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Perché votare NO

Nel documento al Referendumcostituzionale NO (pagine 36-88)

Saremo chiamati alle urne al referendum sulla riforma costi-tuzionale.

Troveremo il seguente quesito:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.

Un NO forte per ribadire:

– che la Costituzione non può e non deve essere modificata da un parlamento eletto con una legge illegittima (Porcellum)

espressione di una minoranza di cittadini;

– che va avversato ogi tentativo di trasformare surrettiziamente una Repubblica parlamentare in Premierato;

– che non vogliamo un Senato “nominato” dai partiti e ridotto a un dopolavoro per amministratori locali;

– che le campagne referendarie basate sulla demagogia dei falsi risparmi vanno combattute.

Un NO deciso per affermare i nostri SI:

– SI a un allargamento della rappresentanza;

– SI alla maggiore incisività degli strumenti di democrazia par-tecipata;

– SI al riconoscimento dei diritti di cittadinanza e di inclu-sione.

Una revisione costituzionale irragionevole, squilibrata e dunque pericolosa e da respingere

Bibliografia e sitografia

per il NO alla revisione costituzionale

AAVV (comitato per il no) –La Costituzione bene comune. Ediesse,

2016.

AAVV –NO allo sfregio della costituzione. Licosia, 2014.

Algostino, Ciotti, Montanari, Pepino –Io dico NO. Edizioni Gruppo

Abele, 2016.

Azzariti G. –Contro il revisionismo costituzionale. Laterza, 2016.

Facchini D. –Le ragioni del NO. Altreconomia, 2016.

Giacché V., –Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile. Imprimatur, 2015.

Ingroia A. –Dalla parte della Costituzione. Imprimatur, 2016.

Onida V, Quagliariello S. –Perché è saggio dire NO. La vera storia di una riforma che ha “cambiato verso”. Rubbettino, 2016.

Rodotà S. –Democrazia e Costituzione. Castelvecchio, 2016.

Settis S. –Costituzione. Einaudi 2016.

Travaglio M., Truzzi S. –Perché NO. Paperfirst, 2016.

Zagrebelsky G., Pallante F. –Loro diranno, noi diciamo. Vademecum

sulle riforme istituzionali. Laterza, 2016.

Sitografia

Sito ufficiale del Comitato per il NO

http://www.referendumcostituzionale.online/

Intervento di Ugo De Siervo a Di Martedì il 7 giugno 2016

https://www.youtube.com/watch?v=qVpLl6vLaJ8

Il NO spiegato da Alessandro Pace

La riforma è un azzardo, ecco perché

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/08/20/referendum-il-no-spiegato-da-alessandro-pace-1-la-riforma-e-un-azzardo-ecco-perche/553813/

Il cortocircuito Stato Regioni Senato delle Autonomie? Falso

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/08/23/referendum-il-no-spiegato-da-alessandro-pace-4-stato-regioni-perche-non-funzionera/ 554132/?pl_id=553842&pl_type=playlist

– 38 –

Violano la sovranità popolare

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/08/21/referendum-il-no-spiegato-da-alessandro-pace-2-cosi-violano-la-sovranita-popolare/ 553820/?pl_id=553842&pl_type=playlist

Allegato

La revisione costituzionale

e il testo vigente a fronte

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LEMODIFICHEALLACOSTITUZIONEVIGENTE

Costituzione: testo vigente Costituzione: testo modificato

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48 Art. 48

art. 38, co. 1

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggio-re età.

Identico

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Identico

La legge stabilisce requisiti e modali-tà per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assi-cura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegna-ti seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri deter-minati dalla legge.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cit-tadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione del-la Camera dei deputati, aldel-la quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

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Costituzione: testo vigente Costituzione: testo modificato

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO Sezione I Le Camere Art. 55 Art. 55 art. 1

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Identico

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei de-putati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo poli-tico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresen-ta le istituzioni territoriali ed esercirappresen-ta funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubbli-ca. Concorre all’esercizio della fun-zione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti co-stitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni di-rette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le

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Costituzione: testo vigente Costituzione: testo modificato

che pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto del-le politiche dell’Unione europea sui ter-ritori. Concorre ad esprimere pareri sul-le nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta

co-mune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Identico

Art. 56 Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a

suffra-gio universale e diretto. Identico

Il numero dei deputati è di seicento-trenta, dodici dei quali eletti nella circo-scrizione Estero.

Identico

Sono eleggibili a deputati tutti gli elet-tori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

Identico

La ripartizione dei seggi tra le circoscri-zioni, fatto salvo il numero dei seggi asse-gnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo cen-simento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni cir-coscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Identico

Art. 57 Art. 57

art. 2

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresen-tativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere no-minati dal Presidente della Repubblica.

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I Consigli regionali e i Consigli del-le Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Il numero dei senatori elettivi è di tre-centoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Abrogato

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

Nessuna Regione può avere un nume-ro di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa appli-cazione delle disposizioni del preceden-te comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le Regio-ni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, qua-le risulta dall’ultimo censimento gene-rale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono

stati eletti, in conformità alle scelte

espresse dagli elettori per i candi-dati consiglieri in occasione del rin-novo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubbli-ca tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva

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regionale o locale. I seggi sono attri-buiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Art. 58 Art. 58

art. 38, co. 2

I senatori sono eletti a suffragio univer-sale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Abrogato

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Abrogato

Art. 59 Art. 59

art. 3

È senatore di diritto e a vita, salvo ri-nunzia, chi è stato Presidente della Re-pubblica.

Identico

Il Presidente della Repubblica può no-minare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissi-mi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il Presidente della Repubblica può no-minare senatori cittadini che hanno il-lustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e let-terario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuova-mente nominati.

Art. 60 Art. 60

art. 4

La Camera dei deputati e il Senato del-la Repubblica sono eletti per cinque anni.

La Camera dei deputati è eletta per cin-que anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e sol-tanto in caso di guerra.

La durata della Camera dei deputa-ti non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

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Art. 61 Art. 61

art. 38, co. 3

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dal-le edal-lezioni.

L’elezione della nuova Camera dei de-putati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non siano riunite le nuove Ca-mere sono prorogati i poteri delle pre-cedenti.

Finché non sia riunita la nuova Came-ra dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62 Art. 62

art. 38, co. 4

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Identico

Ciascuna Camera può essere convoca-ta in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi com-ponenti.

Identico

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto an-che l’altra.

Abrogato

Art. 63 Art. 63

art. 5

Ciascuna Camera elegge fra i suoi compo-nenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Identico

Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche ne-gli organi del Senato della Repubbli-ca possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

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S S d

Costituzione: testo vigente Costituzione: testo modificato

Quando il Parlamento si riunisce in se-duta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Identico

Art. 64 Art. 64

art. 6

Ciascuna Camera adotta il proprio re-golamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Identico

I regolamenti delle Camere garanti-scono i diritti delle minoranze parla-mentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia cia-scuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Identico

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro compo-nenti, e se non sono adottate a maggio-ranza dei presenti, salvo che la Costitu-zione prescriva una maggioranza speciale.

Identico

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno dirit-to, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle se-dute delle Camere. Devono essere sen-titi ogni volta che lo richiedono. I membri del Parlamento hanno il do-vere di partecipare alle sedute dell’As-semblea e ai lavori delle Commissioni.

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Art. 65 Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di de-putato o di senatore.

Identico

Nessuno può appartenere contempora-neamente alle due Camere. Identico

Art. 66 Art. 66

art. 7

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Identico

Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

Art. 67 Art. 67

art. 8

Ogni membro del Parlamento rappre-senta la Nazione ed esercita le sue fun-zioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68 Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opi-nioni espresse e dei voti dati nell’eserci-zio delle loro funnell’eserci-zioni.

Identico

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domicilia-re, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o man-tenuto in detenzione, salvo che in ese-cuzione di una sentenza irrevocabile di

Identico

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condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a se-questro di corrispondenza.

Identico

Art. 69 Art. 69

art. 9

I membri del Parlamento ricevono una

indennità stabilita dalla legge. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II La formazione delle leggi

Art. 70 Art. 70

art. 10

La funzione legislativa è esercitata col-lettivamente dalle due Camere.

La funzione legislativa è esercitata col-lettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle dispo-sizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i

referendum popolari, le altre forme di

consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamen-to, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolita-ne e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazio-ne dell’Italia alla formaziopartecipazio-ne e all’at-tuazione della normativa e delle

politi-LA RIFORMA COSTITUZIONALE

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che dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di in-compatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi appro-vate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Ca-mera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dal-la Camera dei deputati è immedia-tamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi compo-nenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronun-ciata in via definitiva, la legge può es-sere promulgata.

L’esame del Senato della Repubbli-ca per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è di-sposto nel termine di dieci giorni dal-la data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati

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può non conformarsi alle modifica-zioni proposte dal Senato della Re-pubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Sena-to della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quin-dici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questio-ni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secon-do quanto previsto dal proprio rego-lamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Art. 71 Art. 71

art. 11

L’iniziativa delle leggi appartiene al Go-verno, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia confe-rita da legge costituzionale.

Identico

Il Senato della Repubblica può, con de-liberazione adottata a maggioranza as-soluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazio-ne del Senato della Repubblica.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Costituzione: testo vigente Costituzione: testo modificato

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di alme-no cinquantamila elettori, di un proget-to redatproget-to in articoli.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un pro-getto redatto in articoli. La discussio-ne e la deliberaziodiscussio-ne conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti par-lamentari.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costitu-zionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle forma-zioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Art. 72 Art. 72

art. 12

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una com-missione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con vo-tazione finale.

Ogni disegno di legge di cui all’artico-lo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Com-missione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con vo-tazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presenta-to alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esami-nato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti

abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

I regolamenti stabiliscono procedi-menti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Costituzione: testo vigente Costituzione: testo modificato

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, an-che permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei grup-pi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione de-finitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua ap-provazione finale con sole dichiarazio-ni di voto. Il regolamento determina le

Nel documento al Referendumcostituzionale NO (pagine 36-88)

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