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PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI

PREMI E COSTI

1. PAGAMENTO DEI PREMI Il contratto è a premi unici ricorrenti.

L’Investitore-Contraente fissa le percentuali di suddivisione del premio investito nelle linee di investimento e la periodicità con cui effettuare i versamenti successivi.

Per il pagamento dei versamenti successivi è possibile utilizzare la procedura RID; il pagamento diretto in agenzia è possibile per le sole periodicità semestrale e annuale.

Nel caso di periodicità mensile l’Investitore-Contraente deve, comunque, versare in unica soluzione l’importo relativo ai premi del primo trimestre. I versamenti successivi, con la periodicità fissata, verranno addebitati sul conto corrente intestato all’Investitore-Contraente tramite incasso RID.

È facoltà dell’Investitore-Contraente effettuare versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.000,00 euro, purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni.

La data di decorrenza dei versamenti aggiuntivi coincide con la prima ricorrenza mensile del contratto successiva al versamento.

Il versamento dei premi di importo inferiore a 100.000,00 euro potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario, con bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate. Per importi uguali o superiori a 100.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario con valuta fissa sul c/c intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A con codice IBAN IT35J0313801000000010009702.

1.1 Flessibilità del versamento dei premi ricorrenti

L’Investitore-Contraente può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo:

Variazione di importo:

in qualsiasi momento può essere variato l’importo del premio, sia in aumento sia in diminuzione. In questo caso dovranno, comunque, essere rispettati i limiti minimi riportati al successivo articolo 2. La variazione avrà effetto dopo 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

Variazione di periodicità:

trascorsi i primi 3 mesi, in qualunque momento può essere variata la periodicità dei versamenti; tale variazione avrà effetto compatibilmente con la periodicità in vigore al momento della richiesta e dovrà essere inoltrata con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore.

Variazione delle percentuali stabilite:

in qualsiasi momento può essere fissata una diversa ripartizione del premio investito nelle linee di investimento; tale variazione avrà effetto dopo 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

Sospensione del premio e ripresa dei versamenti:

l’Investitore-Contraente ha la facoltà di interrompere i versamenti senza alcuna penalizzazione e di riprendere gli stessi, senza versare gli arretrati, compatibilmente con la periodicità in vigore al momento dell’interruzione. La variazione avrà effetto al più tardi 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

Variazione delle coordinate bancarie

Nel caso di variazione del conto corrente su cui addebitare i premi prelevati tramite RID, deve essere data tempestiva notizia delle nuove coordinate bancarie all’agenzia, che provvederà a far sottoscrivere un apposito modello di autorizzazione per l’aggiornamento della procedura RID. La variazione avrà effetto al più tardi 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

2. COSTI

2.1 Costi gravanti sul premio

I costi gravanti sul premio sono i seguenti:

Caricamento per spese di emissione alla

sottoscrizione

10,00 euro Caricamento per spese di

emissione su versamenti successivi e aggiuntivi

Per ogni versamento successivo (ad esclusione dei versamenti aggiuntivi) viene applicato un costo pari a:

- 0,00 euro in caso di pagamento tramite procedura RID con conto corrente presso Banca Reale;

- 2,50 euro in caso di pagamento tramite procedura RID con conto corrente presso una banca diversa da Banca Reale;

- 10,00 euro in caso di pagamento in agenzia.

Qualsiasi sia la modalità di pagamento scelta, per ogni versamento aggiuntivo è prevista l’applicazione di un costo pari a 10,00 euro.

Caricamento sul premio Il contratto prevede un costo pari al 8,00% del premio netto per il primo anno e pari al 5,50% del premio netto per gli anni successivi e per eventuali versamenti aggiuntivi.

Garanzia Beneficiari Il contratto prevede un costo pari allo 0,50% dei premi netti per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell’Assicurato denominata Garanzia Beneficiari.

Nel caso in cui l’importo da assicurare calcolato sia superiore a 100.000,00 euro, la prestazione sarà pari a 100.000,00 euro e il relativo costo sarà ridotto in proporzione.

Il premio netto, tolti i caricamenti, ove previsti, e il costo della Garanzia Beneficiari, costituisce il premio investito.

2.2 Costi prelevati dagli importi liquidati in caso di eventuali riscatti e switch

Il costo di riscatto corrisponde al controvalore delle quote moltiplicato per i seguenti coefficienti di penalizzazione in funzione degli anni interi trascorsi dalla decorrenza contrattuale:

Anni interi trascorsi dalla decorrenza

del contratto Coefficienti

1 9,00%

2 8,00%

3 7,00%

4 6,00%

5 5,00%

6 4,00%

7 3,00%

8 2,00%

9 1,00%

10 e oltre 0,00%

L’Investitore-Contraente ha la possibilità di richiedere, per ogni anno assicurativo, più di uno switch; il primo di ogni anno è gratuito, mentre per quelli successivi il costo è di 15,00 euro. Tale importo verrà detratto dall’importo ottenuto moltiplicando il valore unitario per il numero delle quote da movimentare; il nuovo ammontare viene suddiviso nelle linee scelte e con la ripartizione stabilita dall’Investitore-Contraente.

2.3 Costi gravanti sui fondi interni

Le spese a carico di ogni linea di investimento sono indicate di seguito:

- la commissione di gestione è calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascuna linea e prelevata trimestralmente, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata

Fondo interno

Commissione di gestione trimestrale

Commissione di gestione

annuale

Reale Linea Obbligazionaria 0,175% 0,70%

Reale Linea Bilanciata Attiva 0,375% 1,50%

Reale Linea Bilanciata Aggressiva 0,500% 2,00%

- costo per la remunerazione delle SGR (relativa all'acquisto di OICR) Commissione di gestione annua

per le diverse linee di OICR Max. 1,95%

Commissione annua di overperformance Max. 2,00%

2.4 Altri costi

Sono previsti anche i seguenti costi:

- il compenso dovuto alla banca depositaria;

- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota di partecipazione ad ogni singola linea sui quotidiani, spese legali, spese di stampa dei prospetti, relazioni e rendiconti purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità;

- compensi alla Società di Revisione per le verifiche annuali delle linee di investimento;

- oneri di intermediazione

- il contributo di vigilanza che la Società è tenuta a versare annualmente alla CONSOB.

PRESTAZIONI

Alla scadenza contrattuale, Reale Mutua liquida un importo pari a quello ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario (del giorno stesso di scadenza) più l’eventuale bonus di fedeltà.

Tale bonus è riconosciuto all’Investitore-Contraente per contratti con durate pari o superiori a 15 anni, a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti e non siano stati effettuati riscatti parziali.

Il bonus viene riconosciuto a scadenza contrattuale ed è pari ad una percentuale dei premi netti di primo anno secondo il seguente schema:

• 6,00% per durate contrattuali da 15 a 19 anni

• 8,00% per durate contrattuali da 20 a 24 anni

• 10,00% per durate contrattuali oltre i 24 anni.

Il valore di quota di ogni singola linea viene determinato il secondo giorno lavorativo di ogni settimana ed è pari al patrimonio netto diviso il numero di quote componenti ogni singola linea relativo al giorno lavorativo precedente. Il valore così determinato, attribuito come valore del giorno precedente, rimane costante fino a una nuova attribuzione.

L’Investitore-Contraente assume il rischio di perdite del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni oggetto di investimento, a scadenza o in caso di decesso dell’Assicurato.

3. LINEE DI INVESTIMENTO

Le quote attribuite al contratto a fronte dei premi versati dall’Investitore-Contraente, suddivise in base alle percentuali stabilite nella Proposta, e in seguito alle successive movimentazioni (switch, riscatti parziali, ripartizione dei premi aggiuntivi, variazioni di ripartizione dei premi) possono essere ripartite nelle linee di investimento di seguito elencate:

- Reale Linea Obbligazionaria - Reale Linea Bilanciata Attiva - Reale Linea Bilanciata Aggressiva

Le informazioni inerenti gli obiettivi, le caratteristiche, la valutazione del patrimonio e le spese relative alle linee di investimento sono reperibili nei regolamenti dei fondi interni.

Reale Mutua si riserva il diritto di ampliare l’attuale gamma delle linee di investimento.

4. ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI QUOTE

I premi investiti, ripartiti nelle percentuali stabilite dall’Investitore-Contraente vengono divisi per il valore unitario delle quote di ciascuna linea; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto per ogni linea scelta.

Il valore unitario di ogni quota è:

per il primo versamento quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione della Proposta;

per i versamenti successivi:

a) qualora venga rispettata la procedura RID, il valore unitario è quello della ricorrenza periodica;

b) qualora l’incasso avvenga con altra modalità (MAV per insoluto RID o mediante versamento presso l’agenzia), il valore unitario è quello della prima ricorrenza mensile successiva al pagamento, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al primo giorno lavorativo della settimana seguente.

per i versamenti aggiuntivi il valore delle quote sarà quello della ricorrenza mensile successiva al versamento stesso, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al primo giorno lavorativo della settimana seguente.

Nel caso in cui la data considerata ai punti precedenti sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del primo giorno lavorativo successivo.

5. COPERTURA PER IL CASO DI MORTE

In caso di premorienza dell’Assicurato è previsto il rimborso di un capitale pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto alla data del decesso e il valore unitario della quota (rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla d ata in cui perviene la comunicazione di decesso).

L’importo, in considerazione della natura finanziaria dei fondi e della volatilità del valore degli stessi, potrà essere anche inferiore ai premi versati.

In aggiunta la Società corrisponde la Garanzia Beneficiari, che prevede un importo calcolato sulla base di una percentuale applicata ai premi netti versati (pari al 15,00% se l’età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale è inferiore o uguale a 55 anni, altrimenti pari all’1,00%). L’importo massimo assicurabile dalla Garanzia Beneficiari non potrà essere superiore a 100.000,00 euro. L’importo della Garanzia Beneficiari non varia in caso di eventuali riscatti parziali.

6. RISCATTO

L’Investitore-Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, può richiedere il riscatto totale o parziale delle quote attribuite al contratto.

Nel caso di riscatto parziale deve essere specificato da quali linee di investimento devono essere riscattate le quote; tale operazione non incide sul valore della Garanzia Beneficiari.

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il numero delle quote da riscattare per il loro valore unitario e per il coefficiente, riportato nella seguente tabella.

Tale coefficiente varia a seconda degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza contrattuale.

Il valore unitario di ciascuna quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della richiesta di riscatto.

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