Il comma 1 del nuovo art. 9 bis del D.lgs. n. 39/2010 prevede che “tutte le informazioni
e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale'”.
Il revisore è quindi tenuto - anche a seguito della conclusione dell’incarico - a non divulgare le informazioni concernenti l’azienda sottoposta a revisione.
Uniche eccezioni a tale obbligo si verificano in caso di:
- accesso alle informazioni del revisore uscente da parte di un revisore/società di revisione subentrante;
- difesa in giudizio degli interessi professionali di un revisore; - controlli di qualità disposti dagli organismi competenti; - indagini da parte di organi professionali o di vigilanza.
I principali obblighi del revisore. Riservatezza e
segreto professionale
Il comma 2 dell’art. 9 bis prevede che i principi di riservatezza e segreto professionale debbano essere:
- elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob,
- adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
Per tale ragione, in data 20.11.2018 è stato adottato il "Codice dei principi di
deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti", applicabile agli incarichi relativi
agli esercizi d’impresa iniziati nel 2019, elaborato dalle associazioni professionali di commercialisti e revisori.
I principali obblighi del revisore. Riservatezza e
segreto professionale
I principali obblighi del revisore. Riservatezza e
segreto professionale
I principali obblighi del revisore. Riservatezza e
segreto professionale
Il revisore deve ispirarsi ai seguenti principi inseriti nel Codice:
- integrità: deve essere trasparente e onesto nelle relazioni professionali;
- obiettività: non avere pregiudizi o conflitti di interesse, né accettare indebite influenze di terzi che possano condizionarne il giudizio professionale;
- competenza professionale e diligenza: deve mantenere le conoscenze e le capacità professionali ad un livello tale da garantire competenza e professionalità nelle prestazioni, nonché agire con diligenza rispetto ai principi tecnici e professionali; - riservatezza: deve rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite
nell’ambito di una relazione professionale e non diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che sussista un diritto o un dovere, di fonte giuridica o professionale, di comunicarle;
- comportamento professionale: deve rispettare le norme ed evitare di porre in essere azioni che diano discredito all’attività di assurance.
I principali obblighi del revisore. Riservatezza e
segreto professionale
Il Codice è suddiviso in due parti:
I) nella prima sono definiti i principi deontologici fondamentali per i revisori sulla base di un quadro concettuale da applicare:
- nell’identificazione dei rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali, - nella valutazione della significatività dei rischi identificati,
- nell’individuazione delle misure di salvaguardia; I) nella seconda vengono:
- trattate le modalità di applicazione del quadro concettuale in determinate situazioni;
- forniti esempi di misure di salvaguardia che possono essere adeguate a fronteggiare i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali;
- descritte quelle situazioni per cui non sono disponibili misure di salvaguardia adeguate e le circostanze che devono essere evitate.
I principali obblighi del revisore. Riservatezza e
segreto professionale
Con particolare riferimento al principio dell’obiettività, nella sezione 280 al paragrafo 2, è sottolineato il requisito dell'indipendenza, trattato ed ampliato anche nel nuovo art. 10 del D.Lgs. 39/2010.
Il soggetto abilitato alla revisione deve essere indipendente dal cliente al quale presta il servizio, senza alcun coinvolgimento nei suoi processi decisionali.
Tale indipendenza deve sussistere in una duplice accezione ed essere:
- mentale, cioè tale da consentire l’espressione di un giudizio sul bilancio libero da condizionamenti;
- percepibile in quanto tale agli occhi del pubblico.
Il requisito deve essere garantito per tutta la durata dell’incarico, ossia durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in
in cui viene eseguita la revisione legale stessa.
La responsabilità civile del revisore. L’art. 15
D.Lg.s n. 39/2010
La responsabilità civile dei revisori, prima disciplinata dall’art. 2409-sexies c.c. e dall’art. 164 T.U.F. (Testo Unico Finanza), è contemplata dall’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010 che prevede al comma 1: “i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in
solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri”.
E’ stato introdotto il c.d. principio di responsabilità frazionata per cui “nei rapporti
interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato”.
Il comma 2 prevede che “il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno
collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato”.
Diversamente dal regime previgente, l’art. 15:
- non prevede un riferimento al grado di diligenza richiesto per evitare l’attribuzione di responsabilità, contrariamente ai vecchi artt. 2409-sexies c.c. e 164 T.U.F. che facevano espresso richiamo all’art. 2407 c.c. secondo cui “I sindaci devono
adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico”.
- “l’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di
cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato, emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento” (comma 3), mentre prima tale termine decorrevava dalla cessazione
dell’incarico (art. 2409-sexies, comma 3, c.c.).
La responsabilità civile del revisore. L’art. 15
D.Lg.s n. 39/2010
La responsabilità civile del revisore deriva da una negligenza professionale, ossia da un comportamento doloso o colposo che cagiona:
- errori nel giudizio;
- inadempienze tali da provocare un danno risarcibile. I presupposti della responsabilità civile sono:
1. l’inadempienza e/o la negligenza in relazione agli obblighi di legge; 2. l’omessa o non corretta applicazione dei principi di revisione;
3. il verificarsi di un danno;
4. la sussistenza del nesso causale, ossia il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o dell’errore del professionista.