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Sezione prima: Le condizioni richieste per la kafāla (presa a carico legale) di un minore in stato di abbandono

Articolo 9: La kafāla (presa a carico legale) dei minori oggetto di una di- chiarazione di abbandono viene conferita agli individui e agli enti ivi menzio- nati:

• I coniugi di religione musulmana che soddisfano i seguenti requisiti: a) Aver raggiunto la maggiore età legale, essere moralmente e social-

mente atti ad assicurare la kafāla (presa a carico legale) e dotati del- le risorse materiali sufficienti al soddisfacimento delle necessità del bambino.

b) Non essere stati oggetto, insieme o separatamente, di una condanna per reato contro la morale o perpetrato contro i bambini.

c) Non essere affetti da malattie contagiose o che precludano loro l’as- sunzione delle proprie responsabilità.

d) L’assenza, fra loro due ed il bambino che desiderano prendere in ka-

fāla (presa a carico legale) o fra loro due e i genitori di lui, di una

controversia giudiziaria o di una divergenza familiare di cui temere per l’interesse del minore preso a carico (makfūl).

• La donna di religione musulmana che soddisfi i quattro requisiti indicati al primo paragrafo di questo articolo.

• Le istituzioni pubbliche incaricate dell’assistenza dei bambini, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di natura sociale a cui è riconosciuto lo sta- tus di servizio di pubblica utilità e che dispongono dei mezzi materiali, del- le risorse, delle competenze umane abilitate alla protezione dei bambini, alla loro buona educazione e ad allevarli conformemente all’Islam.

Articolo 10: Nell’eventualità in cui le richieste di provvedimenti di kafāla (presa a carico legale) siano molteplici, la priorità è accordata ai coniugi sprov- visti di figli o offrenti le migliori condizioni di garanzia del massimo interesse del bambino.

Articolo 11: La presenza di figli presso i coniugi non pregiudica la kafāla (presa a carico legale) dei minori abbandonati, a condizione che tutti i minori

possano godere in egual misura delle opportunità offerte presso la famiglia. 88

6.1. TRADUCTION DU CORPUS DE TEXTES JURIDIQUES

Articolo 12: La kafāla (presa a carico legale) di un minore in stato di ab- bandono di età superiore ai 12 anni solari completi non si perfeziona se non con il suo consenso individuale. Non si esige il consenso del minore in stato di abbandono qualora abbia avanzato richiesta di kafāla (presa a carico legale) un’istituzione pubblica incaricata dell’assistenza dell’infanzia, un ente, un’orga- nizzazione o un’associazione di carattere sociale a cui è riconosciuto lo status di servizio di pubblica utilità.

Articolo 13: La kafāla (presa a carico legale) di un unico bambino non può essere conferita a più di un individuo allo stesso tempo.

Sezione seconda: La procedura messa in atto per la kafāla (presa a carico legale) di un minore in stato di abbandono

Articolo 14: Il Giudice tutelare entro la giurisdizione del quale rientra il luogo di residenza del minore abbandonato è incaricato del conferimento della kafāla (presa a carico legale) all’individuo o alla parte desiderosa di un affidamento in kafāla in conformità con il sopracitato articolo 9.

Articolo 15: La persona o la parte desiderosa di una kafāla (presa a carico legale) a beneficio di un minore abbandonato deve presentare al Giudice tutela- re competente la domanda di presa a carico legale accompagnata dai documenti che accertino il soddisfacimento dei requisiti previsti al sopracitato articolo 9 e da una copia del certificato di nascita del minore di cui desidera l’affidamento in kafāla. La persona o la parte desiderosa dell’affidamento in kafāla ha il diritto di entrare in possesso di una copia del certificato di nascita del bambino di cui desidera la presa a carico legale.

Articolo 16: Il Giudice tutelare raccoglie le informazioni e i dati concer- nenti le circostanze in cui sarà perfezionato l’affidamento in kafāla del minore abbandonato, tramite un’inchiesta speciale condotta per mezzo di una commis- sione costituita come segue:

• un rappresentante del Pubblico Ministero

• un rappresentante dell’autorità governativa incaricata dei waqf (fondazio- ni pie) e degli affari islamici

• un rappresentante dell’autorità locale

CHAPITRE 6. ANALYSE JURY-LINGUISTIQUE D’UN CORPUS DE TEXTES … Le modalità di designazione dei membri della commissione sono fissate per via ordinaria. Se richiesto dal carattere dell’inchiesta, il Giudice può fare appello ad ogni individuo o parte che considera utile a tale scopo. L’inchiesta ha in par- ticolare lo scopo di stabilire se l’individuo richiedente la kafāla (presa a carico legale) soddisfi i requisiti stabiliti al sopracitato art.19.

Articolo 17: Il Giudice tutelare emana un provvedimento di affidamento in kafāla del minore abbandonato all’individuo o alla parte che ne ha presentato la domanda, se l’inchiesta rivela la soddisfazione dei requisiti richiesti ai sensi della presente legge. Il provvedimento prevede la designazione dell’affidatario (kafīl) quale tutore dativo del minore affidato (makfūl). Il provvedimento del Giudice tutelare gode dell’esecuzione provvisoria a norma di legge a prescindere da ogni ricorso. Il provvedimento del Giudice è suscettibile di ricorso in appello. La Corte si pronuncia sul ricorso in appello in Camera di Consiglio.

Articolo 18: Il provvedimento di kafāla (presa a carico legale) è reso esecu- tivo dal Tribunale di Prima Istanza a cui appartiene il Giudice che ne ha emana- to il provvedimento entro quindici giorni dalla data di emanazione. Un verbale di consegna del minore affidato (makfūl) è redatto per la persona o la parte affidataria (kafīl). L’esecuzione, in particolare, avviene in presenza di un rap- presentante del Pubblico Ministero, dell’autorità locale e dell’assistenza sociale interessata ove necessario. Il verbale deve includere in particolare l’identità del tutore legale, del minore affidato e degli individui presenti alla consegna del minore, il luogo e l’orario della consegna, e deve essere firmato dal funzionario esecutore e dal tutore legale. In caso il tutore legale non sia in grado di firma- re appone la propria impronta digitale. Il verbale è redatto in tre copie: una è indirizzata al Giudice tutelare, la seconda viene recapitata al tutore legale e la terza è conservata nel fascicolo d’esecuzione.

Sezione terza: Procedura di esecuzione della kafāla (presa a carico legale) Articolo 19: Al Giudice tutelare, entro la giurisdizione del quale rientra il luogo di residenza del tutore legale (kafīl), è attribuito l’incarico di monitorare e sorvegliare lo stato del minore affidato (makfūl), nonché la misura in cui il tutore legale assolve ai suoi impegni. A tale scopo il Giudice può far eseguire le inchieste che riterrà più opportune da parte:

a) del Pubblico ministero, dell’autorità locale o dell’assistente sociale che vi sia legalmente qualificato o altre parti competenti.

b) della commissione prevista al sopracitato art.16. 90

6.1. TRADUCTION DU CORPUS DE TEXTES JURIDIQUES

Le suddette parti o la commissione fanno pervenire al Giudice tutelare i rappor- ti circa l’inchiesta intrapresa. Il Giudice tutelare può, sulla base del rapporto a lui pervenuto, ordinare la revoca del’affidamento in kafāla e mettere in atto quanto ritiene utile per l’interesse del minore. Le parti o la commissione che hanno redatto il suddetto rapporto possono proporre al Giudice le misure che considerano opportune, fra cui l’ordine di revoca dell’affidamento in kafāla. Al- l’ordinanza del Giudice può essere attribuita l’esecuzione provvisoria a prescin- dere da ogni ricorso. L’ordinanza può essere sottoposta ad appello e il Tribunale rende l’appello definitivo in Camera di Consiglio. Il Tribunale di Prima Istanza entro la cui giurisdizione ricade il luogo di residenza del tutore legale (kafīl) procede all’esecuzione dell’ordinanza.

Articolo 20: Se il tutore legale (kafīl) rifiuta di eseguire le norme dell’or- dinanza sopracitata all’art.19, il Giudice tutelare deve trasferire il fascicolo alla Procura Generale affinché attenda alla sua esecuzione tramite esercizio pub- blico della forza o tramite il mezzo che ritenga opportuno, congiuntamente all’adozione delle misure atte all’interesse del minore affidato (makfūl).

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