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A prescindere dalla natura degli strumenti da adottare, per la loro elaborazione esistono alcuni principi di base a cui ispirarsi, derivabili dal regime di tutela relativo ai rifugiati, dalle disposizioni a tutela dei diritti fondamentali, nonché dal diritto internazionale dell’ambiente. Essi offrono un sistema di riferimento sul quale basarsi, al fine di rendere gli auspicabili strumenti futuri capaci di garantire una tutela ed un trattamento dignitoso a coloro i quali sono e saranno colpiti dal fenomeno delle migrazioni climatiche. Nelle cornici di tutela attuali e vigenti, anche se inadatte ad assicurare protezione alla nostra categoria, sono infatti in realtà individuabili importanti spunti di ispirazione per la creazione di nuovi strumenti: un corpo di principi e talune disposizioni puntuali capaci di indirizzare sulla giusta via le fasi di negoziazione ed implementazione dei futuri strumenti di protezione.

In questo senso, nonostante l’ordinamento internazionale non sia attualmente pienamente in grado di dare risposte adeguate al fenomeno, può nondimeno fornire “una cornice universale atta a guidare lo sviluppo delle politiche [da intraprendere],

giacché sottolinea questioni che potrebbero essere [altrimenti] oscurate attraverso analisi di tipo puramente ambientale o economico399”. In altri termini, con l’adozione di

una human rights perspective, risulterebbe possibile spingere per la creazione di strumenti volti a proteggere al meglio i diritti degli individui colpiti. Appare opportuno partire dai principi fondamentali che informano e modellano l’ordinamento internazionale, quali umanità, dignità e cooperazione internazionale, senza i quali un’adeguata tutela sarebbe difficilmente ipotizzabile. Sono questi, infatti, i principi basilari sui quali dovrebbe erigersi ogni strategia volta ad affrontare gli spostamenti indotti dai cambiamenti climatici, a prescindere dalla natura dello strumento che si intende adottare. Accanto a questi, dotati di natura fondamentale e trasversale, importanti spunti possono anche essere tratti da alcune disposizioni specifiche relative al diritto dei rifugiati, come ad esempio l’elemento del well-founded fear (temere a ragione).

Così, in primo luogo, alla base di ogni tipo di strumento volto a tutelare i diritti fondamentali del singolo dovrebbero esservi, almeno in una visione di origine

399

MCADAM, Climate Change, Forced Migration, and International Law (op. cit.), p. 237 (traduzione dall’inglese ad opera dell’A.).

196 occidentale e, quindi, tendenzialmente universalista, il rispetto dell’umanità e della

dignità dei soggetti interessati. Tali principi sono, infatti, diventati parte integrante del sistema di valori delle società occidentali e, seppur in modo parziale, anche contesto del globale nel suo insieme. L’apertura di una breve parentesi riguardo a tale questione appare, quindi, doverosa: alla base di tale riflessione non vi è la convinzione che la visione dei diritti umani tipica del mondo occidentale sia superiore o migliore rispetto, ad esempio, a quelle di origine islamica o cinese. Ciò consisterebbe, infatti, ad avviso di chi scrive, in un grave errore intellettuale, suscettibile di creare attriti fra diverse culture e, in definitiva, capace di allontanare dal sistema internazionale non solo l’adozione di uno strumento di tutela per gli emigranti climatici forzati, ma, anche, di spingere verso una polarizzazione ideologica e culturale. Lungi da tale intento, la presente dissertazione si permette di adottare quale sistema normativo di riferimento quello occidentale, poiché solo esso ha, in un’ottica essenzialmente pragmatica, la possibilità e la forza di imporsi a livello internazionale. Ciò è dovuto, principalmente, al peso che gli Stati occidentali esercitano nella fase storica attuale sul sistema internazionale e, quindi, anche nei fori di negoziazione del diritto internazionale. Inoltre, a prescindere da ogni altra considerazione, pare innegabile che, al fine di garantire il benessere tanto delle collettività quanto dei singoli, sia necessario il rispetto della dignità umana e del principio di umanità400.

Pertanto, a latere di ogni considerazione di carattere generale o filosofico- giuridico, il presente studio ritiene che, al fine di affrontare al meglio il tema delle migrazioni forzate dai cambiamenti climatici, sia opportuno edificare il/i nuovo/i strumento/i di tutela nel rispetto di alcuni principi fondamentali, stabilitisi in modo chiaro in ambito internazionale. Questi sono il principio di umanità, la dignità umana e la cooperazione internazionale, definiti da McAdam overarching normative principles.

Primo fra questi, il principio di umanità si basa sul presupposto dell’esistenza di un’umanità condivisa da – e comune a – tutti. In questo senso, esisterebbe un obbligo internazionale di cooperazione e solidarietà che si colloca ben al di là dell’esistenza degli Stati e sarebbe, pertanto, universalmente applicabile, a prescindere dalla loro volontà. È evidente il carattere astratto ed ideale di tale principio, giacché la realtà dei

400 La stessa idea è, ad esempio, alla base del pensiero M. Gandhi, che, forse meglio di chiunque altro,

riesce ad esprimere l’importanza del principio di umanità, con chiare e semplice parole: “non vorrei

vivere in questo mondo, se non ha da essere un mondo uno”. Cfr. GANDHI, Antiche come le Montagne, Arnoldo Mondadori, Trento (Italia), 1987, p. 168.

197 fatti dimostra come i singoli Stati abbiano, in larga misura, il potere di ergersi al di

sopra di esso, in nome della difesa degli interessi nazionali e particolari. Tuttavia, l’idea di un’umanità condivisa svolge la funzione di un punto ideale verso il quale tendere, tanto nelle azioni individuali, quanto nelle politiche statali e internazionali.

Alcuni autori sottolineano come tale idea possa essere invocata come una fonte normativa di base sulla quale si ergono principi generali e trattati di diritto internazionale401. La Commissione di Diritto Internazionale, nel rapporto relativo al Progetto di Articoli sulla Protezione delle Persone in Caso di Disastri, ha descritto il principio come “la pietra angolare per la protezione delle persone nel diritto

internazionale, poiché esso pone la persona colpita al centro e riconosce l’importanza dei suoi diritti e bisogni402”. Gli stessi elementi sono, inoltre, riscontrabili nella

giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, a partire dal caso relativo al Canale di Corfù del 1949: in allora, la Corte affermò infatti che nel diritto internazionale sono incluse “elementari considerazioni di umanità403”. Dopodiché, tale impostazione è

sempre stata mantenuta, tanto che, nel 1996, in occasione del parere rilasciato con riguardo alla possibile illegittimità dell’utilizzo di armi nucleari, la Corte ha affermato che gli Stati devono rispettare i diritti necessari alla dignità della persona umana, a prescindere dall’aver aderito, o meno, a particolari trattati. Un tale comportamento sarebbe, quindi, d’obbligo, integrando “la normale condotta che ci si aspetta dagli

Stati404”. I diritti fondamentali costituiscono, quindi, “principi inderogabili di diritto internazionale consuetudinario” e “obbligazioni che hanno, essenzialmente, carattere

erga omnes405”.

401 Si veda Z

AGOR, Elementary Considerations of Humanity, in BANNELIER, T. CHRISTAKIS e S. HEATHCOTE (a cura di), The ICJ and the Evolution of International Law: The Enduring Impact of the

Corfu Channel Case, Routledge, Taylor & Francis Group, 2012, ANU College of Law Research, paper

nr. 12-19; OXMAN, Human Rights and the United Nations Convention on the Law of the Sea, in CHARNEY, ANTON e O’CONNEL (a cura di), Politics, Values and Functions: International Law in the 21st

Century: Essays in Honor of Professor Louis Henkin, Kluwer International Law, 1997; BELLOCCI e PASSAGLIA, La dignità dell’uomo quale principio costituzionale, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Roma, 30 settembre – 1 ottobre 2007, (reperibile in rete).

402 ILC, Report on the Work of its Sixty-Second Session (3 May – 4 June and 5 July – 6 August 2010), UN

Doc. A/65/10, par. 310.

403 CIG, Corfu Channel Case (UK c. Albania), 1949, I.C.J Rep 4, par. 22.

404 CIG, Parere consultivo sulla legalità della minaccia o uso delle armi nucleari, I.C.J. Reports 1996, p.

226, p.to. 79.

405

JORGENSEN, The Responsibility of States for International Crimes, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 128 (traduzione dall’inglese ad opera dell’A.).

198 Come si può notare, la portata del principio di umanità quale fonte giuridica è

potenzialmente vastissima. Se così interpretato, esso sarebbe alla base di ogni altro diritto, in modo molto simile a quanto avviene con riferimento alla dignità umana. Ovviamente, legati a tale portata universale, esistono dei limiti manifesti. Infatti, proprio per la sua natura essenzialmente astratta ed ideale, il principio di umanità tende a diventare molto “sfumato” quando si va ad indagare sulla sua applicabilità concreta, nonché sul suo significato in termini di effettività. Quello dell’umanità consiste, quindi, in un principio generale di diritto internazionale che obbliga, sì, gli Stati al rispetto dei diritti fondamentali della persona, ma che, nella sua applicazione pratica, tende ad incontrare significativi ostacoli. Del resto, sarebbe errato sostenere che, in suo nome, i soggetti di diritto internazionale sottostiano ad un rigido regime normativo incentrato sulla tutela dei diritti dell’individuo. Infatti, ragioni di “realpolitik”, ovvero di interesse nazionale, impediscono una sua effettiva applicazione in un numero consistente di Stati e casi. Nonostante ciò, nell’elaborazione di uno strumento di tutela per i migranti forzati climatici, sembra fondamentale basarsi su di esso e tendere alla maggiore “umanizzazione” possibile.

Un secondo e del tutto complementare principio centrale da tenere in considerazione è quello di dignità umana, per certi versi estremamente simile, se non del tutto sovrapponibile, a quello di umanità. La dignità umana è, spesso, identificabile con i diritti umani in sé, giacché si presuppone che, senza il rispetto della prima, i secondi non possano essere esercitati. Essa si pone, addirittura, a fondamento stesso dei secondi (così come sostenuto, ad esempio, dalla Commissione di Diritto Internazionale406) ed è considerata un elemento innato all’essere umano, esistente ancor prima dell’instaurazione di qualsivoglia ordinamento giuridico. Con essa, si riconosce ad ogni singolo individuo un valore intrinseco, che va inderogabilmente riconosciuto e rispettato. Quindi, da una simile prospettiva, con riferimento al rapporto fra individuo e Stato, potrebbe addirittura essere possibile concludere che “è [quest’ultimo] ad esistere

per l’interesse dell’essere umano e non viceversa407”.

406 ILC, Fifth Report on The Expulsions of Aliens by Mr Maurice Kamto, Special Rapporteur, 61st

Session, UN Doc A/CN.4/611, 27 Marzo 2009, par. 69: “In qualità di principio che sta alla base di tutti i

diritti umani, la dignità è, al tempo stesso, giustificazione e principio di riferimento entro cui gli altri diritti sono forgiati. In quanto fondamento etico e filosofico dei diritti fondamentali, il principio del rispetto della dignità umana fornisce le basi per ogni altro diritto individuale”.

407

MCCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, European Journal of International Law, nr. 19, 2008, p. 679.