• Non ci sono risultati.

2.1 REGOLE DELLE COMMISSIONI, ESAMI E VERBALIZZAZIONI.

Nell’ordinamento degli Atenei, non esiste una normativa nazionale generale che disciplini la composizione e il funzionamento delle Commissioni d’esame. Detta disciplina è lasciata all’autonomia dei singoli Atenei.

L’art. 11 del Dlgs 509/1999, infatti, stabilisce che siano i singoli regolamenti didattici di Ateneo a disciplinare le “procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto…”

La norma lascia quindi la massima libertà agli Atenei per quel che riguarda le modalità di svolgimento degli esami e la relativa verbalizzazione. Esiste un solo vincolo previsto dal medesimo art. 11 lettera d): il voto deve essere espresso in trentesimi. Ciò ha la finalità di rendere omogenei i sistemi di attribuzione dei voti e garantire la comparazione fra i diversi Atenei.

I regolamenti didattici, pertanto, possono stabilire che l’esame sia condotto dal solo titolare dell’insegnamento, piuttosto che da una commissione formata da più persone.

Per quel che riguarda la verbalizzazione dell’esame valgono gli stessi principi: i regolamenti didattici di Ateneo possono prevedere la sola firma del titolare oppure anche quella di uno o più commissari. Ciò è in linea coi principi generali in materia di provvedimento amministrativo e relativo processo verbale ai fini probatori. Il voto al termine dell’esame, infatti, è l’atto provvedimentale del docente. Il relativo potere, quindi, spetta al titolare del corso. La stessa cosa vale anche per il verbale (o processo verbale): il titolare del provvedimento compila un documento che descrive, a fini probatori e di certezza giuridica, come si è svolta la procedura d’esame. E’ perfettamente legittimo, pertanto, che questo porti la sola firma del titolare.

Il fatto che il verbale sia sottoscritto dal solo titolare, fra l’altro, non implica che la commissione non possa anche essere composta da più persone. Anche in questo caso, infatti, il potere di voto rimane in capo al titolare dell’insegnamento che però, per quel che riguarda lo svolgimento dell’esame (la fase istruttoria del provvedimento), è supportato da altre persone (in modo da garantire una valutazione più equilibrata, da ridurre i rischi di errori nel giudizio, etc.). Qualora, però, il regolamento di Ateneo imponesse la collegialità durante l’esame sarebbe necessario garantirne l’effettività. In caso contrario il docente che ha tenuto l’esame individualmente e dichiarasse la presenza di una commissione renderebbe illegittimo il verbale stesso e commetterebbe un illecito sanzionato penalmente (false dichiarazioni in atto pubblico).

La scelta delle modalità di svolgimento dell’esame (fase istruttoria - rispetto al provvedimento/voto) dipende da una valutazione politica dell’Ateneo. E’ perfettamente legittimo stabilire che l’esame sia affidato al solo titolare, oppure che questo sia supportato da altri

Codice doc.: KION_ASP_NORM KION S.p.A. pag. 5 di 8 Riproduzione vietata salvo autorizzazione

collaboratori, senza che ciò pregiudichi la possibilità che il verbale riporti la sola firma del Titolare.

In sintesi:

 i Regolamenti Didattici di Ateneo possono disciplinare in piena autonomia le modalità di svolgimento e verbalizzazione degli esami di profitto;

 il solo vincolo esistente riguarda l’espressione del voto in trentesimi in modo da garantirne la comparabilità;

 il potere di voto (potere provvedimentale) spetta al titolare dell’insegnamento e, pertanto, è legittimo prevedere possa esercitarlo individualmente (senza alcuna commissione) oppure collegialmente (durante l’esame è assistito da una commissione);

 Per quel che riguarda la verbalizzazione dell’esame è legittimo prevedere la sola firma del titolare dell’insegnamento anche in presenza di una istruttoria collegiale (l’esame è condotto da una commissione ma il relativo verbale firmato dal solo Titolare del corso).

2.2 IL VERBALE D’ESAME: PARTICOLARITA’ E APPROFONDIMENTI

2.2.1 Vincoli sull’inserimento a sistema della data effettiva d’esame: il caso dell’Università di Bologna.

Il seguente parere del professor Marco Dugato - professore ufficiale di Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna - fa riferimento proprio al caso dell’Ateneo di Bologna, il cui sistema di gestione informatizzata dei verbali d’esame, prevede – per ragioni organizzative – l’impossibilità per il docente di verbalizzare un esame superati 3 mesi dalla data effettiva di sostenimento della prova.

Secondo il prof. M. Dugato si tratta di una limitazione illegittima. Non esiste alcuna norma, infatti, che preveda un tempo massimo per la verbalizzazione. Inoltre, l’esigenza principale del verbale è quella di riflettere esattamente la realtà dei fatti. La verbalizzazione potrebbe, in teoria, avvenire anche molti mesi dopo senza che ciò incida sulla validità dell’esame. Il fatto che, superati i tre mesi dalla data dell’esame, si sia costretti ad indicare una data diversa da quella effettiva costringerebbe il docente a dichiarare il falso (con tutte le conseguenze giuridiche che ciò comporta).

Questo discorso vale nonostante il Regolamento Didattico dell’Ateneo di Bologna preveda che il docente debba consegnare i verbali d’esame entro 5 giorni dalla data dell’esame stesso. Si tratta, infatti, di un vincolo meramente organizzativo (ritardare di molto tempo la verbalizzazione può creare problemi al buon funzionamento dell’organizzazione) ma che non ha alcun riflesso sulla validità del verbale prodotto successivamente a tale termine. Al massimo potrebbe ravvisarsi una responsabilità disciplinare in capo al docente per aver contravvenuto ad una disposizione che disciplina la propria attività lavorativa.

2.2.2 Convalida del verbale

Il verbale non è un provvedimento amministrativo ma solamente un documento che descrive, a fini probatori, l’iter di emanazione di un provvedimento (il voto). Come tale non è convalidabile.

La convalida, infatti, vale solo per i provvedimenti. E’ possibile, invece, correggerlo in caso di errori materiali.

Questi rimedi non sono praticabili nel caso di scadenza di almeno uno dei certificati di firma prima del processo di archiviazione e conservazione (con il relativo time stamp). Non sarebbe possibile convalidare il verbale poiché non è un provvedimento ma neppure correggerlo poiché esso non riporta alcun errore materiale (non è tale il fatto che una o entrambe le sottoscrizioni siano “scadute”). L’unico rimedio sarebbe quello di annullarlo e rifarlo.

Qualora poi il certificato del titolare scada prima della firma del secondo commissario saremmo di fronte ad un verbale “inesistente” (che non si è mai perfezionato), quindi, a maggior ragione, occorrerebbe rifarlo.

2.2.3 Firma Unica per i verbali digitali, doppia per quelli cartacei

Il professor M. Dugato non vede problemi nel fatto che si preveda una sola firma nei verbali digitali e due firme in quelli cartacei. Ovviamente, a patto che ciò sia disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo (magari esplicitando le ragioni della differenza).

Codice doc.: KION_ASP_NORM KION S.p.A. pag. 7 di 8 Riproduzione vietata salvo autorizzazione

3. I VANTAGGI ASSOCIATI ALLA FIRMA UNICA DEL VERBALE

Documenti correlati