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PREMESSA

Nel documento Report studio ISOTEX per 110% (pagine 3-6)

Il presente studio analizza due tipologie di edificio, il cui intervento edilizio rientra nella definizione di demolizione e ricostruzione:

- Edificio A: villetta unifamiliare su un piano;

- Edificio B: villetta unifamiliare su due piani (tipo a schiera).

Per queste tipologie di edificio nelle zone climatiche C, D ed E sono state realizzate una serie di valutazioni energetiche che mostrano il rapporto tra tipo di blocco Isotex (al variare del prodotto) e classi energetiche per il doppio salto di classe e classificazione NZEB.

Uno degli scopi del seguente studio è di individuare quali blocchi Isotex siano da utilizzare al fine dell’accesso al Superbonus 110% nel rispetto del DM 26/06/2015 “requisiti minimi” vigente sul territorio nazionale. Le zone climatiche invernali definite dal DPR 412/93 determinano il tipo di blocco da impiegare sulla base della trasmittanza termica stazionaria U per il rispetto dei requisiti Superbonus e di legge.

Demolizione e ricostruzione

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Il seguente capitolo ha quindi lo scopo di approfondire un importante tema riguardante il Superbonus 110%, ovvero il tema “demolizione e costruzione”, strettamente legato ai due interventi edilizi oggetto di studio.

I riferimenti sono:

- Legge n. 77 del 17 Luglio 2020;

- Decreti MISE relativi al bonus e asseverazioni del 6 ottobre 2020 - FAQ Enea Superbonus 110% di ottobre 2020

- Circolari e interpelli dell’Agenzia delle Entrate da agosto a ottobre 2020

La trattazione prende il via dall’Art. 119 comma 3, Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, contenuto all’interno della Legge di conversione 17 Luglio 2020, n. 77, che reca:

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da

un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Per ragioni di completezza si riporta quanto esposto nell’Art. 3, comma 1, lettera d, Definizione degli interventi edilizi, contenuto all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, aggiornato al Decreto Semplificazioni del 16 Luglio 2020. Questo definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia come

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.

1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

In altre parole quindi, è possibile usufruire delle detrazioni fiscali riportate all’interno del Decreto Rilancio in materia di demolizione e ricostruzione, purché l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non si trovi in zone di particolare pregio storico e architettonico, ovvero zone assimilabili alle zone omogenee A di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che definisce queste zone come:

Parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessa.

Anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al tema “demolizione e costrizione”. Infatti, nella Circolare 24/e dell’8 agosto 2020, si precisa che

L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Un’ultima conferma è arrivata in data 5 ottobre 2020, quando il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 6 agosto 2020 relativo a Requisiti energetici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus. L’Art. 5 riporta infatti che:

La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 [dello stesso decreto] spetta per le spese relative a […] demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.

Non è chiaro se l’accesso alle detrazioni del 110% è possibile anche nei casi previsti di demolizione e ricostruzione con modifiche di sagome, prospetti e caratteristiche planivolumetriche.

Prudenzialmente lo studio è stato realizzato con ricostruzione fedele dell’edificio esistente anche per poter rendere confrontabile l’APE ante operam e post operam.

Nota rilevante

In riferimento al DLgs 28/2011 dedicato alle fonti energetiche rinnovabili si segnala che nei casi previsti dal DLgs 28 vi è l’ambito di applicazione “demolizione e ricostruzione”. Per il DLgs 28 quindi la possibilità di accedere agli incentivi per il fotovoltaico e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili è applicabile prudenzialmente solo alla quota parte eccedente il rispetto dell’obbligo.

All’articolo 11 comma 4 è infatti indicato:

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fi ni dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

Nel documento Report studio ISOTEX per 110% (pagine 3-6)

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