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Il Percorso per la redazione e l’approvazione del Piano Sociale di Zona

Nel documento PIANO SOCIALE REGIONALE (pagine 106-110)

In attuazione degli articoli 29 e 30 della Legge regionale 13/2014, si disciplina il percorso per la redazione, l’adozione e l’avvio del PdZ.

In base a quanto definito dall’art. 29 della Legge regionale 13/2014, il PdZ è lo strumento locale che serve a favorire il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e di servizi sociali, in modo da programmarli e realizzarli “a sistema”. Inoltre, rappresenta lo strumento ordinario attraverso il quale governare il processo di costante adeguamento del sistema delle risposte all’evoluzione dei problemi e delle opportunità da garantire alle persone, alle famiglie, a gruppi particolari o fasce specifiche di popolazione.

Il processo di formazione del PdZ non può, quindi, non prevedere processi di lettura e diagnosi di bisogni, di scelta di obiettivi partecipati, di azioni strategiche utili a contestualizzare l’insieme delle operazioni necessarie alla costruzioni e successiva implementazione del piano.

Non a caso la Legge 328/2000 e la stessa Legge regionale 13/2014, adottano il metodo della pianificazione per disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali locali, di definire i livelli essenziali, di assicurare la fruizione alle persone e alle famiglie, di valorizzare gli apporti che i diversi soggetti individuati nell’art.1 della Legge potranno fornire.

Allo stesso tempo costituisce un processo finalizzato a creare servizi nuovi e ad innalzare i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi già esistenti, fornendo un ambito politico in cui promuovere la responsabilità sociale dei cittadini, l’elaborazione dei linguaggi comuni, la condivisione delle decisioni.

Il percorso per la stesura del PdZ costituisce l’occasione per costruire un nuovo welfare locale, non deve essere inteso come un ambito meramente distributivo di risorse, ma uno strumento dinamico e flessibile capace di cogliere i bisogni della collettività e di assicurare le risposte più coerenti e adeguate.

Deve divenire il luogo privilegiato in cui riconoscere e agevolare il ruolo del terzo settore creando le condizioni per attuare il principio della sussidiarietà orizzontale, affidando ad esso con particolare attenzione la gestione e l’organizzazione di alcuni servizi e interventi.

Le fasi del processo.

Il percorso per la stesura del PdZ è articolato in tre fasi:

1. definizione dell’assetto gestionale ed organizzativo dell’ATS;

2. percorso partecipato per la costruzione e la stesura del nuovo PdZ;

3. approvazione del PdZ.

Definizione dell’assetto gestionale ed organizzativo dell’ATS.

Come primo passo per l’avvio del nuovo ciclo di programmazione sociale, il Presidente del Comitato dei Sindaci uscente convoca la prima riunione del Comitato dei Sindaci che provvede con propria delibera a:

definitiva;

adottare le soluzioni organizzative e gestionali più consone agli obiettivi prefissati, in prima istanza attraverso la nomina dell’Ufficio di Piano che contempli una decisa azione di potenziamento, garantendo la presenza di un nucleo stabile di personale dedicato, almeno secondo il target del relativo OdS, indicato nel PSR.

Percorso partecipato per la costruzione e la stesura del nuovo piano sociale di zona.

Elemento essenziale per la costruzione del PdZ è il percorso di programmazione partecipata e condivisa con i soggetti del territorio. Per attivare tale processo è necessario:

pubblicare l’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del PdZ, indicando tempi e modalità della concertazione;

predisporre un il tavolo di progettazione partecipata, eventualmente articolato per ambiti tematici o aree di intervento, assicurandone il corretto funzionamento in ciascuna delle fasi di predisposizione, attuazione e valutazione del Piano; in sede di predisposizione del PdZ, il verbale dell’esito della concertazione completo dei prospetti di sintesi e delle proposte raccolte e degli esiti valutativi deve essere obbligatoriamente allegato al PdZ stesso;

coinvolgere il Distretto sanitario di riferimento in tutte le fasi della redazione della proposta di PdZ, acquisendone l’esplicita approvazione;

redigere la proposta di PdZ in piena coerenza con quanto previsto dal PSR.

Approvazione del Piano Sociale di Zona.

L’approvazione del PdZ avviene in una riunione specifica del Comitato dei Sindaci, convocata con validità di conferenza di servizi tra comuni e ASReM, quindi il PdZ viene inviato ai consigli comunali per la ratifica.

Il Coordinatore d’Ambito, su proposta del Comitato dei Sindaci, provvede ad la suddetta riunione per l’approvazione del PdZ, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BURM del PSR.

La proposta di PdZ e del relativo accordo di programma ai sensi dell’art. 19 della Legge 328/2000, viene inviata ai soggetti istituzionali chiamati a partecipare alla riunione e, precisamente, ai comuni dell’ATS e all’ASReM. La proposta di PdZ deve essere approvata con voto espresso per iscritto (sottoscrizione) dalla maggioranza dei Comuni aderenti all’ATS e dall’ASReM nel termine ultimo di 60 giorni dalla pubblicazione nel BURM del PSR.

Il Comune Capofila provvederà a trasmettere, entro i 60 giorni dalla pubblicazione nel BURM del PSR, alla Regione Molise la seguente documentazione:

verbale dell’esito della concertazione completo dei prospetti di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti valutativi deve essere obbligatoriamente allegato al Piano;

verbale delle decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci;

il PdZ con relativi allegati;

l’Accordo di Programma sottoscritto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 19 della Legge 328/2000, tra l’ATS e l’ASReM.

Durante la fase istruttoria (che si concluderà entro i 90 giorni dalla pubblicazione nel BURM del PSR, la Regione Molise farà pervenire a ciascun ATS una propria nota con cui, a seconda degli esiti istruttori, potrà:

evidenziare la conformità del PdZ agli indirizzi regionali e preannunciarne l’approvazione;

chiedere il rinvio del documento al Comitato dei Sindaci per la presenza di gravi difformità rispetto alle indicazioni regionali, indicando le modifiche e le integrazioni da apportare al PdZ.

L’approvazione dei PdZ avverrà mediante deliberazione di Giunta Regionale entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BURM del PSR.

Cronogramma delle fasi di approvazione del piano sociale di zona.

entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BURM del PSR il Presidente del Comitato dei Sindaci uscente convocherà la prima riunione del Comitato dei Sindaci;

entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURM del PSR il Coordinatore d’Ambito, su proposta del Comitato dei Sindaci, indirà la riunione dello stesso Comitato con valenza di conferenza di servizi, per l’approvazione della proposta di PdZ e dell’Accordo di programma;

la proposta di PdZ e l’Accordo di programma approvati, entro i 15 giorni successivi sono inviati ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti al PdZ per la ratifica;

entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURM il Comune Capofila provvederà a trasmettere alla Regione Molise il PdZ corredato di tutti gli allegati;

entro 90 dalla pubblicazione sul BURM la Regione Molise farà pervenire all’ATS l’esito dell’istruttoria;

entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BURM, la Regione approva i PdZ, con apposita deliberazione di Giunta regionale, decretando, da quel momento, la cessazione della validità della vecchia programmazione di zona.

Carta dei diritti di cittadinanza sociale.

Ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 13/2014, il Comitato dei Sindaci di ciascun ATS, a seguito dell’approvazione del PdZ da parte della Regione, dovrà, entro 120 giorni, adottare la propria “Carta dei diritti di cittadinanza sociale” contenete:

La Carta dovrà essere trasmessa alla Regione Molise. La mancata approvazione comporta una riduzione della performance sul meccanismo “Obietti di Servizio” complessivo pari al 5%, con la conseguente riduzione del trasferimento di risorse, secondo quanto stabilito nel relativo paragrafo del presente Piano.

I poteri sostitutivi.

Ai sensi dell’art. 22 della Legge regionale 13/2014 e dell’art. 24 del Regolamento 1/2015, la Regione, per il tramite del competente Servizio regionale dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in presenza di circostanze di particolare rilievo, e, nel caso di accertate violazioni alla Legge Regionale e/o del Regolamento 1/2015 o al presente Piano, esercita i poteri sostitutivi.

Il potere sostitutivo tende ad assicurare che il quadro normativo delineato dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Piano, oltre ad essere rispettato, sia anche applicato ed attuato.

Viene riconosciuto alle Regioni, in quanto titolari di competenza legislativa esclusiva in materia di servizi socio-assistenziali e responsabili per le relative determinazioni di politica generale.

Nei casi in cui la Regione riscontri casi di inadempienza ed inosservanza degli obblighi espressamente previsti anche dai propri atti di indirizzo, interviene mediante l’attivazione della procedura per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

La mancata adozione del Piano di Zona rientra tra le ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali, invita l’ATS

120 della stessa Costituzione, il seguente procedimento dell’intervento sostitutivo, pur facendo eccezione per i casi di assoluta urgenza. Il procedimento si articola in:

a) una fase di diffida ad adempiere, in cui viene assegnato all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari;

b)una fase di partecipazione, in cui viene sentito l’organo interessato;

c) una fase decisoria, in cui decorso inutilmente il termine, la Regione adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.

La nomina del commissario ad acta viene effettuata tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Nel documento PIANO SOCIALE REGIONALE (pagine 106-110)