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determinazione delle prestazioni minime indispensabil

2.2. Le percentuali di servizio

Il legislatore del 2000 ha precisato che le prestazioni devono essere erogate in misura non eccedente nella media il cinquanta per cento di quelle normalmente erogate (art. 13, c. 1) e devono coinvolgere quote “strettamente necessarie di lavoratori”255 (art. 2, c. 2; art. 13, c. 1, lett. a) non superiori nella media ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, nel rispetto, altresì, delle condizioni tecniche e della sicurezza (art. 13, c. 1, lett. a). I limiti indicati possono essere superati nel caso dell’erogazione completa del servizio nelle fasce orarie garantite, e, inoltre, “eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento o di sicurezza strettamente occorrenti all’erogazione del servizio” (art. 13, c. 1, lett. a). Nel decidere la misura delle prestazioni si deve tener conto “dell’utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti” (art. 13, c. 1, lett. a).

Tali parametri costituiscono un punto di riferimento per la Commissione di garanzia, sia per la valutazione della idoneità dell’accordo che per la formulazione della regolamentazione provvisoria. La percentuale del cinquanta per cento delle prestazioni indica la soglia minima del servizio che deve essere garantito256. La quota del trenta per cento si riferisce, invece, a quanti lavoratori debbano rimanere in servizio ed astenersi dallo scioperare. In verità risulta poco chiaro quale sia il rapporto che intercorre tra le due disposizioni. “Il parametro” si è detto “è un vero rompicapo257”. Dalla lettera della norma sembrerebbe che i requisiti debbano sussistere in contemporanea258 ed è immediato chiedersi come sia possibile o meglio,

255

Dalla norma la Commissione ha dedotto il principio del “sacrificio minimo indispensabile del diritto di sciopero” di cui nella del. 6 novembre 1990, n. 7.

256

La tecnica era stata usata prima della riforma dalla stessa Commissione di garanzia nella proposta sulle prestazioni indispensabili per il settore aereo, del. 23 giugno 1994.

257

La Macchia, L’organizzazione e i compiti della Commissione di garanzia, cit., 227 258

Il procedimento di determinazione delle prestazioni indispensabili: la Regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia

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sempre possibile, che con il trenta percento del personale si ottenga un servizio valido al cinquanta per cento. Altresì, la norma non indica come vada applicato il criterio del 50 per cento; ad esempio, nel settore aereo se bisogna riferirsi al numero dei voli oppure tener conto dell’importanza di essi o riferirsi alla lunghezza dei voli stessi.

Nelle valutazioni della Commissione il criterio della percentuale delle prestazioni risulta di solito assorbente rispetto al criterio del terzo del personale; alla quota dei servizi erogati, infatti, si fa riferimento per determinare negli accordi, nei codici e nelle regolamentazioni le prestazioni indispensabili259. Sembra, peraltro, condivisibile l’interpretazione260secondo cui l’indicazione del cinquanta e del trenta per cento siano da considerarsi parametri orientativi per la Commissione e non perentori. Il legislatore, infatti, utilizza l’avverbio “mediamente” laddove si riferisce alle percentuali indicate e, inoltre, precisa che è fatta salva la possibilità di una configurazione del servizio minimo che si discosti dalle indicazioni del cinquanta e del trenta per cento (“salvo casi particolari”); in tale ultimo caso, la Commissione deve fornire, però, la relativa motivazione.

Ciò che neppure è precisato dalla norma è se nelle percentuali indicate si debba o meno includere il lavoro di chi non aderisce allo sciopero. Se pure è condivisibile l’opinione secondo cui sarebbe “illogico e contrario al principio del contemperamento”261 considerare ai fini della configurazione delle prestazioni indispensabili le prestazioni di chi non ha dato adesione allo sciopero, dalla lettera della norma –“il cinquanta per cento delle prestazioni normalmente erogate” e “quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio”- non sembra potersi inferire tale differenziazione. Tra l’altro, il servizio spesso si compone di più articolazioni e di personale di differenti categorie ma ai fini della normativa ciò che

259

Il criterio del 50 per cento del servizio erogato era già stato utilizzato come parametro di individuazione delle prestazioni indispensabili dalla Commissione prima della riforma del 1990, ad esempio nella delibera 23 giugno 1994 di proposta delle prestazioni indispensabili nel settore aereo.

260

Pino G., Manuale del conflitto nei servizi essenziali, cit., pag. 104 261

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rileva è considerare la prestazione offerta all’utenza del servizio globalmente considerato.

Altresì, all’art. 13 lett. a) si precisa che l’Organo garante “deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonchè degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Viene ribadito, anche nell’ipotesi del mancato accordo, il favor del legislatore per le soluzioni concertate; la discrezionalità della Commissione nella individuazione del giusto contemperamento non può prescindere dalla considerazione degli equilibri raggiunti in via autonoma262.

Il criterio delle percentuali viene soppiantato da quello delle fasce orarie laddove le prime non garantiscano il contemperamento del diritto di sciopero con i diritti degli utenti costituzionalmente tutelati. In tale caso devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti. Gli accordi devono anche indicare le modalità tramite cui individuare “i lavoratori interessati”; di solito viene previsto un criterio di rotazione.

Che cosa accade se non vi è un accordo né una regolamentazione provvisoria della Commissione che indichi le prestazioni indispensabili? Che potere residua al datore di lavoro? Il problema ha avuto una notevole importanza all’indomani della promulgazione della legge 146 allorquando i datori di lavoro, in mancanza di contratto, procedevano alla comandata di prestatori di opere per garantire i servizi minimi.

La comandata era disposta a volte in via unilaterale, mentre alle altre si conformava a quanto determinato dalla Commissione nella proposta. Secondo le prime interpretazioni dei giudici di merito, poiché la legge non demandava alle imprese ed alle amministrazioni erogatrici alcun potere di determinazioni delle prestazioni e la proposta della Commissione non era da considerarsi vincolante, la

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condotta del datore di lavoro che ordinava ai lavoratori scioperanti di garantire i servizi minimi era giudicata come antisindacale263.

La sentenza della Corte Cost. n. 344 del 1996 e le successive sentenze della Corte di Cassazione ritennero, però, dovute le prestazioni lavorative ordinate in conformità a quanto previsto nella proposta a cui veniva attribuito un valore vincolante legittimando in tal modo la comandata in servizio dei lavoratori necessari a coprire le percentuali indicate nella proposta264.

Il quesito, è ovvio, ha perso la sua rilevanza con la riforma del 2000. La centralità, infatti, assunta dalla provvisoria regolamentazione della Commissione di garanzia, in carenza di accordi valutati idonei toglie ormai ogni residuo spazio alla comandata unilaterale disposta dal datore di lavoro nell’individuazione delle prestazioni indispensabili265.