Art.130. Il potere esecutivo è delegato ad un corpo, denominato Arcontato, di cinque membri eletti dal Corpo legislativo, che in questo caso fa le veci dell’assemblea elettorale a nome della Nazione.
Art. 131. Il Senato forma a scrutinio segreto una lista di quattro persone per ciascun membro dell’Arcontato da eleggersi, e la presenta al Consiglio, il quale parimenti a scrutinio segreto ne sceglie uno dall’anzidetta lista. [p. 19]
Art. 132. Gli arconti debbono aver compiti quarant’anni di età.
Art. 133. Non possono essere scelti che tra que’ cittadini i quali sono stati membri del Corpo legislativo, o ministri.
La disposizione di questo articolo avrà il suo pieno effetto dopo il settimo anno dallo stabilimento della repubblica.
Art. 134. Dopo il sesto anno dallo stabilimento della repubblica, i membri del Corpo legislativo non potranno essere eletti né membri dell’Arcontato né ministri, mentreché sono nell’esercizio delle loro funzioni legislative, né due anni appresso, che corre dopo aver terminate le stesse funzioni.
Art. 135. In ciascun anno l’Arcontato si rinnova in parte colla elezione di due de’ suoi membri il primo anno, e di tre nell’anno appresso.
Deciderà la sorte nel primo anno dello stabilimento della repubblica l’uscita successiva di que’ membri nominati la prima volta.
Art. 136. Niuno de’ membri che sia uscito dall’Arcontato può essere eletto primaché sieno scorsi cinque anni.
Art. 137 – L’ascendente, e il discendente in linea retta, i fratelli, il zio, il nipote, i cugini in primo grado, ed i congionti a questi diversi gradi, non possono
essere nel medesimo tempo arconti, né loro succedere che dopo l’intervallo di cinque anni.
Art. 138. Un cittadino che sia stato generale in capo di armata, non potrà essere eletto arconte che tre anni dopo di esser cessato dal comando militare.
Art. 139. In caso di vacanza per morte, dimissione, o altro di un arconte, il Corpo legislativo elegge il suo successore dieci giorni al più tardi dal momento della vacanza. [p. 20]
Il Senato è obbligato di proporre i candidati tra li primi cinque giorni; ed il Consiglio dee terminare l’elezione negli ultimi cinque.
Il nuovo eletto dee compire il tempo di quello ch’è mancato.
Ma se il tempo da compirsi non ecceda i mesi sei, il nuovo eletto, dopo aver compito il tempo che rimaneva a compirsi dal mancato, continua per gli anni appresso a tenore di quello che viene ordinato nell’articolo cento trentacinque. Art. 140. Ogni arconte, a vicenda, fa da presidente soltanto per tre mesi.
Il presidente ha la sottoscrizione e la custodia del suggello. Le leggi e gli atti del Corpo legislativo sono indirizzati all’Arcontato sotto il nome del suo presidente.
Art. 141. L’Arcontato non può deliberare se non v’intervengono almeno tre membri.
Art. 142. Esso sceglie fuori del suo seno un segretario, che aggiunge la sottoscrizione alle spedizioni, e forma il registro delle determinazioni, in cui ogni membro ha il dritto di far notare il suo voto ragionato.
Art. 143. Può l’Arcontato, parendogli a proposito, deliberare senza l’assistenza del segretario, nel qual caso le determinazioni si scrivono sopra un particolar registro da uno degli stessi membri.
Art. 144. L’Arcontato provvede a norma delle leggi alla sicurezza esterna ed interna della repubblica.
Egli può far de’ proclami conformi alle leggi, e per l’esecuzione di quelle. Egli dispone della forza armata: ma non può mai l’Arcontato in niun caso, o tutto, o per alcuno de’ suoi membri, comandarla, né in tempo delle sue funzioni, né due anni dopo dal giorno che le avrà terminate.
Art. 145. Essendo l’Arcontato informato che si [p. 21] trama cospirazione contro la sicurezza interna o esterna della repubblica, può egli decretare ordini o mandati di arresti, o di condurre dinanzi a sé coloro che si presumono autori
o complici; e può interrogargli: ma è obbligato, sotto le pene stabilite contra il delitto di detenzione arbitraria, di mandarli fra lo spazio di due giorni innanzi all’ufficiale di polizia, perché si proceda a norma delle leggi.
Art. 146. L’Arcontato nomina i generali in capo: ma non può scegliergli fra li parenti o congionti de’ suoi membri, ne’ gradi espressi dall’articolo centotrentasettesimo.
Art. 147. Esso vigila e procura l’esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne’ tribunali per lo mezzo de’ commissarii che vi destina.
Art. 148. Nomina egli fuori del suo seno i ministri e, parendogli a proposito, gli destituisce.
Non può scegliergli di età minore di trent’anni anni, né tra parenti e congionti nei gradi espressi nell’articolo centotrentasettesimo.
Art. 149. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità loro subordinate.
Art. 150. Il numero de’ ministri, che non possono essere meno di quattro, né più di sei, è determinato dal Corpo legislativo.
Art. 151. I ministri non formano Consiglio.
Art. 152. Sono essi rispettivamente responsabili della inesecuzione tanto delle leggi, quanto degli arresti dell’Arcontato.
Art. 153. Il ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento si nomina dall’Arcontato322.
Art. 154. Nomina egli ancora i sopraintendenti alla direzione delle contribu- zioni dirette, ed all’amministrazione de’ beni nazionali.
Art. 155. Niun arconte può uscire dal territorio della repubblica se non due anni dopo aver terminate le sue funzioni. [p. 22]
Art. 156. Egli è obbligato durante questo tempo di far noto al Corpo legislativo la sua residenza.
Art. 157. L’articolo cento e dieci e li seguenti, fino all’articolo centoventunesimo inclusivamente, riguardanti la garanzia del Corpo legislativo, sono comuni agli arconti.
322Cfr. art. 16 della Dichiarazione.
Art. 158. Il Corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogare provisionalmente fino al decreto finale quegli arconti li quali sono stati messi in giudizio.
Art. 159. Dai casi infuori divisati negli articoli centodiciassettesimo e centodiciannovesimo, né l’Arcontato né alcun de’ suoi membri può esser chiamato né dal Senato né dal Consiglio.
Art. 160. I conti ed i rischiarimenti richiesti dal Senato o dal Consiglio all’Arcontato, si danno in iscritto.
Art. 161. È obbligato l’Arcontato di presentare ogni anno in iscritto al Senato ed al Consiglio il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crede aversi a stabilire.
Dee anche indicare gli abusi che sono a sua notizia.
Art. 162. È permesso all’Arcontato di invitare in ogni tempo per iscritto il Senato a prendere un oggetto in considerazione: può egli ancora proporgli de’ provvedimenti, ma non già de’ progetti distesi in forma di leggi.
Art. 163. Niun arconte può appartarsi più di tre giorni, senza l’espresse autorizzazioni del Corpo legislativo, né allontanarsi dal luogo della residenza più di miglia ventiquattro.
Art. 164. Gli arconti non possono né fuori, né nell’interno delle loro case, comparire in esercizio delle funzioni loro, se non coll’abito designato.
Art. 165. L’Arcontato ha la sua guardia propria e continua, a spese della repubblica, la quale è [p. 23] composta di centoventi uomini a piedi ed altrettanti a cavallo.
Art. 166. Esso è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove prende sempre il primo luogo.
Art. 167. Ogni arconte si fa al di fuori accompagnare da due guardie.
Art. 168. All’Arcontato, ed a ciascuno de’ suoi membri dee ogni posto di forz’armata dee gli onori militari superiori.
Art. 169. L’Arcontato ha due messaggieri di Stato, ch’egli stesso nomina e può dimettere.
Costoro portano, e nel Senato e nel Consiglio, le lettere e le memorie dell’Arcontato; e però hanno l’entrata nel luogo delle loro rispettive sessioni, e sono preceduti da due portieri.
Art. 170. L’Arcontato risiede nella stessa comune in cui risiede il Corpo legislativo.
Art. 171. Gli arconti sono alloggiati in una medesima casa a spese della repubblica.
Art. 172. Il mantenimento di ciascuno di essi è di ducati seimila l’anno.
TITOLO VII
CORPI AMMINISTRATIVI E MUNICIPALI
Art.173. In ogni dipartimento vi ha un’amministrazione centrale, ed in ogni cantone almeno un’amministrazione municipale.
Art. 174. Ogni membro di amministrazione dipartimentale o municipale dee essere dell’età almeno di anni venticinque.
Art. 175. Non possono essere nel medesimo tempo membri di una stessa amministrazione, né succedersi se non dopo lo spazio di due anni, gli ascendenti e discendenti in linea retta, i fratelli, il zio, i nipoti, o i congiunti negli stessi gradi.
Art. 176. Ogni amministrazione dipartimentale è [p. 24] composta di cinque membri, i quali per lo quinto si rinnovano ogni anno. Ne’ primi quattro anni dal giorno della istallazione della costituzione, decide la sorte della uscita dei membri.
Art. 177. Vi ha in ogni comune, la di cui popolazione oltrepassa i diecimila abitanti fino a centomila, una municipalità per sé sola.
Art. 178. In ogni comune, la di cui popolazione è inferiore a diecimila abitanti, vi ha un agente municipale, e tre aggiunti.
In quelle inferiori a cinquemila abitanti infino a mille, vi ha un agente municipale e due aggiunti. Nelle comuni al di sotto di mille abitanti vi ha un agente municipale ed un solo aggiunto.
Art. 179. La riunione degli agenti municipali di ogni comune forma la municipalità del cantone.
Art. 180. Vi ha parimenti un presidente dell’amministrazione municipale scelto in tutto il cantone.
Art. 181. Nelle comuni la cui popolazione oltrepassa i diecimila abitanti fino a cinquantamila, vi sono cinque officiali municipali.
In quelle di cinquanta fino a centomila ve ne sono sette. Nelle comuni, di cui la popolazione oltrepassa centomila abitanti, vi hanno almeno tre amministrazioni municipali.
In così fatte comuni la divisione delle municipalità si fa in maniera che la popolazione del circondario di ciascuna non oltrepassi centomila individui, né sia minore di trentamila.
La municipalità di ogni circondario è composta di sette membri.
Art. 182. Nelle comune divise in più municipalità, vi ha un dicastero centrale per gli oggetti stimati indivisibili dal Corpo legislativo.
Il dicastero è composto di tre membri, nominati dall’amministrazione del dipartimento, e confermati dall’Arcontato.
Art. 183. I membri di ogni amministrazione mu[p. 25]nicipale sono nominati per due anni, e rinnovati per metà ogni anno: il primo anno si rinnovano per la metà con uno di meno, il secondo anno con uno di più.
Art. 184. Gli amministratori dipartimentali, ed i membri delle amministrazioni municipali possono per una sola volta essere rieletti senza intervallo.
Art. 185. Ogni cittadino che fosse stato due volte di seguito eletto amministratore dipartimentale o municipale, e che ne abbia esercitate le funzioni, non può esser di nuovo eletto se non dopo lo spazio di due anni. Art. 186. Mancando per caso di morte, dimissioni o altrimenti, uno o più membri di un’amministrazione dipartimentale o municipale, i rimanenti possono surrogare degli amministratori temporanei, i quali fino alle seguenti elezioni esercitano le funzioni de’ mancanti.
Art. 187. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono alterare gli atti del Corpo legislativo, né quei dell’Arcontato, né sospenderne l’esecuzione: né possono mischiarsi negli oggetti dipendenti dall’ordine giudiziario.
Art. 188. Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza delle rendite pubbliche del loro territorio.
Le regole ed il modo delle loro funzioni viene determinato dal Corpo legislativo, tanto sopra i divisati oggetti, quanto sulle altre parti dell’ammini- strazione interna.
Art. 189. L’Arcontato nomina un commissario presso ogni amministrazione dipartimentale o municipale, il quale gli destituisce quando stima conveniente. Questo commissario invigila per la esecuzione delle leggi.
Art. 190. Il commissario presso di ciascuna amministrazione dee esser preso tra i cittadini [p. 26] domiciliati da un anno nel dipartimento dove quest’amministrazione è stabilita.
Egli dee avere almeno l’età di venticinque anni.
Art. 191. Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni del dipartimento, e queste a’ ministri.
I ministri perciò possono annullare, ciascuno nel suo carico, gli atti delle amministrazioni del dipartimento e queste gli atti delle amministrazioni municipali, ove questi atti sieno contrari alle leggi od agli ordini delle autorità superiori.
Art. 192. Possono i ministri eziandio sospendere gli amministratori del dipartimento, i quali abbiano contravvenuto alle leggi od agli ordini delle autorità superiori: e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso dritto su i membri delle amministrazioni municipali.
Art. 193. Senza la formale confirma dell’Arcontato, niuna sospensione o niuno annullamento diviene definitivo.
Art. 194. L’Arcontato può bene immediatamente annullare gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Egli può, credendolo necessario, sospendere o destituire gli amministratori così del dipartimento che del cantone, ed in caso di delitto, inviargli a’ tribunali del dipartimento.
Art. 195. Ogni decreto di cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori, dee esser motivato.
Art. 196. Essendo i cinque membri di un’amministrazione dipartimentale destituiti, l’Arcontato ne surroga degli altri, fino alla elezione seguente: ma non può scegliere i surrogandi provvisori se non degli amministratori antichi del medesimo dipartimento.
Art. 197. Non possono fra loro corrispondere le amministrazioni tanto del dipartimento quanto del cantone; se non che sugli gli affari loro designati [p. 27] dalla legge, e non già su degli interessi generali della repubblica.
Art. 198. Ogni amministrazione dee della sua amministrazione annualmente render conto.
Sono stampati i conti renduti dalle amministrazioni dipartimentali.
Art. 199. Tutti gli atti de’ corpi amministrativi si rendono pubblici, descrivendosi in un registro, che tutti possono osservare.
Questo registro si compie ogni sei mesi, e si deposita nel giorno medesimo in che viene compito.
Art. 200. L’Arcontato può, secondo le circostanze, prorogare il tempo siffatto per questo deposito, due mesi al più.
TITOLO VIII