Il patto di stabilità interno, ossia il sistema di regole finanziarie introdotto per gli enti locali, nasce dall’esigenza di rispettare gli accordi che l’Italia ha assunto, mediante il Patto di stabilità e crescita, con gli altri paesi dell’Unione Europea.
L’adesione al trattato di Maastricht, infatti, prevede, che ogni Stato membro risponda nei confronti dell’Unione Europea delle risultanze finanziarie di tutte le proprie amministrazioni pubbliche.
Lo stato italiano, pertanto, ha dovuto introdurre, a partire dal 1999, norme nazionali di coinvolgi-mento degli enti territoriali nelle misure di finanza pubblica.
Dal 1999, la normativa che si è succeduta, ha modificato le basi di calcolo, le variabili di riferimen-to, i soggetti a cui viene rivolriferimen-to, il sistema sanzionatorio ed il sistema premiante.
La normativa di riferimento vigente è costituita da:
- Art. 1 commi 87-122, della legge 220/2010
- Decreto L.98/2011 convertito nella legge 111/2011, art. 20
- Decreto L. 13/2011 convertito nella legge 148/2011, art. 1, commi 8 e 9 - Legge 183/2011 (di stabilità 2012, artt. 30 e 31
- Circolare n. 5/2012 della Ragioneria Generale dello Stato - Decreto L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 - Legge 228/2012 del 24/12/2012 “Legge di stabilità 2013”
- Circolare n. 5 del 07/02/2013 della Ragioneria Generale dello Stato;
Sulla base delle normative vigenti, in via provvisoria, è stato provveduto alla verifica del rispetto del patto per gli anni 2014 - 2016 sulla base della stima dei dati rilevanti. Per la parte investimenti dell’anno 2014 e degli anni successivi la stima dei dati di cassa è stata effettuata sulla base dei trend storici degli anni precedenti, dell’ammontare stimato dei residui al 31.12.2013 ed allo stato di rea-lizzazione delle opere pubbliche in corso.
L’art. 14 della proposta della Legge di Stabilità 2014 licenziata dal Governo il 15/10/2013, non an-cora approvata, introduce delle novità in materia di patto di Stabilità interno per gli Enti locali.
Per gli anni 2014 – 2017 la base di calcolo è individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011 anziché quelli del triennio 2007-2009.
Le percentuali da applicare alla media di cui sopra vengono modificate per le Province dal 18,8 al 19,25 per gli anni 2014 – 2015 e al 20,05 per gli anni 2016 – 2017.
Anche per l’anno 2014, non verranno conteggiati i pagamenti effettuati in conto capitale da Comuni e Province in base alle disposizioni del D.L. 35/2013; poiché la ripartizione fra gli Enti avverrà nel corso dell’anno 2014 non possono essere considerate le somme che saranno attribuite alla Provincia di Pisa.
I dati risultanti vengono evidenziati nei prospetti seguenti, facendo distinzione tra normativa vigente e proposta normativa contenuta nella Legge di stabilità:
Dall’analisi della spesa per investimenti emerge che l’Amministrazione ha effettuato una program-mazione in riduzione delle spese negli anni successivi al 2011 ed in particolare, a partire dall’anno 2012. Prosegue nella stessa direzione anche per gli anni 2014 – 2016.
Inoltre ha destinato l’eccedenza di entrate correnti al finanziamento degli investimenti, anche se per importi modesti; questo al fine di ridurre l’impatto dei relativi pagamenti sul saldo di competenza mista per il triennio 2013-2015, in conformità al rispetto degli obiettivi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Ciò costituisce inoltre politica di bilancio ottimale che guarda a lungo termine, ricreando le condizioni di un equilibrio di bilancio stabile.
In particolare ha provveduto:
- a tenere contenuta e limitata la previsione di emissione di nuovo indebitamento già a partire dall’anno 2007 ed a limitare quella degli anni successivi, allo scopo di contenere l’importo della spesa in disavanzo, che determina il peggioramento dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità;
l’importo più rilevante, acceso nell’anno 2011 è costituito dalla quota di compartecipazione a finan-ziamenti regionali, senza la quale verrebbe meno la somma regionale;
- ad azzerare, per gli anni 2013 – 2016, la previsione di indebitamento;
- ad utilizzare l’avanzo di parte corrente (per il mantenimento degli equilibri di bilancio) per il fi-nanziamento degli investimenti;
- alla revisione della politica tariffaria di alcune entrate correnti, con particolare riferimento alle en-trate tributarie;
- alla revisione della base imponibile ed alla lieve modifica dei canoni di alcune entrate correnti, con particolare riferimento alle entrate extratributarie;
- a programmare per importi importanti l’alienazione di beni non più strategici istituzionalmente, destinando l’intera entrata al finanziamento di spese di investimento ed al rimborso dei prestiti già contratti;
- ad assorbire la riduzione di entrate correnti operando una riduzione ancora più elevata della spesa corrente, rispetto a quella operata a partire dall’anno 2009;
- a destinare la somma da ottenere in termini di cassa da parte del Ministero dell’Interno per trasfe-rimenti erariali pregressi a rimborso straordinario prestiti.
Nonostante ciò in considerazione dell’ammontare dei residui sulla parte investimenti non finanziate da trasferimenti di altri soggetti o da alienazioni patrimoniali, che ammontano alla data di redazione del presente atto ad € 14.470.000 e che l’Ente ha progressivamente ridotto negli ultimi esercizi, sus-sistono difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi programmatici per gli anni 2015 e 2016 e per la continuazione dell’operazione di smaltimento dei residui della parte investimenti.
Vantaggiosi e positivi per l’attenuazione delle difficoltà esposte sopra risulteranno gli effetti delle attribuzioni agli enti locali delle riduzioni dell’obiettivo previsto dal D.L. 35/2013 e dal patto di sta-bilità regionale incentivato di cui ad oggi, non sono certi gli effetti e per quale misura.
Nel corso dell’anno 2014 sarà necessario controllare attentamente l’andamento delle variabili del saldo, anche in considerazione della maturazione degli stati avanzamento lavori in corso, adottando eventuali ulteriori provvedimenti, quali ad esempio la riduzione straordinaria di ulteriori prestiti per la creazione di capacità di spesa utile ai fini del saldo rilevante per il patto di stabilità interno.