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PARTI DEL TERRITORIO NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA O ADIBITE ALLA PROTEZIONE DELLE

INFRASTRUTTURE

ART. 63 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Comprendono le aree destinate alla formazione di fasce inedificate a tutela della circolazione e delle future esigenze di modifica ed ampliamento della rete stradale.

2. Le fasce di rispetto evidenziate negli elaborati grafici di PGT fanno riferimento, per ciascuna tipologia di strada, alle misure indicate dagli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

3. In caso di incongruenza tra le dimensioni delle fasce di rispetto graficamente individuate nella cartografia di PGT e le misure dettate dalla presente norma, prevalgono queste ultime;

del pari, laddove intervengano modifiche nella classificazione delle strade, la relativa fascia di rispetto deve ritenersi modificata in adeguamento alla misura prevista per la nuova classificazione.

4. Le fasce di rispetto stradale concorrono al computo della capacità edificatoria dell’area o dell’ambito di appartenenza.

5. Le fasce di rispetto stradale, sono, di norma, inedificabili anche nel sottosuolo fatta eccezione per:

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamento delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici scoperti, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde o per la conservazione dello stato della natura;

- la costruzione di impianti tecnici di servizi pubblici;

- l’installazione di impianti stradali ad uso pubblico per la distribuzione dei carburanti di autotrazione.

6. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza possibilità di trasferimento volumetrico; sono altresì ammessi ampliamenti orizzontali da concedersi “UNA TANTUM” non superiori al 20% del Volume (vuoto per pieno) esistente con un massimo invalicabile di 300 mc. purché non interessanti il fronte stradale ed in quanto autorizzati dall’ente gestore. Detto ampliamento non è sommabile a quello previsto dal comma 4 del precedente art.60, comma 4 per gli Edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall’attività agricola da oltre tre anni.

ART. 64 – FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

1. Le fasce di rispetto evidenziate negli elaborati grafici di PGT fanno riferimento, alle misure indicate dall’articolo 49 del D.P.R. 11.7.80, n° 753.

2. In caso di incongruenza tra le dimensioni delle fasce di rispetto ferroviario graficamente individuate nella cartografia di PGT e le misure dettate dal D.P.R. 11.7.80, n° 753 prevalgono quelle del decreto.

3. Nelle fasce di rispetto delle ferrovie è vietato costruire, ricostruire od ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie; eventuali deroghe possono essere assentite (nel rispetto degli indici e parametri dell’ambito o dell’area di appartenenza) esclusivamente a seguito di acquisizione dell’autorizzazione di competenza dell’ufficio lavori compartimentale competente di cui all’art. 60 del citato D.P.R..

ART. 65 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Comprende le aree destinate alla formazione di fasce inedificate di rispetto del sedime cimiteriale.

2. Le aree di rispetto cimiteriale sono inedificabili fatta eccezione per la realizzazione di:

- urbanizzazioni attinenti all'uso del complesso cimiteriale;

- infrastrutture provvisorie al servizio degli impianti cimiteriali quali chioschi, depositi, ecc.;

- impianti pubblici, cabine elettriche e telefoniche;

- aree attrezzate a verde non comportanti la realizzazione di edifici.

3. I proprietari delle aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale devono mantenere le stesse in condizioni di decoro consono al luogo con tassativo divieto di costituire depositi di materiali all’aperto, discariche, opere in precario.

4. Sul patrimonio edilizio eventualmente esistente sono ammessi, ai sensi dell’art. 28 della legge 166/2002, interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso tra cui: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché interventi di ampliamento da concedersi “UNA TANTUM”

non superiori al 10% del Volume (vuoto per pieno) esistente.

ART. 66 – ZONE DI RISPETTO DEI POZZI DI CAPTAZIONE

1. Comprendono le zone di rispetto dei pozzi di captazione dell’acquedotto di cui all’art. 94 del D.lvo 152/2006, come individuate dall’Ente gestore in base agli indirizzi regionali, in assenza dei quali essa avrà un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

2. All’interno di tali zone sono vietate le seguenti attività:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti, pesticidi;

- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

- aree cimiteriali;

- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;

- gestione rifiuti;

- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

- pozzi perdenti;

- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

All’interno di tali zone sono inoltre vietate:

- le attività produttive e commerciali;

- gli agriturismi;

- i collettori fognari di rilevanza comunale.

3. Qualora il PR lo consenta, sono ammessi gli insediamenti residenziali purché ad una distanza non inferiore a 100 ml dal pozzo, fatta salva l’edificabilità all’interno delle aree e degli ambiti comprendenti complessi insediativi preesistenti all’infissione dei pozzi; in ogni caso le reti fognarie delle abitazioni dovranno essere realizzate esclusivamente in pvc a tenuta stagna con ispezioni a tappo ed essere collettate nella rete comunale dovendosi ritenere esclusa ogni forma di sub-irrigazione.

4. All’interno della zona di rispetto dei pozzi di captazione viene altresì individuata, per ogni pozzo una zona di tutela assoluta, costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, avente una estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione. Detta area deve essere recintata ed esclusivamente adibita alle opere di captazione o presa ed alle relative infrastrutture di servizio con esclusione assoluta di ogni altra attività.

ART. 67 – FASCE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE ACQUE PUBBLICHE

1. Anche se non espressamente individuate graficamente negli elaborati del PGT è prescritta l’osservanza delle fasce di rispetto dettate da vigenti disposizioni legislative e

normative in relazione a specifiche tipologie di impianti tecnologici (depuratori, ripetitori telefonici e televisivi, acque pubbliche, ecc.).

2. ANTENNE: L’installazione di antenne, torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di telecomunicazione, sono ammessi ove il loro inserimento con il contesto non sia di disturbo o contrasto, sia dal punto di vista visivo che di tutela della salute della popolazione. E’

necessario acquisire il parere dell’ARPA e sono soggetti alla valutazione paesistica dei progetti ai sensi dell’art. 25 delle NTA del PTPR. E’, in ogni caso, vietata l’installazione di impianti ricetrasmittenti e di telecomunicazione negli ambiti “AF” e “AREC” e in tutte le aree che comprendono i seguenti recettori sensibili: asili nido e scuole per l’infanzia, scuole primarie e secondarie, chiese ed oratori, residenze e centri diurni per anziani, parchi e giardini pubblici attrezzati.

3. ACQUE PUBBLICHE: Ai sensi del c. 2), punto 3., allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, sino all’individuazione del reticolo idraulico minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla legge 36/94 e relativo regolamento valgono le disposizioni di cui al r.d. 523/1904, ed in particolare il divieto di edificazione ad una distanza, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti proprietari o che vi hanno giurisdizione, inferiore a 10 ml; detta distanza va misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilavato, dalla sommità della sponda incisa o ancora, nel caso di sponde stabili, consolidate e protette, con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

CAPO IV