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Oltre ai sopra menzionati limiti convenzionali di natura sociale, esistono limiti convenzionali di natura extrasociale: questi ultimi sono detti patti o contratti parasociali. Essi si possono definire come accordi che vengono stipulati da tutti i soci o da una parte di essi, tra loro, o con la società stessa, o ancora con terzi soggetti.

Da questi patti sorgono rapporti obbligatori che hanno efficacia solamente tra gli stipulanti e che investono i rapporti interni alla società.

I patti parasociali (con efficacia obbligatoria57) sono accordi che dipendono dal

contratto societario (efficacia reale) e, qualora si sciogliesse o cessasse la società, automaticamente cesserebbe la loro efficacia. Essi possono essere stipulati in qualsiasi forma, salvo essere più onerosa la prova qualora si propenda per una forma non scritta.

Alcuni autori come Santoni, distinguono i contratti parasociali dal contratto di società, in funzione della rilevanza o meno sull’organizzazione: il contratto sociale rileverebbe sul piano organizzativo, mentre i contratti parasociali sarebbero irrilevanti.

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Anche altro studioso della materia, ossia Meli V., ha contestato l’ammissibilità di una tale clausola.

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I soci inadempienti a quanto stabilito dai patti sottoscritti, avranno l’obbligo di risarcire il danno cagionato agli altri contraenti.

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Altri autori come Farenga, con diversa prospettiva, considerano i patti parasociali che

non incidono sull’organizzazione societaria, come contratti di scambio58

, mentre quei patti che incidono sull’organizzazione stessa rientrano nei contratti c.d. associativi.

Fra i patti parasociali che non incidono sull’organizzazione vi sono i c.d. “patti

parasociali a non vendere”, detti anche “sindacati di blocco”59

, che hanno la funzione di vincolare tutti i soci aderenti con l’obiettivo di evitare variazioni nella compagine sociale che controlla la società.

Tuttavia l'efficacia delle convenzioni parasociali, potrebbe essere messa in discussione qualora esse fossero incompatibili con i principi generali dell'ordinamento societario o addirittura in contrasto con norme imperative dell'ordinamento giuridico.

Molti autori sostengono che la valutazione della legittimità degli accordi parasociali nella s.r.l. segua una linea di minor rigore rispetto alle s.p.a., in virtù del fatto che tale modello societario sia caratterizzato da una ridotta presenza di norme inderogabili e dall'inesistenza di vincoli all'autonomia privata.

Nell’ipotesi in cui una s.r.l. controlli una s.p.a. quotata, sarà applicabile la disciplina del

Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari60, relativamente ai patti

parasociali.

All’articolo 2341-bis c.c., i patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle s.p.a. o in quelle che le controllano, non possono avere

58 «In quanto contratti di scambio, è applicabile la disciplina generale, dettata in tema di nullità, annullabilità e

risoluzione, prevista per i contratti di scambio» FARENGA L., I contratti parasociali, Milano, 1987, p. 220.

59 I sindacati di blocco sono disciplinati implicitamente nell’articolo 1379 c.c., il quale stabilisce che il divieto di

alienazione stabilito per contratto ha efficacia solo inter partes, mentre perde di efficacia qualora non sia contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.

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D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Nel Testo Unco della finanza i patti parasociali sono disciplinati con riferimento alle società per azioni quotate ed alle società che le controllano.

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durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche qualora essa sia maggiore, fermo restando che essi sono rinnovabili alla scadenza. Nel caso in cui il patto sia stipulato a tempo indeterminato, ogni contraente ha diritto di recesso dando un preavviso di centottanta giorni.

All’articolo 2341-ter c.c., è stabilito che gli stipulanti di patti parasociali, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, debbano comunicarli alla società e dichiararli in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale, il quale sarà depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese. In mancanza di tale dichiarazione, «i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377 ».

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