• Non ci sono risultati.

Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva alle quali si applica un’aliquota di riserva pari a zero Depositi (*)

— Depositi con scadenza predeterminata di oltre due anni — Depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni — Pronti contro termine

Titoli di debito

— Titoli di debito con scadenza originaria di oltre due anni C. Passività escluse dall’aggregato soggetto a riserva

— Passività nei confronti delle altre istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema — Passività nei confronti della BCE e delle BCN aderenti

7.4 Mantenimento delle riserve

7.4.1. Periodo di mantenimento

La BCE pubblica il calendario indicativo dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell’inizio dell’anno ( 107 ). Ciascun periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento della prima operazione di rifinanziamento principale successiva alla riunione del consiglio direttivo in cui è programmata la valutazione mensile dell’orientamento di politica monetaria. In alcuni casi particolari, il calendario può essere modificato dopo la pubblicazione, ad esempio in seguito a variazioni nella programmazione delle riunioni del consiglio direttivo.

7.4.2. Detenzione delle riserve

Ogni ente deve detenere la riserva dovuta su uno o più conti di riserva in essere presso la BCN dello Stato membro in cui ha sede legale. Per gli enti con più sedi nello stesso Stato membro, la sede centrale è tenuta al rispetto della riserva minima aggregata con riferimento a tutte le proprie filiali nazionali ( 108 ). Un ente con sedi in più di uno Stato membro deve detenere la riserva dovuta presso la BCN di ciascuno Stato membro in cui ha una sede operativa, in relazione all’aggregato di riferimento nello Stato membro corrispondente.

I conti di regolamento degli enti presso le BCN possono essere utilizzati come conti di riserva. Le riserve detenute nei conti di regolamento possono essere utilizzate ai fini del regolamento infragiornaliero. Le riserve giornaliere di un ente corrispondono ai saldi di fine giornata sul conto di riserva.

Un ente può richiedere alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui è residente l’autorizzazione a detenere la totalità della riserva obbligatoria indirettamente attraverso un intermediario. La possibilità di detenere la riserva dovuta tramite un intermediario è di norma limitata ai soli enti che generalmente affidano la gestione di parte dell’amministrazione (ad esempio, la gestione della tesoreria) a un intermediario (ad esempio, le associazioni tra casse di risparmio ovvero quelle tra banche cooperative possono detenere in via accentrata la propria riserva). La detenzione di riserva obbligatoria attraverso un intermediario è soggetta alle disposizioni previste nel rego­ lamento BCE/2003/9.

7.4.3. Remunerazione delle riserve

La riserva obbligatoria è remunerata al valore medio, nel periodo di mantenimento, dei tassi delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ponderata per il numero dei giorni di calendario), secondo la formula riportata nel riquadro 10. La riserva in eccesso rispetto a quella dovuta non è remunerata. La remunerazione è corrisposta nella seconda giornata operativa della BCN successivo al giorno di chiusura del periodo di mante­ nimento interessato.

( 107 ) Normalmente il calendario è annunciato con un comunicato stampa, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo (www.ecb. europa.eu). Inoltre, il calendario è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e sui siti Internet dell’Eurosistema (cfr. appendice 5). ( 108 ) Qualora un ente non abbia la sede centrale in uno Stato membro in cui sia stabilita, essa è tenuta a designare una filiale principale che

RIQUADRO 10

Calcolo della remunerazione della riserva obbligatoria

La riserva obbligatoria è remunerata in base alla seguente formula:

R t ¼ H t · n t · r t 100 · 360 r t ¼ Xn t i ¼ 1 MR i n t dove:

R t = remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria detenuta nel periodo di mantenimento t H t = riserva obbligatoria mediamente detenuta su base giornaliera nel periodo di mantenimento t n t = numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t

r t = tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t. Il tasso di remu­ nerazione è arrotondato ai primi due decimali.

i = iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t

MR i = tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell’ie­ simo giorno di calendario o prima.

7.5. Segnalazione, notifica e verifica dell’aggregato soggetto a riserva

L’aggregato soggetto a riserva obbligatoria viene calcolato dalle istituzioni soggette all’obbligo e segnalato alle BCN, nell’ambito del quadro generale delle statistiche monetarie e bancarie della BCE (cfr. appendice 4). L’articolo 5 del regolamento BCE/2003/9 definisce procedure per la notifica e la conferma dell’aggregato soggetto a riserva e dell’obbligo di riserva degli enti.

La procedura per la notifica e la conferma degli obblighi di riserva di un ente è la seguente. La BCN competente ovvero l’ente stesso calcola la riserva obbligatoria relativa al periodo di mantenimento considerato. La riserva obbligatoria viene notificata dal soggetto che ha effettuato il calcolo almeno tre giornate operative della BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento. La BCN pertinente può anticipare il termine per la notifica dell’obbligo di riserve minime; può inoltre indicare ulteriori termini per la notifica di eventuali variazioni dell’aggregato soggetto a riserva o della riserva obbligatoria. Il soggetto che ha ricevuto la notifica deve confer­ mare l’importo calcolato della riserva obbligatoria entro l’ultima giornata operativa della BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, si presume che la parte notificata abbia confermato l’importo calcolato della riserva obbligatoria dell’ente per il periodo di mantenimento considerato. Una volta confermate, l’obbligo di riserve minime di un’istituzione per il periodo di mantenimento considerato non può essere più variato.

Specifici obblighi di segnalazione sono previsti nel regolamento BCE/2003/9 per gli enti autorizzati a operare come intermediari per l’adempimento degli obblighi di riserva di altri enti. La detenzione di riserve attraverso un intermediario non modifica gli obblighi di segnalazione statistica degli enti che detengono indirettamente le riserve.

La BCE e le BCN hanno il diritto, ai sensi del regolamento (CE) n. 2351/98, di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni raccolte.

7.6. Inosservanza degli obblighi di riserva

L’inosservanza degli obblighi di riserva si verifica se la media dei saldi di fine giornata del conto (o conti) di riserva di un’istituzione nel periodo di mantenimento è inferiore alla riserva dovuta nello stesso periodo. In caso di totale o parziale inosservanza degli obblighi di riserva — ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 — la BCE può irrogare una qualsiasi tra le seguenti sanzioni:

a) il pagamento di una penale, fino a 5 punti percentuali superiori al tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale, applicata all’ammontare dell’inadempienza;

b) il pagamento di una penale, fino a due volte il tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale, applicata all’ammontare dell’inadempienza;

c) l’obbligo per l’ente di costituire depositi infruttiferi presso la BCE o le BCN per un ammontare fino a tre volte l’importo dell’inadempienza. La durata di tale deposito non può eccedere quella del periodo di mantenimento in cui l’ente è risultata inadempiente.

Nel caso in cui un ente non ottemperi ad altri obblighi previsti da regolamenti e decisioni della BCE relativi al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema (per esempio se i dati rilevanti non vengono trasmessi in tempo o sono imprecisi), la BCE ha il potere di imporre sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 e del regolamento BCE/1999/4. Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e pubblicare i criteri in base ai quali irrogherà le sanzioni previste dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 ( 109 ).

Inoltre, nei casi di infrazioni gravi all’obbligo di detenere riserve, l’Eurosistema può sospendere la possibilità delle controparti di partecipare alle operazioni di mercato aperto.

( 109 ) Questi criteri sono stati pubblicati nella «Notifica della Banca centrale europea relativa all’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima» (GU C 39 dell’11.2.2000, pag. 3).

Appendice 1

ESEMPI DI OPERAZIONI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA