• Non ci sono risultati.

PATRIMONIO DEL FONDO E GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Patrimonio del Fondo

1. A seguito dell’Accordo Fondi interni, nell'ambito del patrimonio del Fondo sono costituite due Sezioni:

a) Sezione I a contribuzione definita che corrisponde alla sommatoria delle posizioni individuali degli aderenti a tale Sezione;

b) la Sezione II a prestazione definita, che corrisponde alla riserva matematica dei pensionati diretti, indiretti, di reversibilità, “differiti” e attivi che non hanno esercitato l’opzione di trasformazione del trattamento integrativo dal regime di prestazione definita al regime di contribuzione definita di cui all’Accordo Fondi interni.

2. Il patrimonio del Fondo è costituito, inoltre, da ogni altro bene o credito che, a qualsiasi titolo, affluisca allo stesso, compatibilmente con la normativa tempo per tempo vigente e con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 27 bis - Patrimonio ed entrate della Sezione II

1. Il patrimonio della Sezione II è costituito, in fase di avvio, a seguito dell’Accordo Fondi interni, dall'ammontare delle riserve matematiche trasferite da Creval S.p.A. a copertura delle obbligazioni contratte con la platea dei destinatari del regime a prestazioni definite.

23 2. La Sezione II del Fondo è alimentata attraverso:

a. i proventi della gestione delle risorse patrimoniali;

b. gli apporti straordinari a carico di Creval S.p.A. a copertura di eventuali disavanzi tecnici rilevati in sede di valutazione attuariale, a norma del successivo comma 3.

3. Il Fondo provvede, nei limiti delle normative vigenti, al mantenimento della riserva della Sezione II ad un livello adeguato per le prestazioni da erogare determinato ogni anno sulla base di un apposito bilancio tecnico. In caso di situazioni di squilibrio della Sezione II Creval S.p.A. provvede, in ottemperanza all’Accordo Fondi interni, a trasferire al Fondo medesimo le risorse necessarie all'assorbimento del deficit tecnico.

Art. 27 ter - Incarichi di Gestione

1. Il patrimonio del Fondo può essere integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'Art. 6, del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettera d) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’Art. 6, comma 13, del Decreto.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti per i fondi preesistenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP previste per i Fondi preesistenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle delibere assunte in materia di politica di investimento perseguendo l’obbiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento del Fondo e massimizzando i rendimenti, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto. Tali contenuti e indicazioni sono presenti nel Regolamento di Attuazione.

Nella convenzione devono essere espressamente previste:

a. la durata della convenzione;

b. le modalità di controllo dei risultati ottenuti dal gestore prevedendo i periodi ed i relativi indici di riferimento;

c. la definizione del portafoglio di riferimento e le modalità con cui potrà essere modificato;

d. le apposite clausole di recesso nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti insoddisfacente l’andamento dei rendimenti misurato da specifici indici.

6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

24 Art. 28 - Banca depositaria

1. Il Fondo deposita tutte le risorse e le liquidità necessarie per finanziare le spese correnti presso la Banca depositaria.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla Banca depositaria.

3. La convenzione con la Banca depositaria deve sancire un termine di durata e deve comunque prevedere il recesso delle parti disciplinandone tempi e modalità.

4. La Banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e degli iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla convenzione predetta.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di Banca depositaria.

6. La Banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo ove non siano contrarie alla Legge o alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente applicata ai fondi preesistenti in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione Amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la sua gestione amministrativa e, in particolare:

a) tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e la Banca depositaria;

b) tenuta della contabilità;

c) raccolta e gestione delle adesioni;

d) verifica delle posizioni contributive individuali dei lavoratori associati alla Sezione I del Fondo;

e) gestione delle prestazioni;

f) predisposizione delle documentazioni da inviare alle autorità di controllo;

g) predisposizione della modulistica, della rendicontazione, e delle comunicazioni periodiche ai lavoratori associati;

h) adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, mediante apposita convenzione per la fornitura dei servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

25

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il rapporto tra il Fondo e gli iscritti è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull’andamento amministrativo e finanziario, secondo le modalità indicate dall’Art. 1 del Regolamento d’attuazione del Fondo.

3. In ogni caso, la predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti è effettuata in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Revisori e eventualmente dalla relazione dei soggetti di cui all’art. 16, comma d).

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 33 – Modalità di adesione alla Sezione I

1. Il lavoratore manifesta la propria volontà di aderire alla Sezione I del Fondo alla Società del Gruppo di appartenenza.

2. A seguito dell’adesione, il lavoratore e la società presso la quale lo stesso svolge la propria attività lavorativa assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla fonte istitutiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata manifestata validamente la volontà di aderire. L’adesione è condizionata al versamento da parte del lavoratore e della Società associata del primo contributo. L’adesione contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a suo carico.

3. La Società associata è tenuta a trasmettere al Fondo le adesioni entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale le ha raccolte.

4. In tutti i casi l’adesione alla Sezione I del Fondo richiede l’integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole della previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti alla Sezione I

1. Alla costituzione del rapporto di lavoro al lavoratore deve essere consegnata l’informativa indicata, anche nei contenuti, dalla Autorità di Vigilanza.

26

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente alla Sezione I una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.

3. Per lo scambio di flussi informativi e per la loro gestione, il Fondo e le Società associate si attengono alle disposizioni previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 35 - Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi ed il Fondo o i suoi organi e che non siano riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, ad istanza della parte più diligente.

2. Il Presidente del Tribunale di Milano provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla richiesta dell'altra parte.

3. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura.

Documenti correlati