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Art. Politiche invariate

1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l’anno 2017 ed in 2.850 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a

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costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017, sono rideterminati in 300 milioni di euro per l’anno 2016, in 900 milioni di euro per l’anno 2017 ed in 2.900milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, corrispondenti, per il personale contrattualizzato in regime privatistico e di diritto pubblico, a incrementi, rispettivamente, dello 0,36 per cento, dell’1,09 per cento e del 3,40 per cento del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali, al netto della spesa per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il predetto monte salari, costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio, è determinato sulla base dei dati del conto annuale relativi all’anno 2015 di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 definiti sulla base dei parametri indicati al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. contratti

5. In relazione alla stipula definitiva dei CCNL di comparto le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all’entrata del bilancio nell’anno in cui ne è prevista l’erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Assegnazione Risorse contratti per pagamento di arretrati

6. All’articolo 64, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “ed il regolare avvio delle stesse nell’anno scolastico 2017/2018” sono sostituite con le seguenti: “e garantire il regolare svolgimento delle attività per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ” e le parole : “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: ”30 giugno 2019”;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: “il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018” con le seguenti: “il regolare svolgimento delle attività didattiche degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019”.

c) al comma 4 dopo le parole: “64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017” aggiungere le seguenti: “,

192 milioni per l’esercizio 2018 e 96 milioni per l’anno 2019”. Scuole belle

7. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai

servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Strade Sicure

8. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per gli anni 2018-2020 il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Radio Radicale

9. All’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sostituire le parole “e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018" con le seguenti: ", di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020".

Conseguentemente l'elenco 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 aggiungere la voce “Altri lavori socialmente utili” con un importo di 40 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. LSU

In alternativa:

Conseguentemente l'elenco 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è sostituito dal seguente:

Titolo IV

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri art. 22-bis legge 196/2009)

Art.

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

1. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la definizione

2015 2016 2017 2018 2019 a decorrere dal  2020 100.000.000    100.000.000     100.000.000  100.000.000  100.000.000       100.000.000 10.000.000          10.000.000        10.000.000        ‐        ‐       ‐ 40.000.000         40.000.000 110.000.000    110.000.000     110.000.000  140.000.000  140.000.000       100.000.000 Totale Altri LSU (articolo 1, comma 199) elenco n. 1 Intervento Interventi di carattere sociale volti  alla stipulazione di convenzioni con  i comuni interessati alla  stabilizzazione dei lavoratori  socialmente utili con oneri a carico  del bilancio comunale nonché alla  prosecuzione del finanziamento di  progetti per servizi socialmente  utili Prosecuzione del concorso delle  Forze armate alle operazioni di  sicurezza e di controllo del  territorio finalizzate alla  prevenzione dei delitti di  criminalità organizzata e  ambientale nelle province della  regione Campania

degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al fine di razionalizzare i procedimenti amministrativi ed armonizzarli con le esigenze di contabilità pubblica, il trattamento di reversibilità delle pensioni di guerra e degli assegni vitalizi è ammesso in favore del coniuge superstite, qualora sussistano le condizioni di inabilità a proficuo lavoro e reddituali, con esclusione degli orfani e dei genitori. Sono fatti salvi i trattamenti percepiti dagli orfani e dai genitori alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le nuove domande presentate dalle vedove del militare o dai coniugi superstiti del soggetto civile mutilato ed invalido di guerra per una menomazione ascritta dalla 2^ alla 8^ categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, danno luogo al trattamento economico previsto per la categoria di pensione corrispondente a quella fruita dal dante causa, nella misura della tabella N annessa al citato D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, qualunque sia la causa del decesso. Per il riconoscimento del trattamento economico di cui al primo periodo, è prescritto sia il requisito reddituale che quello dell’inabilità a proficuo lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti economici già corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per i quali restano ferme le condizioni soggettive previste dalla previgente disciplina.

4. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento sono definite sulla base delle previgenti disposizioni.

5. Fermi restando gli altri benefici previsti dalle vigenti normative, le lesioni o il decesso derivanti da eventi verificatesi successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento o da fatti originati dalla partecipazione a missioni umanitarie o di pace, comunque denominate, sotto il comando, la direzione o la vigilanza di organizzazioni internazionali o di altri Stati non danno luogo alla corresponsione di trattamenti pensionistici di guerra.

6. Per coloro che risiedono all’estero, il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro è accertato con verbale da emettersi a cura della Commissione medica superiore, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato in occasione della presentazione della richiesta di pensione.

7. Nell’ipotesi in cui, nei confronti dei titolari di pensioni di guerra o di assegno vitalizio, siano cessati i pagamenti per il venir meno delle condizioni reddituali o di inabilità, non si può dar luogo al ripristino dei pagamenti stessi per effetto di una nuova istanza.

8. L’acquisto della cittadinanza straniera, nel caso che abbia comportato la perdita della cittadinanza italiana, è incompatibile con la concessione o il mantenimento dei trattamenti pensionistici risarcitori di cui ai commi da 2 a 5 .

9. L’art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il requisito della cittadinanza italiana di pieno diritto deve sussistere sia alla data della presentazione della domanda che nel periodo delle persecuzioni per motivi razziali. Tale requisito non sussiste nei confronti di coloro che possedevano lo status di cittadino italo-libico.

10. I trattamenti economici di cui al presente provvedimento, il cui importo è pari al minimo erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono valutabili ai fini della concessione o della conservazione dell’assegno sociale. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, lo stesso soggetto può essere titolare solo di un trattamento diretto e di un solo altro assegno vitalizio per un familiare, sia nel caso che questo ultimo venga corrisposto in misura intera o ridotta per la compartecipazione di altri soggetti aventi titolo.  

11. Le controversie relative ai benefici di cui agli articoli 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94 nonché a quelli di cui alla legge 16 gennaio 1978, n. 17, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, già competente in materia di assegno vitalizio. I giudizi pendenti presso altre giurisdizioni devono essere riassunti nel corrispondente grado di giudizio, a pena di decadenza, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

12. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è ammessa la presentazione di domande per sopravvenuto aggravamento o per rivalutazione delle infermità per le quali siano state liquidate pensioni, assegno temporaneo od indennità una tantum.

13. Le domande per richiedere i trattamenti pensionistici di reversibilità di cui ai commi da 2 a 5, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dal decesso del titolare del trattamento pensionistico diretto, non è altresì ammessa l’ulteriore proposizione di domande già definite con

provvedimento negativo. La decorrenza del trattamento è fissata, in ogni caso, al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell’istanza.

14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 2, secondo e terzo comma, nonché gli articoli 24 , commi 1,2, e 3 e 76 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

b) l’art. 5 del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377;

c) l’art. 50 , comma 3 del decreto legge 31 dicembre 2007 convertito in legge con modificazioni dall’art.1, comma 1, Legge 28 febbraio 2008, n.31;

d) l’art. 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791; e) l’art. 7 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

15. Dalla medesima data sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con il presente provvedimento ed, in particolare, quelle di cui ai Titoli V, VI e IX del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, di cui all’art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 e di cui all’art. 1 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94, come sostituito dall’art. 7 bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 594, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

17. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, dopo le parole: “ed è riassegnato” aggiungere le seguenti: “per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018”.

18. A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”.

19. All’articolo 148, comma 2, della legge 27 dicembre 2000 n. 388, dopo le parole “possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo” sono inserite le seguenti: “per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

20. All’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dopo le parole “per essere riassegnate” sono inserite le seguenti: “per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro”.

21. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, come modificato dall’art. 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 6, comma 6-ter, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

22. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, articolo 63, comma 1, la parola «quattrocento» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta

23. Per gli anni 2018 e 2019 l’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 non si applica al Ministero della giustizia.

24. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate dall’art.1, comma1, lettera c) della stessa legge, per il Personale della Polizia di Stato, il Ministero dell’Interno è autorizzato a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall’art.1, comma 1, lettera b) della legge 18 maggio 1989, n.203.

25. Restano ferme le disposizioni dell’art.7 del D.P.R. 16 aprile 2009, n.51 e dell’art.4 della legge 30 novembre 2000, n.356. Capo I Sisma Art. 41-bis Art.

Misure urgenti in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento simico del 21 agosto 2017 (Testo Zaccardi 20/10 ore 13.28 In attesa parere RGS)

1. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2018 ed il Presidente della Regione è nominato

Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400ed è

autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2018, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al medesimo Commissario. Con provvedimento del Commissario sentito il Dipartimento della protezione civile sono definite le modalità di erogazione, dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato Con apposita delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e d’intesa con la Regione Campania, sono definite le modalità di erogazione, da parte del Commissario straordinario di cui al primo periodo, dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati. La delibera di cui al secondo periodo disciplina altresì le modalità con cui il Dipartimento della protezione civile provvede alla assegnazione delle risorse a favore del Commissario previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni individuati secondo i criteri della delibera stessa. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede…

2. Per assicurare l’espletamento delle procedure strettamente connesse all’assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme sono autorizzati ad assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenze comunque nei limiti temporali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, individuati nella misura di euro 353.600 si provvede mediante…. .detti fondi confluiscono nell’ambito delle risorse da assegnare al commissario di cui al comma 1 per la successiva assegnazione ai Comuni di cui al primo periodo. ((????????) va inserita????

3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall’artico 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 30 settembre 2018 dal 1° gennaio al 31 agosto 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le medesime disposizioni si applicano altresì nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei predetti Comuni. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell’abitazione, dello studio professionale o della sede dell’impresa, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli Uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4.3. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l’anno 2017 a carico dei Comuni di cui al comma 1 connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con la dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2017 da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero

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dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 40 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all’entrata del bilancio dello Stato una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al comma 1.

5. I commi 3, 4 e 5 comportano un oneri nel 2017. Va inserito e coperto nel DL

6.4. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla