DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, LAVORO, FORMAZIONE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione nell’ambito del programma 03 “Trasporto per vie d’acqua” della missione 10 “Trasporti
e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, di un’apposita voce di spesa denominata
“Contributi per lo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000,00, per ciascuna annualità 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per gli anni successivi al bilancio regionale 2021-2023, si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale e nell’ambito del bilancio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
Art. 60
(Modifiche all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 relativo a disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici e disposizioni
finanziarie)
1. Al comma 38 dell’articolo 1 della l.r. 14/2008 le parole: “ove previsto dalla legislazione vigente” sono soppresse e le parole: “fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a” sono sostituite dalle seguenti: “, nel limite dell’autorizzazione di spesa relativa ai finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche disposta annualmente ai sensi della legge di stabilità regionale nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, previa definizione, con propria deliberazione, dei relativi criteri, nel rispetto di”.
2. All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale per l’anno 2021), l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 1, comma 38, della l.r. 14/2008, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 4.250.000,00, per l’anno 2021 ed euro 3.000.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
Art. 61
(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativi a
misure straordinarie per i lavoratori dell’indotto coinvolti dalla crisi aziendale dell’Alitalia)
1. All’articolo 16 della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, stante la rilevanza economica dell’indotto del settore del trasporto aereo e della crisi che ha interessato le aziende del gruppo Alitalia e dei settori connessi, al fine di tutelare i livelli occupazionali, sostiene, attraverso specifico programma di intervento, i lavoratori, anche favorendone la stabilizzazione e la riduzione del precariato, e il rilancio e la competitività delle imprese che operano in tale settore mediante il fondo denominato
“Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
a) in riferimento agli oneri di parte corrente, a valere sulle risorse pari ad euro 2.500.000,00, per l’anno 2021, versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” ed iscritte nel programma 03 “Sostegno all’occupazione”
della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, sul “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto – parte corrente”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale. Per gli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
b) in riferimento agli oneri in conto capitale, a valere sul “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto – parte in conto capitale”, iscritto nel programma 03 della missione 15, titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03
“Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 16 della l.r. 31/2008 possono concorrere le risorse del POR Lazio FESR 2014-2020 - Asse 3 “Competitività”, nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP1 - Un’Europa più intelligente ed il Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.
3. L’articolo 13 della l.r. 12/2016 è abrogato.
Art. 62
(Modifiche all’articolo 9, commi 1, 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.
17 relativi alla tutela occupazionale del personale delle società totalmente controllate dalle province o dalla Città metropolitana di Roma Capitale) 1. All’articolo 9 della l.r. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;
b) al comma 4 le parole: “la Regione riconosce un contributo una tantum pari a 35.000 euro. Detto importo è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate dalla Regione pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge. Le risorse sono ripartite tra i suddetti beneficiari nel corso dell’anno 2016 per il sostegno ad attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata” sono
sostituite dalle seguenti: “la Regione riconosce, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, un contributo pari a euro 35.000,00 per ciascun beneficiario di NASpi, da utilizzare, entro il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1, per la realizzazione di attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Agli oneri derivanti dai commi dall’1 al 4 si provvede mediante l’integrazione per euro 141.000,000, per l’anno 2021, ed euro 911.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, del programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO,