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Schema 1.2 – The Golden Circle di Simon Sinek

6. Definizione della struttura finanziaria

2.2.1 Predisposizione del Piano

Dalla lettura dell’art 67, co. 3, lett. d), L. Fall. si evince che il legislatore nulla dispone in merito al contenuto, alle formalità, alla struttura o al procedimento di formazione del piano. Ne deriva che il piano può essere il risultato della volontà dell’imprenditore o, solitamente, dell’accordo che questo riuscirà ad ottenere con i suoi principali creditori, senza necessità di nessun preventivo vaglio dell’autorità giudiziale. La verifica giudiziale ed efficacia del piano potrà avvenire solamente nell’ambito dell’eventuale giudizio post fallimento dell’imprenditore che ha per oggetto la fondatezza dell’azione revocatoria fallimentare degli atti posti in essere in attuazione del piano medesimo.

Nella prassi aziendalistica si è consolidata una procedura che normalmente viene utilizzata per la predisposizione del piano. Si possono determinare le seguenti fasi:  identificazione del livello di crisi e analisi delle relative cause;  definizione delle strategie;  valutazione della tipologia di procedura da adottare;  redazione del piano;  probabile pubblicazione del piano nel registro delle imprese;  realizzazione e verifica dell’esecuzione del piano.29

2.2.2 Attestazione e responsabilità del professionista

Il piano attestato deve essere redatto ed attestato tenendo sempre presente in modo assolutamente chiaro che, in caso di fallimento dell’impresa, lo stesso professionista sarà

      

29 Accordi di ristrutturazione dei debiti, Leo De Rosa, Alberto Russo, Lodovico Artoni, Gianmarco Di Stasio.

soggetto al vaglio del tribunale nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare. Per questo motivo, l’identificazione di un professionista attestatore da parte dell’imprenditore ricopre grandissima importanza nel processo e deve essere realizzata nel completo rispetto dei requisiti prescritti dalla norma di riferimento. In particolare il professionista deve essere:

 indipendente, cioè non collegato all’impresa e ai soggetti che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da pregiudicare l’indipendenza del giudizio; in più la norma prevede che il professionista non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero era membro di organi amministrativi o di controllo;  iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b) L. Fall.; 30  in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 c.c.31 Come anche detto precedentemente, a seguito all’ultima novella dell’articolo 67, co. 3 lett. d) L. Fall., è espressamente previsto che il professionista sia designato dal debitore. L’esperto oltre ad enunciare la fattibilità del piano, nella sua dichiarazione deve indicare anche le metodologie utilizzate, le attività svolte per valutare l’idoneità del piano e deve adeguatamente giustificare la conclusione raggiunta.        30 Art. 28 ‐ Requisiti per la nomina a curatore. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura. www.associazionecuratori.it 31 L’art. 2399 c.c., rubricato “Cause di ineleggibilità e di decadenza” è dettato in materia di collegio sindacale delle società per azioni e prevede che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti, e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l’indipendenza. www.brocardi.it

Affinché il piano possa ritenersi affidabile nonché realizzabile, deve almeno possedere i seguenti principali requisiti, di cui il professionista è tenuto a verificare anticipatamente la sussistenza:

 compatibilità con le dinamiche del mercato di riferimento;  confrontabilità con l’andamento storico;

 adeguatezza delle risorse disponibili in ordine al conseguimento dei obiettivi prefissati;

 coerenza della situazione di partenza con gli obiettivi e le modalità del piano, oltre che con le strategie economico‐finanziarie in esso contemplate.

Oltre al rilascio dell’attestazione in esame si devono effettuare ulteriori preventivi controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei seguenti elementi:

 la correttezza dei dati esposti;

la conformità dei documenti previsionali agli standards raccomandati dei principi contabili;

 l’accuratezza dei calcoli matematici;

 la competenza nonché le esperienze professionali dei soggetti responsabili del lavoro.32

Dopo tali verifiche l’esperto dovrà terminare la propria relazione con un giudizio sul piano positivo o negativo.

I profili di responsabilità del professionista attestatore sembrano alquanto delicati. Sotto il profilo della responsabilità contrattuale il professionista si assume specifiche obbligazioni nei confronti dell’imprenditore che lo ha nominato per redigere la relazione di attestazione del piano.

Sotto il profilo della responsabilità aquilana l’esperto assume una posizione di garanzia e di connessa responsabilità nei confronti dei creditori. Quanto alla responsabilità suddetta i piani attestati si distinguono dagli accordi di ristrutturazione per la mancanza di un qualsiasi intervento preventivo dell’autorità giudiziaria, consequenzialmente il professionista risulta l’unico soggetto terzo e super partes incaricato all’analisi della

      

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correttezza della procedura e, specialmente, dell’attuabilità del piano e, quindi, della sua idoneità a spingere l’impresa fuori dalla crisi. Tale ruolo di garanzia può far sì che sorga in capo al professionista una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei soggetti danneggiati dal suo operato e che dimostrino ai sensi dell’art 2043 c.c.:  l’elemento psicologico (o soggettivo) del dolo o della colpa;  il nesso di casualità tra la condotta del professionista e il danno cagionato;  il danno arrecato.

I soggetti legittimati che potrebbero richiedere il risarcimento del danno ai sensi del suddetto articolo del c.c. sono i creditori sociali. In ogni caso la responsabilità del professionista dovrà essere provata da parte dei soggetti che ritengono di aver subito il danno.

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