1. Profili procedimentali
1.3 Poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria
I controlli bancari sono volti al reperimento, su richiesta o con accessi presso aziende, istituti bancari o postali, di dati, documenti e notizie relativi a qualunque rapporto intrattenuto e operazione compiuta dal contribuente. Tali controlli possono quindi essere svolti in ufficio o direttamente sul campo.
L'art 32, comma 7, d.p.r. n. 600/1973 e, simmetricamente, l'art 51, n.7, d.p.r. n. 633/1972, prevedono innanzitutto la fase in ufficio dell'accertamento bancario. La Guardia di Finanza e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono richiedere alle banche, alla società Poste italiane S.P.A., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
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rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie correlate prestate da terzi.
La richiesta deve essere autorizzata almeno dal Direttore regionale per gli uffici delle Entrate, e dal Comandante regionale per la Guardia di Finanza e deve essere inoltrata dal soggetto richiesto a quello interessato (il titolare del rapporto cui la richiesta si riferisce). La relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'Ufficio che procede all'istruttoria. Inoltre sia le richieste che le risposte dovranno essere inoltrate in via telematica.
Relativamente ai poteri di richiesta attivabili dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza un'importante novità è stata introdotta con il provvedimento datato 8 agosto 2014, con il quale viene data attuazione alla legge europea per il 2013. Il provvedimento, in particolare, disciplina le modalità e i termini con cui appositi reparti speciali potranno richiedere agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli altri operatori soggetti alla normativa antiriciclaggio di fornire le evidenze relative alle operazioni dall'estero e verso l'estero riguardanti propri clienti. L'Amministrazione finanziaria potrà rivolgere agli intermediari finanziari anche richieste di informazioni per masse di contribuenti, indicando il periodo temporale e il codice della causale dell'operazione. Ai professionisti, invece, potranno essere avanzate richieste specifiche relative all'identità dei titolari effettivi con riferimento ad operazioni con l'estero e rapporti ad esse collegati65.
I controlli bancari, come sopra detto, possono avvenire anche direttamente sul campo. Gli art. 33 comma 2 d.p.r. n. 600/1973 e 51, comma 11 d.p.r. n. 633/1972, prevedono infatti che “Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso
di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
65 Sepio G., Monitoraggio fiscale e nuovi obblighi di comunicazione per professionisti e intermediari
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relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale66”.
Si tratta di un vero e proprio potere di autoritativo di “ispezione”. Il legislatore ha chiarito che i verificatori possono procedere direttamente, autoritativamente cioè, al reperimento dei dati, senza alcuna possibilità di diniego da parte della banca. L’accesso è definitivamente divenuto quindi una vera e propria ispezione fiscale presso terzi in senso formale.
Nel caso poi di trasmissione nei termini da parte dell’intermediario di dati relativamente ai quali però l’Ufficio abbia “fondati sospetti” che “pongano in dubbio” la completezza o l’esattezza delle risposte, potrà essere invece autorizzato l’accesso per “rilevare direttamente” tale completezza o esattezza. In questo caso però il legislatore ha ripetuto l’ambiguo termine “rilevare”, sebbene seguito da “direttamente”, con una formulazione non del tutto soddisfacente in caso di non collaborazione da parte dell’intermediario. Resta poco chiaro quali siano i poteri in sede di accesso, qualora l’intermediario in qualche modo non risulti sufficientemente collaborativo nel documentare la situazione finanziaria del contribuente accertato67.
Il comma 6 del citato art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, stabilisce inoltre che : “Gli
accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla
66 Comma così modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 41.
67 Marrone F., I nuovi poteri di indagine finanziaria dopo le “manovre d’estate”, in “il fisco”, n. 43, a. 2011, pag.7015.
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presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.”
L'accesso, quindi, così come la richiesta, deve essere autorizzato dal direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate oppure dal comandante di zona della Guardia di Finanza. Devono essere eseguiti da impiegati con il grado minimo di funzionario o ufficiali che rivestono almeno il grado di capitano ed inoltre devono avvenire alla presenza del responsabile della sede o di un delegato che dovrà darne immediata notizia all'interessato.
La norma impone, inoltre, che gli accessi debbano avvenire adottando le previste cautele di riservatezza. Infine, sia le richieste dei dati che gli accessi per riscontrarli sono assistiti da una serie di regole sulle modalità di svolgimento. Appositi decreti68 sono infatti previsti per disciplinare una serie di regole riguardanti contenuti, modalità e tempi (che non possono essere coincidenti con l'orario di apertura al pubblico) degli accessi e il numero massimo di unità da impiegare in essi, i documenti di riconoscimento e norme sulla redazione dei verbali.
Si può porre l'interrogativo su quali possono essere le conseguenze delle relative violazioni. Il problema sarà diffusamente trattato nel capitolo relativo alla tutela
68 Si vedano il Provv. 22 dicembre 2005, modificato dal provv. 24 febbraio 2006, dal Provv 28 aprile 2006, dal Provv. 12 novembre 2007 e dal Comunicato 20 marzo 2008 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.
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del contribuente contro le violazioni commesse nell'istruttoria. Si può già fin d'ora segnalare che le regole sopra descritte sembrano corrispondere a finalità e giustificazioni composite. A seconda dei casi, sembrano venire in gioco interessi del contribuente attinenti la correttezza dell'accertamento tributario e la sua possibilità di difendersi (ad esempio, la disposizione che prevede che il contribuente sia informato delle richieste e degli accessi) o interessi diversi (la riservatezza dei dati acquisiti) ovvero interessi dell'istituzione che subisce l'accesso (il fatto che debba avvenire fuori dall'orario di chiusura), esigenze di organizzazione interna dell'A.F. (il coinvolgimento, almeno a livello di autorizzazione, di figure apicali o semiapicali dell'amministrazione o della Guardia di Finanza). Si vedrà oltre se tali differenze di giustificazione determinino differenze nelle conseguenze per il caso di violazioni, fin d'ora segnalandosi che le possibilità di dolersi, per il contribuente, appaiano più sicure ove si possa ritenere che le disposizioni tutelano (anche) un suo interesse69.