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B. REALIZZARE MISURE DIRETTE E INDIRETTE PER TRASFORMARE IL LAVORO SOMMERSO IN LAVORO REGOLARE

B.2. Le misure indirette per prevenire il lavoro sommerso e incentivare l’adozione di comportamenti regolari

B.2.2. Prevenzione e compliance

In linea con gli obiettivi del Piano nazionale ed al fine di potenziare il processo di emersione delle forme di lavoro sommerso nei diversi settori, sono previsti interventi di prevenzione e compliance, che intervengono, da un lato, a modificare il quadro normativo esistente e, dall’altro, a realizzare azioni mirate per stimolare i contribuenti verso l’adozione di comportamenti corretti.

L’OCSE indica chiaramente19 come le forme di compliance cooperativa siano da raccomandarsi per la loro capacità di recupero della base imponibile. Con riferimento all’attività di compliance, in altre parole, si intende applicare anche per gli adempimenti contributivi e connessi alla gestione dei rapporti di lavoro dei diversi

19 OCSE (2016), Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Framework, OCSE publishing.

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settori produttivi l’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni dall’Agenzia delle Entrate che ha sviluppato strumenti e procedure particolarmente efficaci nell’accompagnare il contribuente verso adempimenti spontanei. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali l’INPS si propone di incentivare il processo di regolarizzazione del contribuente e l’emersione di basi imponibili, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni delle banche dati di cui dispone, nonché delle informazioni e dati pubblicati e comunicati da altre pubbliche amministrazioni.

Al fine di rafforzare l’attività di compliance si propongono, in particolare, due interventi normativi di tipo preventivo: la costruzione di indicatori indiretti di una possibile irregolarità e la revisione delle sanzioni civili:

1) Modifiche alla normativa in materia di protezione dei dati personali al fine di consentire le attività di analisi del rischio contributivo per le persone fisiche. Dall’analisi dell’attuale contesto è emersa la necessità di promuovere l’accertamento del lavoro sommerso non solo attraverso la tradizionale attività ispettiva ma anche con l’incrocio e l’analisi di dati accessibili, utilizzando le informazioni contenute negli archivi dell’INPS, quelle rilevabili dalle banche dati di altri enti pubblici, quelli a disposizione della Guardia di Finanza e dell’Arma dei CC.

A tal fine, l’INPS deve potersi avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati che può consultare, allo scopo di elaborare ed individuare indicatori di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo ed incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini. La realizzazione di tali attività richiede necessariamente il trattamento dei dati personali presenti negli archivi disponibili, nell’interesse pubblico perseguito dall’Istituto e per un efficace esercizio delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione contributiva.

2) Si propone, poi, di elaborare in modo sistematico indicatori di anomalia e presumibile irregolarità contributiva attraverso l’incrocio delle banche dati dell’INPS tra loro e con quelle di tipo fiscale, sulla base dell’esperienza dell’Agenzia delle Entrate (cfr. LINEA D’AZIONE: gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) e l’Appendice 4, per altre iniziative di compliance).

3) A completamento del quadro di compliance si propone una riforma delle sanzioni civili. In particolare, si propone di mitigare il regime sanzionatorio ordinariamente applicabile dall’INPS al fine di rendere meno onerosa per il datore di lavoro la scelta di intraprendere un processo di regolarizzazione e l’emersione di basi imponibili, anche a seguito della ricezione di comunicazioni che stimolano l’adempimento spontaneo del contribuente stesso.

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LINEA D’AZIONE: Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC)

La proposta ha origine dai risultati conseguiti dall’Agenzia delle Entrate che ha sviluppato azioni rivolte ai contribuenti per favorire il volontario adempimento e migliorare i comportamenti rispetto al sistema fiscale contributivo italiano20. Si tratta di attività che necessitano di una conoscenza approfondita dei dati amministrativi e di analisi accurate: tale tipologia di analisi consente di evidenziare eventuali incongruenze, come segnali di omissioni o di errore amministrativo da parte del contribuente; essa può realizzarsi secondo diverse modalità, da quella più semplice dell’incrocio di informazioni tra più banche dati – come già in parte sviluppata dalla vigilanza documentale INPS – a metodologie più complesse, basate sulla stima di indici di rischio (cfr. anche Appendice 4). I contribuenti soggetti a queste tipologie di analisi possono essere pertanto classificati come rischiosi o meno ed essere poi soggetti ad azioni di compliance soft di vigilanza tradizionale.

L’INPS intende sviluppare la costruzione dei c.d. ISAC, indicatori di affidabilità contributiva, analoghi agli indici elaborati per l’individuazione di potenziali irregolarità fiscali (cd. “ISA”)21, tramite una collaborazione tra INPS e altri Istituti, tra cui l’Agenzia delle Entrate e la SOSE22.

Gli ISAC sono uno dei tasselli più importanti per la realizzazione del sistema di compliance contributiva. Essi rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale fornire a professionisti e imprese un riscontro puntuale e trasparente sul loro livello di affidabilità contributiva, favorendo l’emersione spontanea del lavoro sommerso.

In particolare, si tratta di indicatori statistico-economici elaborati con una metodologia basata sull’utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tali indicatori andranno anche ad alimentare il PNS fornendo dettagli non solo settoriali, ma anche a livello territoriale.

In via sperimentale è già stata avviata la costruzione dei primi indicatori per due settori economici (Commercio all’ingrosso e al dettaglio e Logistica), con il coinvolgimento di diverse istituzioni, tra cui INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, SOSE e INL, i lavori delle quali si sostanziano attraverso una convenzione multi-agenzia. Per ulteriori dettagli sulla sperimentazione attuata si rimanda alla Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva (anno 202223).

Le istituzioni preposte a definire specifiche strategie di verifica e/o controllo basate su analisi del rischio di

20 Per informazioni aggiuntive si veda: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/compliance-cittadini/compliance-per-i-cittadini/achicomecomunicazione.

21 Si tratta di indicatori basati su un metodo statistico-economico che, misurando dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono un quadro di sintesi che permette di verificare la normalità e la coerenza dal punto di vista fiscale della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Anche l’esperienza degli ISA può essere classificata come soft compliance ed anche essa è menzionata nell’ultima relazione sul sommerso come pratica che produce risultati positivi per il recupero contributivo. Nella audizione parlamentare sugli ISA si mostra come il valore dei redditi medi per le imprese nel perimetro degli studi di settore, ora per la maggior parte soggette a ISA, sia aumentato in modo sostanziale dal 1995.

22 SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) Spa è una società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Banca d’Italia.

23 Si veda il sito: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Relazione-sulleconomia-non-osservata-e-sullevasione-fiscale-e-contributiva-anno-2022.pdf

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evasione e/o di elusione contributiva (inclusi INL e INAIL) possono tenere conto del livello di affidabilità contributiva derivante dall'applicazione degli ISAC nell’espletamento delle loro funzioni, anche attraverso eventuali esoneri dai controlli amministrativi di compliance e/o ispettivi.

L’introduzione a regime degli ISAC in tutti i settori economici andrà effettuata attraverso una norma istitutiva ad hoc, analogamente a quanto accaduto in materia fiscale con gli ISA: in questo senso, la fonte normativa consentirebbe di collegare a determinati livelli di affidabilità segnalati dall’indicatore la previsione di alcuni

“vantaggi” per le imprese in termini di esenzione da controlli, di minori adempimenti burocratici, di riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza legale. Gli indicatori, infatti, potrebbero moltiplicare i propri effetti se collegati a misure premiali a favore dei contribuenti affidabili.

L’attuazione degli ISAC su scala ampia contribuirebbe al percorso di interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni preservando la disciplina in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Inoltre, al fine di favorire la trasparenza e la condivisione dello strumento, sarà istituita una sede di confronto con rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle parti sociali, fin dalle fasi di realizzazione e sperimentazione degli indicatori.

L’attività di compliance potrà produrre i suoi effetti nell’azione di recupero del sommerso sulle varie tipologie dei contribuenti e, nei casi in cui non si verifichi l’adesione spontanea del debitore, prenderà avvio l’attività di vigilanza dell’INL e dell’INPS, indirizzata dalle risultanze dell’attività di compliance stessa.

Nell’ambito del programma complessivo finalizzato a sviluppare l’attività di compliance saranno altresì attuate azioni specifiche di dialogo con i contribuenti, sulla base di un’approfondita analisi delle diverse gestioni previdenziali in cui si possono riscontrare rischi di omissione contributiva e del quadro normativo esistente in materia di trattamento dei dati delle persone fisiche.

Se l’attività di aggiornamento del quadro normativo fosse portata a termine entro il 2022 o, al più tardi, entro il primo trimestre del 2023, la realizzazione sperimentale degli indicatori potrebbe essere compiuta entro dicembre 2023; la fase di sperimentazione potrebbe essere svolta entro il 2024 e l’entrata a regime del nuovo sistema potrebbe avere avvio entro il 2025.