Cercando di tratteggiare un quadro d’insieme circa il discorso fin qui svolto, si può affermare quanto segue. Per una serie assai ampia di motivazioni, eterogenee e complesse, tra cui spiccano senza dubbio il progresso scientifico in campo biologico ed etologico-cognitivo, l’emancipazione culturale da alcuni dogmi, nonché particolari esperienze storiche94, la percezione degli animali nella coscienza sociale è nell’ultimo secolo fortemente mutata. Tale cambiamento si è acuito a partire dagli anni Settanta95 del Novecento e pare senza dubbio anche a oggi operante. In particolare sembra sempre più aver preso forma nella coscienza collettiva l’idea che gli animali non siano oggetti o strumenti creati ad esclusivo uso e consumo dell’uomo, ma anche creature dotate di un valore immanente sia in
non desiderati>>, così POCAR, Una nuova sensibilità per la tutela degli animali, in Cass. pen, 2006, 1966.
93 Rafforzamento che, come tra poco si vedrà, in forza della l. 4 novembre 2010, n. 201, non è tardato ad arrivare.
94 Si veda in merito a tali argomenti supra , Cap. I, par. I .
95 Risalgono infatti a tale periodo libri fondamentali per il movimento di rivendicazione di diritti degli animali. Si vedano, per tutti, SINGER, Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals, cit., e REGAN, SINGER, Animal Rights and Human Obligations, cit.
quanto esseri senzienti, sia sul più ampio sfondo di un rapporto di equilibrio, per così dire “sacro”, con la natura. Quest’idea che si è ormai profilata come una consapevolezza in ambito etico e filosofico ed è stata recepita, almeno in parte, nella coscienza comune, ha prodotto i suoi effetti anche in campo giuridico. Il bene giuridico del “sentimento per gli animali”, come tradizionalmente concepito, è stato infatti messo in discussione prima in forza delle interpretazioni evolutive verificatesi in giurisprudenza96 tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento e, successivamente, dalla riforma n. 473 del 1993 e da quella del 20 luglio 2004, n.
18997. Tale bene era tradizionalmente concepito come costituito da un lato dal sentimento di compassione dell’uomo per le altre creature; dall’altro, dalla libertà dell’uomo stesso di non dover assistere a crudeltà su di esse che destassero ribrezzo; e, infine, dall’interesse d’evitare manifestazioni di brutalità considerate nocive da un punto di vista pedagogico. Successivamente, in forza delle segnalate pronunce giurisprudenziali, inizia a profilarsi l’idea dell’animale “come essere senziente” quale ulteriore oggetto di tutela della fattispecie, allora vigente, di maltrattamento. Quest’oggetto giuridico, riconosciuto e apparentemente sedimentatosi in giurisprudenza, non ha trovato mai esplicito e ufficiale riconoscimento a livello normativo. La riforma n. 473 del 1993, infatti, ha certamente intensificato la tutela indirettamente apprestata agli animali in forza di alcune nuove e più severe disposizioni e, introducendo alcuni espressi riferimenti lessicali alla <<natura degli animali>> e alle loro <<caratteristiche etologiche>>, ha senza dubbio mostrato di prendere questi ultimi in considerazione anche come esseri autonomi dotati di loro imprescindibili peculiarità. Tuttavia, è altrettanto certo che la riforma stessa non abbia mutato la prospettiva e la ratio sottesa alla tutela di cui si tratta. Essa, come dimostrato anche dalla collocazione sistematica
96 Trattasi delle sentenze, più volte citate, P. Amelia, 7-10-1987, cit., Cass. pen., 14-3- 1990, cit. e Cass. pen., 22-10-1992, cit.
97 Ulteriori riflessioni circa i bene giuridici oggetto di tutela nella materia di cui si tratta potranno svolgersi alla luce degli interventi legislativi posti in essere dopo il luglio 2004, nonché di alcuni cenni comparatistici al sistema giuridico che tradizionalmente si è dimostrato più sensibile a tale materia, quello britannico. Circa tali riflessioni si veda, più oltre, Cap. III, con particolare riferimento al § 4, nonché Cap. V, § 5 , e Cap. VI.
della fattispecie di <<maltrattamento di animali>> (allora vigente) tra quelle
<<concernenti la polizia dei costumi>>, rimaneva quella della protezione del sentimento, seppur mutato e affinatosi, nei loro confronti. La novella n. 189 del 2004 non cambia nella sostanza tale prospettiva. Infatti, nonostante la disposizione d’importantissime innovazioni, quali la previsione della maggior parte delle fattispecie perpetrabili a danno degli animali come delitti e l’introduzione di alcuni nuovi reati senza dubbio capaci di assicurare una tutela più ampia e comprensiva agli animali stessi, l’ottica di tutela di matrice antropocentrica non pare tuttavia, nemmeno a oggi, cambiata. In forza della collocazione sistematica del Titolo IX-bis subito dopo il Titolo IX dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e al buon costume e prima del Titolo XI destinato alla tutela della famiglia, e soprattutto dell’inscriptio del Titolo - Dei delitti contro il sentimento per gli animali -, il bene giuridico enucleato ufficialmente nel codice appare tutt’ora il <<sentimento per gli animali>>98. Tuttavia il valore immanente delle bestie, o perlomeno di quelle dal nostro punto di vista più evolute99, pur non essendo stato assunto dal legislatore
98 Circa l’enucleazione nel codice del nuovo bene giuridico di categoria “sentimento per gli animali” a discapito di quello dell’ “animale in sé” auspicato nei primi disegni legislativi si vedano PISTORELLI, Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti, cit., 20; NATALINI, Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma, cit., 48; NATALINI, Animali (tutela penale degli), cit., 16 e 17; ARDIA, La nuova legge sul maltrattamento degli animali, cit., 1465; VALASTRO, La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli, cit., 81; MARENGHI, Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali, cit., 19; GATTA, art. 544-bis c.p., in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, (vol. II), 2a ed., 2006, 3673; NAPOLEONI, art.
544-bis c.p., in LATTANZI, LUPO (a cura di), Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, V, Milano, 2005, 127; G. PADOVANI, art. 544-bis c.p., in T. PADOVANI (a cura di), Codice penale, 4a ed., Milano, 2007, 3356; D’ALESSANDRO, Titolo IX-bis Dei delitti conto il sentimento per gli animali, Nota introduttiva, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, Commento breve al codice penale, 5a ed., Padova, 2008, 1456; contra, isolatamente, SANTOLOCI, Prefazione, in ADAMO, Maltrattamento di animali, Roma, 2006, 7.
99 Tale valore, con particolare riferimento agli animali da compagnia, come tra breve si vedrà, viene espressamente menzionato e riconosciuto dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, recepita in Italia con la l. 4 novembre 2010, n. 201. Cfr., infra, Cap. III.
come autonomo bene giuridico di categoria, sembra serpeggiare come consapevolezza alla base di quel sentimento effettivamente tutelato dalle norme di cui si discute, tanto da rendere il sentimento stesso interpretabile in modo parzialmente diverso e più ampio rispetto al passato. Ai tempi dell’emanazione del codice Rocco, infatti, esso pareva ledibile principalmente attraverso condotte manifestamente crudeli o raccapriccianti capaci di offendere una compartecipazione di tipo soprattutto emotivo-sentimentalistico alla sorte dell’animale. Oggi, viceversa, in forza anche delle scoperte di matrice scientifica cui si faceva cenno, tale sentimento pare poggiare altresì sulla base di un oggettivo riconoscimento di creature complesse, dotate di dignità in quanto esseri viventi e portatrici di leggi biologiche, seppur peculiari, spesso simili alle nostre. Queste recenti consapevolezze che contraddistinguono il “nuovo sentimento per gli animali” fanno sì che questo stesso possa essere offeso non solo da manifestazioni di sguaiata brutalità nei loro confronti, ma anche ogniqualvolta il sacrificio della vita o del benessere dell’animale non appaia strettamente necessario per un fine umano considerato lecito. Ciò pare confermato dal fatto che, ad esempio, sia a oggi punibile in forza dell’art. 544-bis l’uccisione dell’animale <<senza necessità>>, quindi quell’uccisione che avvenga anche in maniera totalmente indolore purché in assenza di un motivo considerato apprezzabile o accettabile100 dal comune sentire. In ultima analisi, l’idea di “animale dotato di valore in sé”, pur non essendo assurta a bene giuridico di categoria all’interno del codice, poiché innegabilmente percepita nel sentire sociale, verrà verosimilmente a colorare almeno in parte il bene giuridico di categoria effettivamente ufficializzato e identificato sotto il nomen di <<sentimento per gli animali>>. Ciò da un lato eviterà i rischi che la consacrazione di un bene come “l’animale in sé” avrebbe
100 Sarebbe oggi, per esempio, punibile chi, non sapendo dove collocare il proprio cane durante il periodo estivo e volendo andare in vacanza, lo facesse sopprimere tramite un’iniezione letale e indolore. Una condotta di tal fatta, al contrario, non sarebbe stata incriminabile prima dell’entrata in vigore della novella del 2004 perché, come più sopra ricordato, la procurata morte del proprio animale veniva punita, a norma dell’art. 727 c.p. ante riforma, solo come circostanza aggravante del maltrattamento, laddove si fosse verificata in conseguenza di questo e in ragione, quindi, delle sofferenze senza dubbio atroci inflitte all’animale prima del decesso.
potuto implicare; dall’altro consentirà di effettuare, anche alla luce di questo valore percepito nel sentire sociale e solo indirettamente filtrato nel codice, un attento bilanciamento degli interessi umani e animali di volta in volta in gioco, onde verificare nel caso concreto se quel sentimento, così come descritto, sia stato o meno leso o posto in pericolo.
CAPITOLO III
GLI ANIMALI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA
SOMMARIO: 1. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA DEL
1987. - 2. IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1987: LA LEGGE N. 201 DEL 4 NOVEMBRE 2010. - 3. I NUOVI ARTT. 727-BIS E 733-BIS INTRODOTTI NEL CODICE PENALE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CE 2008/99 E 2009/123: CENNI. - 4. PROVVISORIE CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI BENI GIURIDICI TUTELATI.
1. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI