro-grammazione e i piani, comunque denominati, già appro-vati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto coni competenti organi dell’Unione europea.

10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrap-posizione tra gli strumenti di programmazione. Il Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinseri-mento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell’interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tie-ne conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte si-gnificativa, ovvero per le quali il costo dell’intervento in-dicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inseri-menti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Docu-mento di programmazione, ove fattori eccezionali o co-munque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

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Art. 202

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coe-renza con l’articolo 10, commi 2 e 4,del decreto legislati-vo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-ti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project re-view delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle in-frastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all’articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modi-ficazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risor-se disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denomi-nato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realiz-zazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L’individuazione delle risorse assegna-te ai fondi di cui al comma 1é definita con uno o più de-creti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:

a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;

b) l’assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai di-versi progetti, nonché le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi inter-venti su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di piani-ficazione, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di premi-nente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la pro-gettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di cap-tazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali

dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si appli-cano ai residui perenti.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l’attuazione del presente articolo.

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Art. 203

(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)

1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti priorita-ri per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltra-zione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell’interno un apposito Comitato di coordinamento.

Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo pe-riodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di mo-nitoraggio finanziario di cui all’articolo36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E