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im prestere et imprestieri

Eran o inoltre mantenute le attribuzioni ed i doveri dei ministri, i divieti e le restrizioni precedentemente ripor­

tati, nonché le garanzie e le cauzioni decretate dal M a­

gistrato negli anni antecedenti.

Il

Cancelliere

era il principale esecutore degli ordini ricevuti dal Magistrato, aveva Γ incarico della tenuta del 7

nanuale 0 cartolario

e degli altri libri di contabilità.

Almeno una volta l ’anno detto Cancelliere era obbligato a compilare l ’inventario dei pegni esistenti nella Casa; il bilancio invece doveva farsi almeno ogni due anni da un

Bilanciatore perito

( 1 ) a ciò delegato dal Magistrato.

Il

Cancelliere

doveva inoltre tenere al corrente un giornale o manuale, per notarvi tutti i

decreti e provvigioni fatte dal Magistrato.

Egli godeva di uno stipendio di

L . 700 all’anno.

Il

Governatore

e

Cassiere

doveva specialmente curare la conservazione dei pegni, p e l b e n e d e i p o v e r i c o s t r e t t i a c h i e d e r e s o v v e n z i o n i, e di tutto quanto apparteneva al Monte. Il suo stipendio era di annue L. 700, con l ’obbligo di abitare nella casa che di

presente è e prò tempore sarà de­

stinata p e l Monte ;

egli continuava inoltre a godere una prov­

vigione di annue L. 30 per candele e carbone e di L. 300 pure all’anno pel salario di un giovane che lo coadiuvasse.

( 1 ) Il titolo di B i l a n c i a t o r e corrisponde a quello di Contabile.

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Al

Sotto-cancelliere

veniva assegnato uno stipendio annuo di L. 4 8 0 :, le sue attribuzioni erano quelle di coope­

rare col cancelliere e di tenere al corrente le registrazioni dell’entrata e dell’uscita dei pegni, con obbligo di curare che alla sera i libri venissero depositati nell’archivio della Pia Opera.

L

'Estimatore

o

Sindaco

non era che il perito, al quale veniva affidata la stima degli oggetti ricevuti a pegno.

Il suo stipendio era di L. 286 all’anno, e godeva di una specie di indennità di quattro denari sopra ogni lira di pegni venduti, forse in compenso del suo intervento alle pubbliche aste. Egli era tenuto a rispondere verso il Monte delle perdite che per avventura fossero risultate sui pegni venduti all’asta.

Quanto alle operazioni consentite al Monte, veniva confermata la facoltà di prendere

denari a cambio

, con­

tinuandosi ad accordare ai depositanti gli stessi privilegi concessi alla Casa di S. Giorgio. Pel ritiro 0 pel deposito di somme in conto corrente, occorreva il preventivo con­

senso del Magistrato, e l’ operazione doveva sempre effet­

tuarsi a mezzo del Banco di S. Giorgio, a meno che non si trattasse di somme di poca entità.

Le operazioni di pegno si facevano al

lunedì

,

mercoledì

e

venerdì;

non potevasi imprestare più di

10 scudi

per ogni pegno, salvo il preventivo permesso del Protettore di mese, il quale era facoltizzato ad acconsentire di oltrepassare questo limite.

Non era permesso di imprestare sopra pegni di gioie

il cui prezzo varia giusta la congiuntura dei tempi e ciò sul riflesso che ne potesse risultare danno al Monte.

L ’interesse normale non poteva oltrepassare il 5 % , quantunque in quel tempo si esigessero

sei denari a l mese per ogni scudo di

7

lire

,

che vale imprestare a meno delli

j per 100.

1 3 6

I pegni non ritirati venivano venduti all’asta pubblica,

(pubblica callega),

rimanendo in pegno per 18 mesi quelli composti di oggetti preziosi, e per 15 mesi tutti gli altri.

L e eccedenze risultate dalla vendita, depurate dal credito del Monte, chiamate

resti,

erano devolute al proprietario del pegn o . L a vendita veniva regolata con norme fisse, e gli accorrenti dovevano uniformarsi alle disposizioni espressa- mente sancite.

A g li ufficiali, come era vietato di impegnare, era pure proibito di fare acquisto di oggetti posti in vendita alla pubblica asta.

I pegni non potevano venire

rivoltati

( 1) che a seguito del pagamento dell’ interesse decorso sulla somma imprestata, con che venissero inoltre osservate le regole g en erali riflettenti i

rivoltamenti.

I pegni venivano distinti con un numero progressivo ed erano conservati in apposite sale, ponendo quelli preziosi in camere speciali chiamate

Sacrestia

, chiuse con chiavi tenute dal Protettore di mese e dal governatore.

I disimpegni e le rinnovazioni potevano farsi il

giovedì ;

1' giorni di

martedì

e

sabato

erano destinati alle scrittu­

razioni ed alla vendita dei pegni.

Venivano pure stabilite molte altre disposizioni concer­

nenti diversi servizi, nonché le norme da seguirsi nel caso di perdita della polizza e conseguente rilascio del duplicato, pel quale occorreva la firma del Protettore di mese.

Finalmente l ’ultimo capitolo della raccolta di dette re­

go le riguardava i sensali di pegno.

A giustificare in certo qual modo l’istituzione dei sen­

sali di pegno, quest’ ultimo capitolo veniva preceduto da una relazione, nella quale tra l’altro è detto che « essendosi rico-

« nosciuto dai Signori Protettori che il rossore solito esser

( 1 ) Ri v o l t a t i- Ri v o l t a m e n t i - equivale a rinnovati ed a rinnovazioni.

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« connaturale in quelle persone, le quali vissute et allevate

« nelle comodità, cadute indi in una bassa fortuna non

« permettendole portarsi per esse loro al Monte ad effetto

« di essere sovvenute sopra pegni e valendosi perciò del

« mezzo d altri, ne seguivano degli inconvenienti, e con-

« siderato altresì che da qualche d’ uni veniva praticato il

« raccogliere pegni per portarli al Monte, ai quali perchè

« non è permesso dalle regole, si come ad una stessa

« persona non si permette il poter fare che un solo pegno,

« gli distribuivano perciò e facevano fare da altra terza

« mano da che ne risultavano dei disordini, stimò il Ma-

« gistrato espediente per ovviarci di deputare persone certe

« di fidanza, le quali sotto nome di

imprestatori et im-

«

p?estiere

, potessero esercire questo mestiere».

Conforme le regole approvate dal Magistrato, la no­

mina di detti

imprestieri

era affidata al Magistrato stesso, tale nomina aveva la durata di un anno, trascorso il quale poteva venire rinnovata; i sensali erano in numero di sei e dovevano essere equamente distribuiti nei quartieri della Città.

Ouest’ultima disposizione, con la quale i Protettori sta­

bilivano che i sensali fossero suddivisi nei diversi quartieri, era senza dubbio rivolta a facilitare ai bisognosi il modo di venire soccorsi con l’opera di detti intermediari, non po­

tendo il Monte, con un solo ufficio aperto per poche ore del giorno, soddisfare a tutte le richieste di pegno.

Non è a credere che i Protettori, approvando queste disposizioni ignorassero gli inconvenienti cui andavano incontro: ma non sapendo forse come meglio provvedere alle esigenze del pubblico, continuavano come espediente a mantenere in vigore l’intromissione dei sensali, ormai consuetudinaria da oltre sessanta anni.

È proprio dell’umana natura di credere che una lunga consuetudine, quantunque non sia che un lungo errore,

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-costituisca la più chiara affermazione della bontà di un principio e renda difficile lo sradicarla. E nel nostro caso troncare la consuetudine era tanto più difficile, in quanto che forse non si sapeva come sostituire l ’ opera dei sensali, resa necessaria dal complesso delle condizioni in cui si trovava l ’istituto. Per tal modo la piaga dei sensali di pegno continuò per lunghi anni ad affliggere il Monte:

ora ufficialmente riconosciuti ed ora invece tollerati, durarono fino al 1880, nel qual anno grazie all’ attua­

zione di un progetto lungamente studiato, l'Amministra- zione, apriva al pubblico, nei sestieri più popolosi della Città, uffici succursali di prestito, ponendo così il Monte in diretto contatto con il bisognoso. Ma ciò vedremo meglio e più estesamente nel capitolo successivo: ora basti T a ­ verne accennato.

Riprendendo l’esame delle regole del i7°7> notiamo che i sensali dovevano prestare una garanzia di 100 scudi, con formale promessa di esercitare il proprio mestiere fe­

delmente ed a seconda delle restrizioni sancite dal M agi­

strato.

Ogni

imprestiera

non poteva presentare al Monte più di dieci pegni al giorno, nè imprestare che a persone di

honesta condizione,

restandole pure proibito di ricevere dalla stessa persona più di un pegno al giorno.

I pegni depositati presso le

imprestere

dovevano venire portati al Monte, ed il Protettore di mese era in facoltà di far visitare, tutte le volte che lo credeva necessario, l ’ abitazione delle

imprestere,

per constatare se tenevano pegni nelle proprie case.

Alie

imprestere

era severamente vietato di fare opera­

zioni di pegno con denari propri. Contravvenendo agli ordini del Magistrato, dovevano sottostare a quelle pene,

sì pecuniarie che corporali,

che il Magistrato avesse cre­

duto di infliggere, e ciò senza

formalità di giudizio et os­

- 139 —

servanza di ordini legali, ma ex informata conscientia

e

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