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I principi fondamentali per gestire correttamente un piano di Welfare

Il piano di welfare aziendale è “l’insieme di somme, beni, prestazioni, opere e servizi che un’azienda sceglie di offrire per i propri dipendenti, all’interno di una politica di valorizzazione a cura dei loro bisogni sociali”.

Per comprendere al meglio come deve essere gestito un piano di welfare bisogna, innanzitutto, sapere che può essere:

- Volontario: promosso dal datore di lavoro per sua libera scelta, quindi non esigibile dai dipendenti;

- Obbligatorio: esigibile da parte dei dipendenti in quanto è parte di un accordo o contratto sindacale o presente nel regolamento aziendale.

Il welfare, poi, può essere rimborsabile o non rimborsabile: il primo offre la possibilità al datore di lavoro di rimborsare in busta paga delle spese sostenute dal dipendente, relative a educazione ed istruzione dei familiari, assistenza agli anziani, trasporto pubblico; il secondo, invece, si riferisce a beni, prestazioni, opere e servizi che devono essere riconosciuti direttamente, senza che il dipendente prenda parte allo scambio economico.

I commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 del TUIR elencano le somme, i beni, le prestazioni, le opere e i servizi che possono essere inseriti in un piano di welfare.

Tra queste vi sono:

73 Tale limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49, c.2, del Tuir.

74 Si intende una partecipazione attiva “bottom up”, ma è demandata la regolamentazione ai CCNL. Il limite è inteso al lordo della imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi a carico del lavoratore.

- Assistenza sanitaria integrativa: Non concorrono a formare il reddito: “a) […] i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”75. Enti, casse e società di mutuo soccorso che intervengono: per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie assicurate secondo i propri statuti e regolamenti; per coprire parte dei costi sostenuti dai cittadini per la fruizione delle prestazioni del SSN e per gli oneri relativi alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. Queste strutture hanno l’obbligo di utilizzare il 20% delle risorse destinate alle prestazioni sanitarie, per far fronte a prestazioni odontoiatriche, di assistenza ai soggetti non autosufficienti e/o temporaneamente inabilitati per malattia o infortunio76;

- Somministrazioni di vitto: mense aziendali, indennità sostituiva di mensa, servizio sostitutivo di mensa (buono pasto). Non concorrono a formare il reddito: “c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché́ quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità̀ sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”77;

- Servizi di trasporto collettivo: non concorrono a formare il reddito: “d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici”78;

- Servizi di trasporto pubblico anche interregionale: non concorrono a formare il reddito: “d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità̀ o a categorie di dipendenti dal

75 Art. 51, comma 2, lett. a, TUIR

76 Gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi fine assistenziale devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari di cui all’art. 2, d.m. 31 marzo 2008 e devono rinnovare annualmente l’iscrizione

77 Art. 51, comma 2, lett. c, TUIR 78 Art. 51, comma 2, lett. d, TUIR

datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità̀ a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”79. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per abbonamento ci si riferisce ad un titolo di trasporto che consente al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni su uno specifico percorso o sull’intera rete, in un periodo specificato80 (sono esclusi i titoli con limite orario e le carte di trasporto integrate). Specifica, inoltre, che per “servizi di trasporto pubblico” si intende qualsiasi servizio di trasporto di persone ad accesso generalizzato e che opera in modo continuativo. Non risulta rilevante che le somme erogate coprano interamente o no il costo dell’abbonamento;

- Oneri di utilità sociale: corsi di lingua straniera, informatica, videoteca, sportello servizi, palestre, circoli sportivi, ecc. Non concorrono a formare il reddito: “f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità̀ a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità̀ dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità̀ di cui al comma 1 dell’articolo 100”81. Per il datore di lavoro, le spese relative all’erogazione di queste prestazioni sono deducibili per il 5% dal reddito di impresa, solo nel caso in cui siano erogate volontariamente per atto liberale. Nel caso in cui, invece, l’erogazione delle misure di welfare sia prevista dal contratto o da un accordo o da regolamento aziendale, si applica l’art. 95 che consente la deducibilità totale dal reddito di impresa82;

- Servizi di educazione ed istruzione: asili nido, scuole materne e spese connesse, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio a favore di familiari, tasse universitarie, libri di testo, babysitter, ecc. Non concorrono a formare il reddito: “f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità̀ dei

79 Art. 51, comma 2, lett. d-bis, TUIR 80 Circ. 7 marzo 2008, n.19/E 81 Art. 52, comma 2, lett. f, TUIR

82 Tale disposizione è stata innovata dall’art. 1, comma 190, l. n. 208/2015 escludendo dal reddito le opere e i servizi con finalità sopra indicate non solo nel caso in cui fossero erogati volontariamente, ma anche quando riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali.

dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età̀ prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché́ per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”83. In caso di erogazione per atto liberale la deducibilità dell’IRES è limitata al 5‰ delle spese sostenute per prestazioni da lavoro dipendente, in caso contrario la deducibilità è totale

- Servizi di assistenza: non concorrono a formare il reddito: [...] “f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità̀ dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12”84. Per familiari e anziani si intendono i soggetti con almeno 75 anni di età85; con il termine non autosufficienti si indicano coloro che non sono in grado di compiere gli atti di vita quotidiana o coloro che necessitano di sorveglianza continua86. Le prestazioni vengono effettuale da terzi su incarico del datore di lavoro e le spese sostenute vengono rimborsate al lavoratore. Non è necessario che i rimborsi siano effettuati nel medesimo anno in cui sono state sostenute le spese;

- LTC e great disease: contributi e premi contro il rischio di non autosufficienza o gravi patologie. Non concorrono a formare il reddito: [...] “f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità̀ dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”87. Tali prestazioni vengono limitate, dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2019, n. 5/E, a contributi e premi versati per polizze long term care e dread disease;

83 Art. 51, comma 2, lett f-bis, TUIR 84 Art. 51, comma 2, lett. f-ter, TUIR

85 Circ. Agenzie delle Entrate, 15 giugno 2016, n. 28/E 86 Circ. Agenzie delle Entrate, 3 gennaio 2005, n. 2/E 87 Art. 51, comma 2, lett. f-quarter

- Previdenza complementare: non concorrono a formare il reddito:

o “[...] h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché́ le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità̀ a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestati dal datore di lavoro”; o “e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis”;

o “1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può̀ essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. [...] 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì̀ delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16”.

I contributi a carico del datore o del lavoratore riguardanti le forme di previdenza complementari, di cui alla L. n. 252/2005 e versati secondo le condizioni e nei limiti stabiliti dalla stessa, sono deducibili dal reddito da lavoro dipendente. I contributi versati per il finanziamento delle forme di pensione complementare da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori, sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% che deve essere versato dal datore di lavoro stesso. Le quote versate volontariamente dal lavoratore per forme pensionistiche complementari, non formano reddito da punto di vista fiscale ma risultano imponibili dal punto di vista complementare88;

- Spese sanitarie;

- Erogazioni in natura: “3. […] Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”89;

- Fringe benefit: si tratta di categorie di prestazioni che non hanno alcun minimo contenuto sociale e collettivo ma che costituiscono vantaggio economico. Il limite esente è di 258,23 euro.

o La prima categoria è rappresentata dall’auto in promiscuo90, che è caratterizzata da una base imponibile forfetaria calcolata nel 30% del costo chilometrico91;

o La seconda sono i prestiti a tasso agevolato92 e si tratta di concessioni di prestiti agevolati da parte di una banca o del datore di lavoro. Il 50% della differenza tra gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto o vigenti al temine di ciascun anno e gli interessi calcolati al tasso applicato sui prestiti è imponibile;

o Concessione alloggio93 è l’ultima categoria e i lavoratori possono beneficiare di concessione di fabbricati in locazione, uso e comodato. Risulta imponibile la differenza tra la rendita catastale e quanto versato dal dipendente o quanto trattenuto in capo al dipendente.

- Erogazione mediante titoli di legittimazione (buoni o voucher welfare): “3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può̀ avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. I voucher welfare o buoni welfare sono strumenti per le erogazioni di prestazioni di welfare e possono essere emessi in formato cartaceo ed elettronico che riporti un valore nominale. I voucher possono essere utilizzati dal datore di lavoro per un solo bene, opera o servizio tra quelli previsti e non possono essere utilizzati da una persona diversa dal titolare. Il

89 Art. 51, comma 3, TUIR. Ad oggi, il valore non deve superare 258,23 euro per non concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente. In caso contrario tutto l’importo diventa reddito, quindi soggetto ad imposizione contributiva e fiscale

90 Art. 51, comma 4, lett a

91 Il costo chilometrico è calcolato sulla base della tabella ACI con riferimento a 15 mila km 92 Art. 51, comma 4, lett. b.

buono welfare deve identificare il beneficiario, un solo bene (intero e non integrabile dal beneficiario con proprie risorse).

Possono essere beneficiari anche i familiari e tra questi rientrano quelli specificati dall’art. 12 dello stesso TUIR, che a sua volta rimanda all’art. 433 del codice civile. I familiari che possono usufruirne sono il coniuge non separato, i figli (naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali. La Circolare dell’Agenzia delle Entrare, inoltre, ha specificato che possono usufruirne anche se non a carico o non conviventi.

Un piano di welfare non può essere una controprestazione rispetto alle prestazioni di lavoro, ma può essere contenuto in accordi di II livello94, così da essere integralmente deducibile dal reddito di impresa.

Per la gestione di un piano di welfare, le aziende più piccole, solitamente, offrono servizi e prestazioni rimborsabili, in quanto di più semplice gestione e che non comportano ingenti investimenti. Quando la complessità del piano di welfare aumenta, le aziende preferiscono operare attraverso una piattaforma di welfare, ovvero una piattaforma informatica usata dai dipendenti e dalle aziende come supporto online, per la gestione dei servizi offerti. L’azienda, all’interno della piattaforma, riconosce un credito ai propri dipendenti che, a loro volta, potranno utilizzarlo per acquistare i vari servizi proposti. Ovviamente, il budget disponibile non è uguale per tutti i lavoratori, ma si differenzia in base al livello di inquadramento; in media, in Italia, la classe di dirigenza ha un budget di circa 2.522 €, fino ad arrivare alla classe operaia di circa 519 €.

2.5.1 Passaggi per attivare un piano di welfare

Vi sono molte opzioni per poter attivare un piano di welfare aziendale. Dal punto di vista procedurale, l’opzione più semplice è quella di attuare in modo unilaterale il piano. In questo modo, l’azienda può individuare un pacchetto di beni e servizi, da destinare ai propri dipendenti, in base alla coerenza e alla convenienza fiscale di tale scelta. La società, una volta eseguito questo primo passaggio, deve definire le regole di erogazione del pacchetto e comunicare ai suoi dipendenti l’avvio del piano. Nel caso in cui l’azienda abbia un sistema

strutturato di relazioni sindacali, tale processo apparentemente semplice, si complica in quanto è necessario rispettare alcuni vincoli stabiliti dall’accordo con le rappresentanze sindacali. Tale accordo potrebbe occuparsi solo di welfare aziendale oppure riconoscere ai dipendenti la facoltà di scegliere (per esempio: premi per incrementi di produttività) se ricevere beni e servizi in sostituzione a riconoscimenti economici. Nel primo caso, non sono necessarie formalità particolari; le parti, semplicemente, devono definire le varie caratteristiche dei beni e servizi riconosciuti ai lavoratori, le modalità di erogazione e le altre regole di funzionamento del piano. Questi sono i passaggi che devono essere compiuti e una volta firmato l’accordo, non ne servono di ulteriori. Nel secondo caso, invece, considerando la possibilità di scegliere tra due alternative, la progettazione del piano fa parte di un accordo più ampio e viene riconosciuto come possibile trattamento alternativo al premio di produttività ed i contenuti di tale intesa devono essere coerenti con la normativa stabilita dalla Legge di Stabilità 2016, riguardante l’applicazione del regime fiscale agevolato. L’accordo deve, in particolar modo, individuare i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che determinano la maturazione della retribuzione di risultato, le eventuali partecipazioni agli utili e il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’accordo redatto deve prevedere la possibilità per il lavoratore che ha maturato il premio, di rinunciare all’erogazione economica, convertendola in beni e servizi offerti dal piano di welfare. Una clausola potrebbe essere che, inizialmente, vengano definite le condizioni per la maturazione del premio di risultato e successivamente, ai lavoratori che lo hanno raggiunto, venga riconosciuto il diritto di rinunciare al premio economico, convertendo il valore in welfare. Diventa molto più complesso dal punto di vista procedurale, ma è più efficiente e richiesto dalle aziende in quanto consente, dal punto di vista fiscale, di ottenere un valore netto maggiore.

2.5.2 Welfarizzazione del premio di risultato e partecipazione agli utili

Con la legge di stabilità per il 2016, il singolo lavoratore ha la facoltà di convertire in modo totale o parziale il premio di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, in beni e servizi di welfare. Tali somme devono essere erogate in modo conforme al comma 182 dell’art. 1 della medesima legge e ai requisiti esplicitati dal d.l. 25 marzo 2016

riguardante la detassazione dei salari. Qualora il premio di risultato o le somme derivanti da partecipazione agli utili siano erogate in denaro, queste ultime vengono tassate del 10%. Le somme in prestazioni di welfare, se indicate ai commi 2 e 3 dell’art. 51 TUIR (come ad esempio sussidi concessi in occasione di rilevanti esigenze personali, vitto, mense organizzate direttamente dal datore di lavoro, ecc.), nel caso in cui vengano convertite, risultano escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente. Se, invece, si tratta di somme e valori presenti nel comma 4 dello stesso articolo (come ad esempio concessioni, auto in uso promiscuo, prestiti, ecc.) questi costituiscono reddito e sono soggetti a normali imposte. Le tassazioni agevolate, in precedenza dettagliate, si applicano fino ad un limite di importo complessivo di 3.000 euro, in caso di superamento, alla parte eccedente viene applicata la normale tassazione.

Il premio di risultato può essere convertito in prestazioni di welfare solo se sono verificate le condizioni sottostanti:

- premio erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (comma 187), depositati entro 30 gg dalla loro sottoscrizione presso ITL95 competente, unitamente a dichiarazione di conformità̀ alle diposizioni del d.l. 25 marzo 2016 (art. 5);

- corresponsione del premio subordinata ad incrementi di produttività̀, redditività̀, qualità̀, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il d.l. 25 marzo 2016 (comma 182);

- “diritto di opzione”, previsto dai contratti, con apposita clausola;

- nell’anno precedente quello di percezione delle somme, il lavoratore destinatario del premio e della conversione in welfare ha percepito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro96.

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