• Non ci sono risultati.

A precisazione di quanto al paragrafo che pre- pre-cede, le Parti si danno espressamente e

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

42.2 A precisazione di quanto al paragrafo che pre- pre-cede, le Parti si danno espressamente e

reci-procamente atto che il rapporto di locazione finanziaria intercorre unicamente tra la Sta-zione Appaltante e il Finanziatore autorizza-to ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 e ti-tolare del diritto di superficie di cui al precedente articolo 4. Le Parti, pertanto, riconoscono e, laddove occorrer possa, accet-tano che ogni atto di gestione e/o ogni atto integrativo e/o modificativo, di qualsivo-glia natura, relativo alla locazione finan-ziaria resterà di esclusiva competenza della Stazione Appaltante e del Finanziatore e sarà, pertanto, da essi unicamente stipulato dichiarando sin d’ora il Costruttore di nul-la avere a pretendere al riguardo.

ARTICOLO 43 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Costruttore tutte le spese 43.1

conseguenti alla partecipazione alla Gara, tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto e tutti gli oneri con-nessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, per diritti di rogito, di bollo, di fotocopiatura, di scritturazione e di re-gistrazione nonché ogni altro onere conse-guente per la gestione del lavoro, dal

gior-no della consegna a quello della data di e-missione del collaudo provvisorio o del cer-tificato di regolare esecuzione. Si precisa che l’imposta di Bollo viene assolta in moda-lità telematica mediante “Modello Unico In-formatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972. come modifica-to dal D.M. 22.02.2007.

Ai fini fiscali, ai sensi e per gli effetti 43.2

dell'art. 10, comma 1, num. 8) e 8-ter) del D.P.R. n. 633/72, come modificato dal d.l.

4.07.2006, n. 223, convertito nella L.

04.08.2006, n. 248, il Finanziatore ha opta-to per l'imposizione al regime I.V.A. del presente atto. Di conseguenza, si richiede la registrazione del contratto in misura fis-sa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 s.m.i. Le imposte di registro saranno versate con modalità telematica me-diante il Modello Unico Informatico. Il con-tratto sarà prodotto all’Agenzia dell’Entra-te mediandell’Entra-te piattaforma Sisdell’Entra-ter.

ARTICOLO 44 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

44.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in

con-formità alla stessa.

44.2 Ogni controversia relativa alla interpreta-zione, validità o esecuzione del presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bergamo.

Le parti sono tenute, a condizione di proce-dibilità della domanda giudiziale, ad esperi-re pesperi-reliminarmente il procedimento di media-zione ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 28 del 04/03/2010. L'Organismo di mediazione conven-zionalmente prescelto dall'Utilizzatore e dal Finanziatore è il Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro de-gli organismi di conciliazione tenuto dal Mi-nistero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di con-ciliatori diffusa sul territorio nazionale;

le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul si-to www.conciliasi-torebancario.it e presso tut-te le filiali del Gruppo bancario Unione di Banche Italiane.

44.3 È fatta salva, nei limiti previsti dalla nor-mativa, la possibilità di attivazione da par-te del solo Clienpar-te del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario) che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D. Lgs. 04/03/2010, n. 28.

L'Utilizzatore potrà presentare reclamo al Finanziatore tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo UBI Leasing S.p.A. – Uffi-cio Reclami, Via Cefalonia, 74 - 25124 Bre-scia (BS), o per via telematica all'indiriz-zo di posta elettronica [email protected], oppure all'indirizzo di po-sta elettronica certificata [email protected] oppure tramite Fax al n. 035.3927315; il Finanziatore dovrà evadere la risposta entro 30 giorni dal rice-vimento del reclamo. Qualora l'Utilizzatore non abbia ricevuto risposta entro detto ter-mine o abbia ricevuto risposta che non soddi-sfi le sue ragioni, avrà la facoltà di ricor-rere all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF), sistema di risoluzione stragiu-diziale delle controversie con la clientela

per l'accertamento di diritti, obblighi e fa-coltà, indipendentemente dal valore del rap-porto, e per la richiesta della corresponsio-ne di una somma di denaro di importo non su-periore a 100.000 euro, istituito con delibe-ra del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n.275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'art.

128-bis T.U.B. Tale sistema, al quale il Fi-nanziatore è tenuto ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Ita-lia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui si-stemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e ser-vizi bancari e finanziari), disponibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it nonchè sul sito istituzionale del Finanziato-re www.ubileasing.it. Esso, tramite i suoi collegi territoriali (Milano, Roma e Napo-li), assorbe le competenze dell' "Ombud-sman-Giurì Bancario" in materia di operazio-ni e servizi bancari e finanziari.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ri-cevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti

informa-tici, su centouno intere facciate oltre quanto di questa, dandone lettura alle parti che, a mia ri-chiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro vo-lontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivo-no, ivi compresi gli allegati A), B), C), D), qua-li parte integrante e sostanziale dei quaqua-li ho o-messo la lettura per espressa dispensa avutane dal-le stesse parti con dichiarazione di loro piena co-noscenza ed accettazione, con firma elettronica consistente nell'acquisizione digitale della sotto-scrizione autografa ai sensi dell’art. 52-bis del-la Legge 16.2.1913 n.89 e s.m.i.

In presenza delle parti io Segretario Generale, do-po la conversione in file PDF del documento analo-gico firmato dalle parti, chiude il contratto appo-nendo la propria firma digitale.

Documenti correlati