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21. PROCEDURE DI PAGAMENTO

33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Comparti agroalimentari interessati n° 5

Operazioni attivate 1

n. soggetti coinvolti 15

Posti di lavoro creati nell’ambito dei

progetti finanziati 2

n. utenti accolti nelle fattorie sociali n° 5

Indicatori ambientali

n. interventi di ristrutturazione 7 n. interventi di promozione

dell’ecoinnovazione e della bioeconomia

3

31.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal GAL Oltrepò Pavese o dalla Regione relativi all’istruttoria, all’accertamento e ai controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla n ormativa comunitaria, nazionale e regionale l’interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa 33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall’ordinamento.

34. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

35. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali sono disciplinati dal Reg. UE 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e dalla dgr n.7837 del 12/02/2018 “Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia” Secondo la normativa vigente, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.

A tal fine, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L’informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co.

(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d’aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l’accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l’operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l’anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell’art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l’elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell’esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

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Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione.

Titolari del trattamento

Titolari del trattamento sono il GAL Oltrepò Pavese con sede in Varzi (PV), Piazza della Fiera 26/A, la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l’Organismo Pagatore Regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore del GAL Oltrepò Pavese, che potrà autorizzare i membri del Comitato Tecnico di Valutazione al trattamento dei dati raccolti per la sola finalità di cui alle presenti disposizioni attuative.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica S.p.A., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell’interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti cosi come previsti dalla normativa vigente.

36. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, il quale tra l’altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell’articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione delle domande 25/6/2019 – ore 12.00 Data fine periodo di presentazione delle domande 30/9/2019 – ore 12.00

Termine chiusura istruttorie 30/11/2019

Data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di

ammissione al finanziamento 31/12/2019

Termine per la realizzazione degli interventi 31/12/2021 LISTA DEGLI ALLEGATI

• ALLEGATO 1: Specifiche tecniche relative alle disposizioni attuative per la presentazione delle domande.

• ALLEGATO 2: Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, di cui al paragrafo 12.4 lettera a).

• ALLEGATO 3: Modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di contributo di cui al paragrafo 12.4 lettera g).

• ALLEGATO 4: Varianti di cui al paragrafo 19.2

• ALLEGATO 5: Modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di saldo del contributo di cui al paragrafo 21.3 punto 1)

• ALLEGATO 6: Modello di dichiarazione liberatoria fatture

• ALLEGATO 7: Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale interno e per lavori in amministrazione diretta

• ALLEGATO 8: Schema di fideiussione

ALLEGATO 8bis: Schema di conferma validità della polizza fideiussoria

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ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Paragrafo 5.1 Interventi ammissibili Lettera A), punto 1)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo. Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche la nuova costruzione, la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo di strutture di stoccaggio dei prodotti/sottoprodotti aziendali. Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 “Criteri di valutazione” i punteggi relativi alle Categorie: - 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili; - 2.1 e 2.3 possono essere attribuiti solo in presenza di idonea documentazione comprovante i requisiti indicati nelle sopra richiamate Tabelle. I costi di demolizione totale di edifici rurali e/o di manufatti aziendali non sono ammissibili.

Lettera A), punto 2)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 “Criteri di valutazione” i punteggi delle Categorie 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili. I costi di demolizione totale di edifici rurali e/o di manufatti aziendale non sono ammissibili. Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture delle strutture di stoccaggio esistenti effettuate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico.

Lettera A), punto 3)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune. Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di: - 250 mq nel caso di serre; - 750 mq nel caso di tunnel. I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 “Criteri di valutazione” il punteggio della Categoria 1.2 può essere attribuito per la realizzazione di serre e tunnel. I costi di demolizione di serre o di un tunnel aziendali non sono ammissibili.

Lettera B)

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell’acquisto di: -

• piante;

• pali e fili di sostegno;

• dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);

• impianto di irrigazione;

• impianto antigrandine;

• reti antinsetto.

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l’acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all’impianto estirpato. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a 5.000 mq.

Lettera C)

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda. Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell’amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest’ultimo. La rimozione dell’amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine per la conclusione degli interventi finanziati. In caso di intervento di rimozione e sostituzione dell’amianto, alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione riportante l’indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui al decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 13237, del 18/11/2008.

Lettera D) punto 3)

Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli indicati nel Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 16 maggio 2016, n. X/5171 e successive modifiche ed integrazioni, al paragrafo 9.1, ad eccezione degli impianti di “fitodepurazione” e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo.

punto 4)

Tra gli interventi ammissibili sono comprese le pompe di calore.

Lettera F)

Rientra in questa tipologia d’intervento anche l’acquisto di reti antinsetto per la protezione dalla Popillia japonica.

Lettera G)

Le capannine agrometeorologiche aziendali sono ammissibili a finanziamento in presenza di entrambe le seguenti caratteristiche:

1) Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l’abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);

2) Per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture.

I preventivi di spesa presentati dal richiedente devono dare evidenza anche dei supporti decisionali e/o dei modelli previsionali.

Lettera H)

I biobed sono dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da prodotti fitosanitari (residui di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti nell’attrezzatura e delle acque di lavaggio di queste ultime) che subiscono un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal vento, oppure possono essere biodegradate all’interno di un substrato costituito da terreno e materiale organico.

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Paragrafo 5.2 Interventi non ammissibili

Tutti gli interventi non previsti nell’elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative non sono ammissibili.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all’ammissibilità:

a) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti destinati a: abitazione, ufficio, mensa aziendale, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o di bevande, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non inerenti alla produzione di carne equina;

b) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l’attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.

L’ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell’edificio Spese non ammissibili Spese ammissibili Verticale su più piani. generici di utilizzo comune per i due piani

Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli

Orizzontale su unico piano.

Composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività

c) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell’11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;

d) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi;

e) nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all’irrigazione delle colture.

f) acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti;

g) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all’adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all’adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;

h) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili i) impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;

j) interventi finanziabili nell’ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM):

1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell’ambito dell’OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Non sono ammissibili l’acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l’acquisto di arnie speciali con fondo a rete;

2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende non di montagna e € 25.000 per le aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);

3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all’allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);

4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell’ambito dell’OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;

k) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1 dell’Allegato A;

l) acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese per coltivazioni non permanenti.

Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo);

m) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;

n) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;

o) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;

p) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d’uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle disposizioni attuative di cui all’Allegato A, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agrituristico, mense aziendali o ufficio, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande);

q) interventi di demolizione totale;

r) interventi di sola rimozione e sostituzione dell’amianto.

La rimozione e la sostituzione dell’amianto sono ammissibili solo se effettuate nell’ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell’amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati;

s) costi di smaltimento dell’amianto.

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Paragrafo 12.4 Documentazione da allegare alla domanda Lettera b)

Il progetto delle opere edili s’intende regolarmente presentato e può essere oggetto di completamento in presenza di almeno uno dei disegni indicati. L’assenza di tutti i disegni relativi alle opere richieste a finanziamento, determina la non ammissibilità della domanda.

Lettera c)

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezziario regionale delle Opere Pubbliche o il prezziario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del 20%; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezziario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezziario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezziario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda. Nel caso di “lavori ed opere compiute” non comprese nei suddetti prezziari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l’analisi dei prezzi come disciplinata dall’articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Lettera d)

Firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni

Firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni

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