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Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)

Prestazione

È una prestazione che viene erogata a coloro che effettuano versamenti volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare, per la copertura previdenziale di periodi dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli fino al 3° anno di vita o entro 3 anni dalla data di adozione.

Il suddetto contributo spetta anche nel caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale fino al 5° anno di vita o entro i 5 anni dalla data di adozione.

Destinatari

Possono presentare la domanda:

> i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria dopo 5 mesi di congedo parentale;

> i/le lavoratori/trici autonomi/e che hanno percepito per 3 mesi il congedo parentale;

> i/le liberi/e professionisti/e che hanno percepito per 5 mesi l’indennità di maternità obbligatoria;

> i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno, dopo aver fruito dei congedi di maternità e di paternità previsti al Capo III e al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

> tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare (fondi pensione chiusi, aperti e PIP).

Nota bene: la prestazione non spetta ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti da pubbliche

amministrazioni, a coloro che sono titolari di pensione diretta e per i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per es. durante la maternità anche per altri figli, NASPI, ecc.).

Requisiti di accesso

Alla data della domanda, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino-Alto Adige oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell’arco della propria vita almeno 15 anni di residenza.

Ai fini del sostegno della previdenza complementare al momento della presentazione della prima domanda di contributo l’interessato/a deve essere iscritto/a a una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 da almeno sei mesi ed aver versato regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, la relativa contribuzione a proprio carico. In alternativa l’interessato/a deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno a 360 €, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Per le domande successive alla prima l’interessato/a deve aver effettuato regolarmente i propri conferimenti nella forma pensionistica complementare, con cadenza almeno trimestrale, successivamente al periodo coperto dal precedente contributo. In mancanza di regolarità contributiva, l’interessato/a può regolarizzare la propria posizione versando nella forma

pensionistica di appartenenza, per ogni anno solare non coperto da contribuzione, una somma pari a 360 €.

5.5

Interventi di sostegno regionale

Entità prestazione

Il contributo per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura e all’educazione dei figli o minori affidati spetta, entro i 3 anni di vita dei figli o entro i 3 anni dalla data del provvedimento di adozione, per un massimo di 24 mesi elevabili a 27 nell’ipotesi in cui il padre si avvalga del congedo parentale per almeno 3 mesi (va presentata idonea documentazione che lo attesti). In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al 18° anno di età dell’affidato/a.

L’importo del contributo è calcolato:

> fino a 9.000 € all’anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale;

> fino a 4.000 € all’anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi proffesionisti;

> fino a 4.000 € all’anno a sostegno della previdenza complementare, proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati alla cura ed educazione dei figli e coperti dai versamenti previdenziale.

Il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.

Il contributo per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale spetta, entro i 5 anni di vita del figlio o entro i 5 anni dalla data del provvedimento di adozione, per un massimo di 48 mesi elevabili a 51 nell’ipotesi in cui il padre si avvalga del congedo parentale per almeno 3 mesi (va presentata idonea documentazione che lo attesti). In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al 18° anno di età dell’affidato/a.

L’importo del contributo è calcolato:

> fino a 4.500 € all’anno per la prosecuzione volontaria all’INPS;

> fino a 2.000 € all’anno in caso di sostegno della previdenza complementare, proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno.

Perdita prestazione

Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.

Note/

Importante

> Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori/trici

autonomi/e o liberi/e professionisti/e, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e.

> La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da APAPI direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.

Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all’interessato.

La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

5.5

Interventi di sostegno regionale

5.5

Interventi di sostegno regionale

?

Modalità di richiesta

La domanda può essere presentata:

> all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa - APAPI;

> agli Uffici periferici per l’informazione della Provincia;

> ai Patronati di assistenza.

allegando la seguente documentazione:

> copia della documentazione attestante i periodi di astensione dal lavoro, di fruizione dei periodi di aspettativa e di congedo parentale e di godimento dell’assegno di per maternità;

> copia delle ricevute attestanti i versamenti previdenziali effettuati.

Termini di richiesta

Le domande devono essere presentate:

> entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari per coloro che si astengono dal lavoro;

> entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali obbligatori per coloro che si astengono dal lavoro;

> entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale;

> entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.

Ente erogatore

Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa – APAPI Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento

Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn.it

Fonte normativa

Legge Regionale n. 1/2005 e s.m., Regolamento regionale di esecuzione (D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m.) e Regolamento provinciale di attuazione D.P.Prov. n. 21-51/L/2005

Assistenza familiari non autosufficienti

Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)

Prestazione

È una prestazione che viene erogata a coloro che effettuano versamenti volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare per la copertura previdenziale di periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti.

La prestazione spetta anche nel caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale.

Destinatari

Possono presentare la domanda:

> i/le lavoratori/lavoratrici autonomi/e

> i/le liberi/e professionisti/e

> i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale

> coloro che sono autorizzati/e a effettuare i versamenti previdenziali volontari o obbligatori (presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) e/o sono iscritti/e a una forma pensionistica complementare.

Nota bene: non possono accedere alla prestazione i/le titolari di pensione diretta (trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura, ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005) e coloro che hanno raggiunto il requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Sono esclusi i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per esempio per maternità anche per altri figli, ASPI, NASPI).

Requisiti di accesso

> Requisiti del richiedente: alla data della domanda, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella Regione Trentino-Alto Adige, oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell’arco della propria vita almeno 15 anni di residenza.

Ai fini del sostegno della previdenza complementare al momento della presentazione della prima domanda di contributo l’interessato/a deve essere iscritto/a a un fondo pensione da almeno sei mesi ed aver versato regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, la relativa contribuzione a proprio carico. In alternativa l’interessato/a deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno a 360 €, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Per le domande successive alla prima l’interessato/a deve aver effettuato regolarmente i propri versamenti, con cadenza almeno trimestrale, successivamente al periodo coperto dal precedente contributo. In mancanza di regolarità contributiva, l’interessato/a può regolarizzare la propria posizione versando nella forma pensionistica di appartenenza, per ogni anno solare non coperto da contribuzione, una somma pari a 360 €.

> Requisiti del famigliare assistito: Per famigliare del richiedente si intende il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l’affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio. La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell’indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.

5.6

Interventi di sostegno regionale

Entità prestazione

Il contributo per la copertura previdenziale di periodi dedicati all’assistenza di famigliari non autosufficienti è concesso:

> fino a 4.000 € all’anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale, elevabili fino a 9.000 € qualora il familiare assistito abbia un’età inferiore ai 5 anni a condizione di non essere iscritto a strutture educative e centri diurni per disabili;

> fino a 4.000 € all’anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;

> fino a 4.000 € all’anno a sostegno della previdenza complementare.

Il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati all’assistenza del famigliare non autosufficiente e coperti dal versamento previdenziale. Il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.

Nel caso di lavoratori a tempo parziale, il contributo a sostegno dei versamenti volontari e della pensione complementare è ridotto della metà e viene calcolato proporzionalmente al numero di settimane

contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno.

Perdita prestazione

Per mancanza dei requisiti: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.

Note/

Importante

> La prestazione viene erogata a titolo di rimborso successivamente al pagamento, da parte dei soggetti interessati, dei contributi volontari presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e.

> I contributi a sostegno della previdenza complementare vengono versati da APAPI direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto/a il/la richiedente. Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all’interessato.

La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

?

Modalità di richiesta

La domanda può essere presentata:

> all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa - APAPI;

> agli Uffici periferici per l’informazione della Provincia;

> ai Patronati di assistenza.

5.6

Interventi di sostegno regionale

5.6

Interventi di sostegno regionale

Termini di richiesta

Le domande devono essere presentate:

> entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari per coloro che si astengono dal lavoro;

> entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali obbligatori per coloro che si astengono dal lavoro;

> entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale;

> entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.

Ente erogatore

Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa – APAPI Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B, 38121 Trento

Tel.: 0461 493234 - Fax: 0461 493233 - www.apapi.provincia.tn.it

Fonte normativa

Legge Regionale n. 1/2005 e s.m., Regolamento regionale di esecuzione (D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m.) e Regolamento provinciale di attuazione D.P.Prov. n. 21-51/L/2005

Coltivatori/coltivatrici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e

Previdenza complementare

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