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O PERAZIONI FORESTALI PER L ’ AFFERMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RIFORESTAZIONI

Nel rispetto dei parametri forestali descritti nel capitolo relativo ai criteri e agli obiettivi di progettazione, gli interventi di riforestazione in pratica consistono in operazioni in grado di creare dei boschi. Tali operazioni iniziano sostanzialmente con le lavorazioni del terreno e terminano quando le formazioni forestali sono in grado di svilupparsi senza interventi correttivi, prestandosi così unicamente ad interventi di gestione. Mentre, infatti, le opere a verde in generale realizzano normalmente il progetto vegetazionale già al momento degli impianti, nel caso delle riforestazioni l’impianto si può considerare una fase delle operazioni di progetto previste per la realizzazione dei boschi.

Tali operazioni per l’affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni consistono in interventi che seguono gli impianti effettuati modellandoli in funzione dello sviluppo naturale che s’intende innescare all’intera area forestale.

Queste operazioni, che fanno quindi parte della riforestazione, sono previste nell’arco di 5 anni e sono fondamentali per realizzare i boschi, senza le quali non si otterrebbe il risultato voluto in progetto (basti pensare al soffocamento e alla conseguente perdita forestale ad opera di piante infestanti la riforestazione).

Le operazioni per l’affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni, previste a decorrere dal termine delle operazioni di impianto, sono di seguito descritte.

Primo anno

• 2 annaffiature nella stagione estiva eseguita con carro botte (approvvigionamento da acquedotto comunale).

• Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per ridurre la competizione con le erbe infestanti nell’interfila, favorire la circolazione dell’aria nel terreno e ridurre l’evaporazione dell’acqua, interrompendo la capillarità del terreno (fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe).

• Risarcimento delle fallanze su terreno precedentemente imboschito (10%) (riapertura della buca e collocamento a dimora delle nuove piantine avendo cura di rispettare la specie originaria).

• Controllo della vegetazione invadente effettuato sulla superficie circostante le sostituzioni (zappettatura manuale, asportazione del materiale di risulta).

• Controllo degli shelter e tutori con ripristino della verticalità delle piante, laddove necessario.

Secondo anno

• 2 annaffiature nella stagione estiva eseguita con carro botte (approvvigionamento da acquedotto comunale).

• Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per ridurre la competizione con le erbe infestanti nell’interfila, favorire la circolazione dell’aria nel terreno e ridurre l’evaporazione dell’acqua, interrompendo la capillarità del terreno (fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe).

• Risarcimento delle fallanze su terreno precedentemente imboschito (5%) (riapertura della buca e collocamento a dimora delle nuove piantine avendo cura di rispettare la specie originaria).

• Controllo della vegetazione invadente effettuato sulla superficie circostante le sostituzioni (zappettatura manuale, asportazione del materiale di risulta).

• Controllo degli shelter e tutori con ripristino della verticalità delle piante, laddove necessario.

Terzo anno

• 2 annaffiature nella stagione estiva eseguita con carro botte (approvvigionamento da acquedotto comunale).

• Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per ridurre la competizione con le erbe infestanti nell’interfila, favorire la circolazione dell’aria nel terreno e ridurre l’evaporazione dell’acqua, interrompendo la capillarità del terreno (fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe).

• Controllo degli shelter e tutori con ripristino della verticalità delle piante, laddove necessario.

Quarto anno

• Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per ridurre la competizione con le erbe infestanti nell’interfila, favorire la circolazione dell’aria nel terreno e ridurre l’evaporazione dell’acqua, interrompendo la capillarità del terreno (fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe).

• Controllo dei pali tutori con ripristino della verticalità delle piante, laddove necessario.

Quinto anno

• Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per ridurre la competizione con le erbe infestanti nell’interfila, favorire la circolazione dell’aria nel terreno e ridurre l’evaporazione dell’acqua, interrompendo la capillarità del terreno (fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe).

• Eliminazione di canne tutrici e shelter.

• Potatura di allevamento e formazione, da eseguire sulle giovani piante, per eliminare rami mal diretti, doppie punte e anche individui soprannumerari, ecc., al fine di impostare la vegetazione per il suo successivo sviluppo.

7 Cronoprogramma lavori

La durata dei lavori 6 anni e le relative lavorazioni sono illustrate nel cronoprogramma nel seguito riportato. Tenuto conto, in particolare, che il Capitolato Speciale di Appalto prescrive l’obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un cronoprogramma esecutivo dettagliato, nella Tabella 4 si evidenzia anche il carattere della stagionalità per le lavorazioni previste. Un aspetto importante a riguardo consiste nell’eseguire gli impianti delle piantine nella stagione migliore e di prevedere l’ammendamento, la correzione e la concimazione subito prima dell’erpicatura (lavorazione che precede gli impianti stessi).

Tabella 4 – Periodo utile per le operazioni di riforestazione

10 Apertura buche 75 giorni mer 10/04/13 mar 23/07/13

11 Rinterro buche 30 giorni mer 24/07/13 mar 03/09/13

12 Diserbo chimico 2 giorni mer 04/09/13 gio 05/09/13

13 Operazioni di impianto 53 giorni ven 20/09/13 mar 03/12/13

14 Ammendamento, correzione, concimazione 6 giorni ven 20/09/13 ven 27/09/13

15 Erpicatura 5 giorni lun 30/09/13 ven 04/10/13

16 Tracciamento degli impianti 12 giorni ven 20/09/13 lun 07/10/13 17 Impianto delle piantine (con tutore e shelter) 40 giorni mar 08/10/13 lun 02/12/13 18 Pacciamatura (telo e corteccia/biotriturato) 40 giorni mer 09/10/13 mar 03/12/13

19 Annaffiatura 15 giorni mer 13/11/13 mar 03/12/13

20 Impianto completato 0 giorni mar 03/12/13 mar 03/12/13

21 Operazioni forestali 1202 giorni gio 15/05/14 ven 21/12/18

22 Risarcimento fallanze (10%) 6 giorni mer 15/10/14 mer 22/10/14

23 Risarcimento fallanze (5%) 3 giorni gio 15/10/15 lun 19/10/15

24 I Annaffiature di soccorso (2 volte) 60 giorni mar 10/06/14 lun 01/09/14 25 II Annaffiature di soccorso (2 volte) 30 giorni mer 01/07/15 mar 11/08/15 26 III Annaffiature di soccorso (2 volte) 30 giorni ven 01/07/16 gio 11/08/16 27 1° Lavorazioni contro le infestanti (2 volte) 20 giorni gio 15/05/14 mer 11/06/14 28 2° Lavorazioni contro le infestanti (2 volte) 20 giorni ven 15/05/15 gio 11/06/15 29 3° Lavorazioni contro le infestanti (2 volte) 20 giorni lun 16/05/16 ven 10/06/16 30 4° Lavorazioni contro le infestanti (2 volte) 20 giorni lun 15/05/17 ven 09/06/17 31 5° Lavorazioni contro le infestanti (2 volte) 20 giorni mar 15/05/18 lun 11/06/18

32 Potatura di allevamento 15 giorni lun 03/12/18 ven 21/12/18

33 Operazioni forestali completate 0 giorni ven 21/12/18 ven 21/12/18

03/12

21/12

Task Split Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Progress

Pag. 1 di 1 Project: Riforestazione

8 Calcolo degli assorbimenti di CO2 previsti in base agli interventi in progetto

Le foreste scambiano grandi masse di carbonio con l’atmosfera. Le piante, infatti, attraverso la fotosintesi clorofilliana, assorbono anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera, liberano ossigeno e parte della CO2 attraverso la respirazione e sequestrano una parte della CO2 nella biomassa epigea ed ipogea, la cui quantità, assieme a quella contenuta nella lettiera, nel legname morto e nella sostanza organica presente nel suolo al netto di tagli e incendi boschivi, rappresenta lo stock (riserva) di carbonio di un bosco in un certo momento (ad es.: un anno).

Si dice che le foreste agiscono come carbon sink (pozzo) quando il bilancio netto tra CO2 assorbita ed emessa in atmosfera è positivo: ciò avviene durante le fasi normali di crescita o a maggiore ragione dopo una perturbazione (taglio, incendio, ecc.); inversamente, le foreste divengono carbon source (sorgente), cioè fonte di CO2 e altri gas-serra (metano, ossido carbonio e ossidi di azoto) quando la respirazione e l’ossidazione totale delle piante, del suolo e del materiale organico eccedono la produttività primaria netta (per esempio, nel caso dei processi di deforestazione e degradazione forestale, prelievi di legna da opera e da ardere e mortalità delle piante) (ISPRA, 146/2011).

Il valore del sink, ossia le quantità di tonnellate di carbonio che vengono fissate da un anno all’altro nelle foreste (es. tonnellate di C/ha/anno), risulta dalla differenza degli stock calcolati anno dopo anno; I boschi, infatti, assorbono CO2 in un anno integrando il carbonio nella loro biomassa (Fischlin A., Buchter B., Matile L., Hofer P., Taverna R., 2006):

• nelle foglie, per un periodo di alcune ore fino a qualche mese;

• all’interno di rami e germogli, per diversi anni;

• nel tronco, per decenni e secoli;

• nel suolo, per secoli e millenni.

Nell’ambito della Regione Marche, la capacità di assorbimento dei boschi qui considerata è definita nello studio riportato nell’Elaborato 6 allegato al Piano di Riforestazione (PRF, Prot.

0488469_3 del 02/08/2011 - Specifiche Tecniche per il Piano di Riforestazione).

Tale studio considera sia quanto emerso da un lavoro relativo proprio ai boschi delle Marche (Giove M., Gambini M., Renzaglia F., Urbinati C., 2008), sia da un altro relativo a piante arboree del Nord America (IPCC, 2003).

Nel primo lavoro, i cui dati derivano dall’Inventario Forestale Regionale (IPLA, 2001), il sink unitario dei boschi marchigiani viene stimato sia per categoria forestale, che per tipo strutturale, i cui valori medi sono, rispettivamente, 1,76 t/ha/anno e 1,54 t/ha/anno di Carbonio (C). Tali valori costituiscono importanti riferimenti, che possono essere assunti come soglia, per evitare di sovrastimare le capacità di sink delle forestazioni oggetto del Piano. Al fine di parametrizzare la capacità fissativa di C dei nuovi impianti, è comunque possibile fare riferimento alla stima del sink di singole categorie forestali e, in particolare, di quelle che, in base alle caratteristiche stazionali

delle aree attualmente disponibili, potranno essere concretamente realizzate. A tale scopo, nello studio i sink sono risultati i seguenti:

• Categoria forestale formazioni riparie 8,432 t/ha/anno di CO2

• Categoria forestale querceti di roverella 4,216 t/ha/anno di CO2

• Categoria forestale orno-ostrieti 4,876 t/ha/anno di CO2

• Categoria forestale lecceta 9,092 t/ha/anno di CO2

• Categoria forestale arbusteti 2,383 t/ha/anno di CO2

• Assetto strutturale bosco di neoformazione 4,216 t/ha/anno di CO2.

Lo studio, inoltre, ripercorre le medesime considerazioni e gli stessi procedimenti partendo dai dati di sink disponibili per singoli alberi adottando, come riferimento, quello dell’IPCC, 2003:

“Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry”, in cui sono riportati i valori di Default annual carbon accumulation per tree (tonnes C yr-1) comunicati da D. Nowak relativi ad alcune specie arboree.

In base allo studio, in particolare, i dati dell’accumulazione di carbonio per singolo albero proposti da Nowak sono risultati i seguenti:

• Latifoglie miste (da Mixed Hardwood) 4,363 t/ha/anno di CO2

• Pioppi (da Populus tremula) 3,519 t/ha/anno di CO2

• Aceri (da Soft Maple ed Hardwood Maple) 5,206 t/ha/anno di CO2

I dati relativi a singoli alberi potrebbero essere utili per considerare categorie forestali e assetti strutturali non presenti nel lavoro di Giove M., Gambini M., Renzaglia F., Urbinati C. (2008), o ancora per valutare il contributo della componente arborea nell’ambito, ad esempio, di formazioni miste arboreo-arbustive, nelle quali la componente arbustiva, per ragioni tecniche del sito, debba essere particolarmente più rilevante rispetto a quella arborea.

Infine, sulla base di elaborazioni realizzate per la progettazione di fasce boscate in ambiente agricolo (Veneto Agricoltura, 2002), sono state calcolate le capacità fissative di formazioni lineari costituite da specie arboree e arbustive.

I risultati relativi alla fissazione della CO2 sono stati i seguenti:

• modulo composto da platano (444 piante/km) 171 kg/km di CO2;

• modulo composto da platano e robinia (222 + 222 piante/km) 1.138 kg/km di CO2;

• modulo composto da platano e olmo (222 + 222 piante/km) 390 kg/km di CO2;

• modulo composto da robinia e olmo (222 + 222 piante/km) 1.357 kg/km di CO2;

• modulo composto da robinia (444 piante/km) 2.106 kg/km di CO2.

Nell’ambito del presente progetto, facendo riferimento ai parametri forestali esposti nel paragrafo 2.2, gli interventi di riforestazione previsti realizzano la forestazione dell’area mediante le seguenti superfici a bosco, calcolate tenendo conto della morfologia tramite costruzione del modello 3D del terreno (TIN):

Riforestazione della superficie 1 = 2,35 ha Riforestazione delle superfici 2, 3, 4, 5, 6, 7 = 2,89 ha Riforestazione delle superfici 8, 9, 10, 11, 12 = 3,57 ha

La tipologia forestale prevista in progetto è attribuibile al “Sink orno-ostrieti”, con valore del sink pari a 4,876 t CO2/ha/anno, da cui si ottengono i seguenti assorbimenti:

Periodo di riferimento per l'incremento di massa legnosa: 5 anni

Assorbimento riforestazione delle superficie 1 = 2,35 × 4,876 × 5 = 57,293 t CO2

Assorbimento riforestazione delle superfici 2, 3, 4, 5, 6, 7 = 2,89 × 4,876 × 5 = 70,458 t CO2

Assorbimento riforestazione delle superfici 8, 9, 10, 11, 12 = 3,57 × 4,876 × 5 = 87,037 t CO2

Assorbimento totale = 214,788 t CO2

Periodo di riferimento per l'incremento di massa legnosa: 12 anni

Assorbimento riforestazione delle superficie 1 = 2,35 × 4,876 × 12 = 137,503 t CO2

Assorbimento riforestazione delle superfici 2, 3, 4, 5, 6, 7 = 2,89 × 4,876 × 12 = 169,100 t CO2

Assorbimento riforestazione delle superfici 8, 9, 10, 11, 12 = 3,57 × 4,876 × 12 = 208,888 t CO2

Assorbimento totale = 515,491 t CO2

ALLEGATO A – Distanze di impianto

Si riportano i principali contenuti delle norme in materia di rispetto delle distanze di impianto.

Codice Civile

Art. 891 - Distanze per canali e fossi

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

Art. 892 - Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893 - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art. 894 - Alberi a distanza non legale

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896 - Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Art. 897 - Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 - Comunioni di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899 - Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Canali di bonifica

Il RD 368/1904 “Regolamento per la esecuzione del Testo Unico della Legge 22 marzo 1900, n.195 e della Legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. Titolo VI – Disposizioni di polizia” stabilisce quanto segue.

Punto 132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d’acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonifica…(omissis)

Punto 133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere di una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori e dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimenti del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.

Punto 134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua; (…).

Punto 136. La concessione e le licenze necessarie per i lavori, atti o fatti di cui all’art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) da Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

Il RD 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” stabilisce, inoltre, quanto segue.

Punto 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: (..);

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; (…).

Glossario

Afforestazione. Conversione in foresta, per azione antropica, di un’area che non sia stata foresta per almeno 50 anni; l’afforestazione può essere realizzata per mezzo di piantagione, semina e/o un intervento antropico di sostegno all’affermazione delle modalità naturali di propagazione.

(Fonte: bozza di Decisione CMP.1 della Conferenza delle Parti di Marrakech).

Bosco. Sinonimo di Foresta (ai sensi del DLgs 227/2001).

Carbon sink. Il termine sink (letteralmente pozzo) è usato per indicare ogni processo, attività o meccanismo che porta a un bilancio positivo tra quantità di gas serra emessi in atmosfera e

Carbon sink. Il termine sink (letteralmente pozzo) è usato per indicare ogni processo, attività o meccanismo che porta a un bilancio positivo tra quantità di gas serra emessi in atmosfera e

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