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si prevede che, nell'ipotesi di licenziamento, salvi i casi in cui questo

avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ossia il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Anche nel comma 2, l'emendamento 8.21, approvato dall'11a

Commissione in sede referente, propone di limitare la fattispecie ai casi in cui il

licenziamento sia effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione.

Viene prevista la facoltà per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) di stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli Enti di formazione.

Il comma 3 dispone che le suddette agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di

dipendenti nel rispetto, con riferimento esclusivamente ai lavoratori a tempo

indeterminato, del criterio di fruizione degli incentivi all’occupazione (di cui all’art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 150/2015) secondo cui il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (avuto riguarda alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013), escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, il comma 3 specifica che il diritto alla predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli altri principi generali di cui al citato art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

L'articolo 31 definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli stessi. Oltre al richiamato principio enunciato dalla lett. f), gli altri principi dispongono che:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

Il comma 4 riconosce ai beneficiari del Rdc un beneficio addizionale (in un’unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 780 euro mensili) nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa

individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC.

La definizione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono demandate ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico) (per il quale non viene specificato il termine di emanazione).

Sembrerebbe opportuno specificare la portata della previsione di cui al presente comma 4, con riferimento all’analogo incentivo previsto dall’art. 3, c. 9 (alla cui

scheda di lettura di rimanda); in particolare, dalla lettera della norma, non è chiaro se i due incentivi siano alternativi o si possano cumulare.

Il comma 5, subordina la fruizione degli incentivi per assunzioni di cui all’articolo in esame al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), di cui all’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006.

L'emendamento 8.52, approvato dall'11a Commissione in sede referente,

propone di prevedere l'esclusione dagli incentivi in esame per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione (relativi alle categorie protette) di cui all'articolo 3 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, fatta salva l'ipotesi in cui l'incentivo medesimo sia inerente ad un'assunzione di un soggetto (naturalmente beneficiario del Reddito di cittadinanza) iscritto nelle liste di cui alla citata L. n. 68.

Il richiamato comma 1175 ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.

Per completezza, si ricorda che le cause ostative al rilascio del DURC sono attualmente previste dal D.M. 30 gennaio 2015 (che ha sostituito il precedente DM 24 ottobre 2007), adottato sulla base di quanto disposto dal successivo comma 1176 della legge finanziaria per il 2007, che demandava ad apposito decreto ministeriale, tra l’altro, la definizione delle tipologie di pregresse irregolarità previdenziali e relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

L’articolo 8 del suddetto DM 30/01/2015 dispone che sono ostative alla regolarità del DURC le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro (individuate nell'allegato A del DM) da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Il comma 6 prevede che le suddette agevolazioni siano riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni dei Regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri, con riferimento anche al settore agricolo e al settore della pesca e dell’acquacoltura Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408, mentre per il settore della pesca e dell’acquacoltura, dal Reg. (UE) 27 giugno 2014, n. 717.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nel settore agricolo e a 30.000 euro in quello della pesca e dell’acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis

(nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

a) pesca e acquacoltura;

b) produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 1. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di

tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. Il comma 7 dispone che le suddette agevolazioni alle assunzioni sono compatibili

e aggiuntive rispetto all’incentivo disposto dall’art. 1, c. 247, della Legge di

bilancio per il 2019 per le assunzioni nel Mezzogiorno nel biennio 2019-2020 (vedi

infra).

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge, gli sgravi contributivi disciplinati dal presente articolo sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro, le cui modalità di accesso sono demandate ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze), da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Il richiamato art. 1, c. 247, della L. 145/2018 prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione in esame dei suddetti programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le azioni di rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.

Articolo 9

(Assegno di ricollocazione)

L’articolo 9 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario del Rdc riceva l’Assegno di ricollocazione previsto dalla normativa vigente.

Allo scopo di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, nella fase di prima applicazione della disciplina contenuta nel decreto in esame e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del RdC tenuto a stipulare, ai sensi del precedente articolo 4, comma 7, il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR) (di cui all’art. 23 del D.Lgs. 150/2015 – vedi infra) da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati20 (comma 1). La norma in esame non concerne i soggetti che siano tenuti a stipulare il Patto per il lavoro esclusivamente ai sensi del successivo