• Non ci sono risultati.

per ogni punto percentuale di disponibilità al di sotto della disponibilità media mensile richiesta, ovvero rispetto all’offerta migliorativa presentata, verrà applicata una penale, su base mensile, di Euro 100,00 (cento/00) moltiplicata per il numero di veicoli del Lotto.

f) in caso di ritardo nella riconsegna dei veicoli in manutenzione straordinaria, rispetto ai tempi previsti, verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 30 di 58

g) in caso di mancato rispetto della manutenzione preventiva/ispettiva, verrà applicata una penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni punto percentuale non rispettato su base mensile;

h) in caso di mancato invio della documentazione relativa alle manutenzioni ispettive/programmate entro i termini prescritti, ovvero di tutta la documentazione di cui al Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dal giorno successivo a quello di sollecito e fino al giorno della consegna;

i) per ogni veicolo reso disponibile prima di essere correttamente riparato o prima di essere riconsegnato presso il deposito di appartenenza, ovvero imputato a Sistema ad altri reparti responsabili in maniera errata, verrà applicata la penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Se tale stato permane per più di tre turni, verrà applicata una penale ulteriore di Euro 100,00 (cento/00) per ogni gruppo di tre turni successivi.

Con riguardo alla fornitura di pezzi di ricambio dei veicoli di cui al Capitolato Tecnico.

j) in caso di ritardata consegna per consegna ordinaria (art. 4.2 del Capitolato Tecnico) verrà applicata una penale dell’1% (uno/00 per cento) del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno continuativo di ritardo e per ogni riga di ordine;

k) in caso di ritardata consegna per consegna urgente (art. 4.2 del Capitolato Tecnico) verrà applicata una penale del 2% (due/00 per cento) del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno continuativo di ritardo e per ogni riga di ordine;

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 31 di 58

l) in caso di consegna materiale non conforme (art. 9.1 del Capitolato Tecnico) verrà applicata una penale del 2% (due/00 per cento) del valore dei materiali dichiarati non conformi per ogni giorno continuativo fino alla loro completa sostituzione con un importo minimo di Euro 100,00 (cento/00) al giorno fino alla loro completa sostituzione;

m) in caso di mancata presentazione documentazione di conformità o di omologazione (art. 1.7 e art. 9.1 del Capitolato Tecnico) verrà applicata una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) al giorno fino alla loro presentazione. Tale importo sarà applicato anche nel caso in cui venga fornita una documentazione incompleta o non conforme;

n) in caso di mancata comunicazione di un articolo alternativo (art. 5.3 del Capitolato Tecnico) verrà applicata una penale del 2% (due/00 per cento) del valore dei materiali esauriti per ogni giorno continuativo di ritardo nella comunicazione di un articolo alternativo;

o) in caso di ritardo nella comunicazione del prezzo di un articolo (art. 5.4 del Capitolato Tecnico) verrà applicata una penale del 2% (due/00 per cento) del valore dei materiali oggetto della richiesta di prezzo per ogni giorno continuativo di ritardo;

p) in caso di mancato ritiro materiali non idonei in garanzia (art. 9.2 del Capitolato Tecnico) verrà applicata una penale del 2% (due/00 per cento) del valore dei materiali non ritirati per ogni giorno continuativo di ritardo.

3. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 32 di 58

applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame.

4. Le inadempienze contrattuali di cui sopra, comporteranno l’applicazione delle relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA all’appaltatore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse.

5. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a proprio insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata.

6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

8. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n.

50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 33 di 58

superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del contratto.

9. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 4, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

10. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11 Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro _______________ (_________/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.

2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 34 di 58

obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12 Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 35 di 58

mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto;

tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.

3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 36 di 58

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale. Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Contratto ai fini della partecipazione a gare e appalti da parte del Fornitore.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

Articolo 13 Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo Pec da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 37 di 58

2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mezzo Pec, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazioni), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Rischi da interferenze), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione), 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19).

3. AMA si riserva di risolvere il Contratto in caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni;

4. AMA si riserva, altresì, di risolvere il Contratto anche in caso di incapacità da parte del Fornitore o indisponibilità dello stesso ad eseguire interventi di adeguamento normativo su impianti e macchinari;

5. Clausola di salvaguardia circa la “Mortalità infantile macchinario”: in ordine a criteri consolidati di ingegneria di manutenzione, si fa presente che la stazione appaltante, in presenza di un numero pari o superiore a 4 guasti bloccanti anche di natura diversa che determinino un fermo di uno o più macchinari per almeno 7 gg. solari ognuno (farà fede il dato di registrazione sul Software di

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 38 di 58

manutenzione Aziendale INFO PMS) durante i due primi anni di vita tecnica del mezzo, avrà facoltà di restituire il/i macchinario/i alla impresa fornitrice che sarà tenuta a reintegrarlo/i con altrettante unità nuove di fabbrica, fatta salva la richiesta da parte della stazione appaltante dei maggiori danni causati dalla indisponibilità dei macchinari stessi.

Il ripetersi di tale eventualità su un numero pari o superiore al 30% della flotta fornita potrà causare:

- la restituzione in danno della flotta fornita, - la risoluzione del relativo contratto;

- l’eventuale recupero dei danni derivanti dal disservizio creato da tale carenza di affidabilità.

Resta inteso che la stazione appaltante può in ogni caso porre in essere tutto quanto previsto dall’ordinamento vigente al fine di tutelare i propri interessi.

6. AMA si riserva di considerare risolto il Contratto per inadempienza o mancato rispetto degli obblighi contrattuali nel caso in cui si verifichi anche solo uno dei seguenti casi:

a) per qualunque causa a lui imputabile ed in assenza di documentata causa di forza maggiore, trascorsi 7 (sette) giorni consecutivi dalla data concordata per l’effettuazione di un intervento, l’Aggiudicatario non abbia provveduto ad iniziare le attività previste;

b) per qualunque causa a lui imputabile ed in assenza di documentata causa di forza maggiore, l’Aggiudicatario non abbia ancora provveduto a terminare le attività, trascorsi 7 (sette) giorni consecutivi dal termine concordato con AMA;

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 39 di 58

c) per qualunque causa a lui imputabile ed in assenza di documentata causa di forza maggiore, trascorse 24 (ventiquattro) ore consecutive dalla chiamata per richiesta di intervento ad urgenza, l’Aggiudicatario non abbia provveduto ad inviare il personale necessario e ad iniziare le attività;

d) laddove siano state formalizzate a carico dell’Aggiudicatario almeno tre contestazioni riguardanti eventuali inadempienze rispetto al presente Capitolato, oppure violazioni delle procedure operative stabilite dalla direzione d’impianto, anche in caso di assenza di perdite dirette di produzione (esempio: mancata o inadeguata programmazione delle attività o rendicontazione, imperfetta esecuzione delle attività affidate, mancato rispetto di norme specifiche e di buona tecnica, ecc.) e l'Aggiudicatario non abbia provveduto alla risoluzione delle contestazioni entro 7 (sette) giorni continuativi dalla loro segnalazione.

7. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

8. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna a fornire ad AMA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentirle di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 40 di 58

Articolo 14 Recesso

1. AMA ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore mezzo Pec, nei casi di:

a) giusta causa;

b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio di igiene urbana da cui discende la necessità della fornitura ad AMA;

c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;

d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 41 di 58

vigente in materia di contrattualistica pubblica;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore mezzo Pec.

In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 42 di 58

data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di forniture.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.

2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei

Allegato 6– Schema di Contratto Pag. 43 di 58

dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad:

- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i Lotti da I a III, per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall’esecuzione del Contratto;

- Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per il Lotto IV, per

- Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per il Lotto IV, per

Documenti correlati