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PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’: LA FAMIGLIA, LA SOCIETA’ CIVILE, LO

STATO

Considerazioni introduttive

In conclusione del precedente capitolo, si è individuato nella teoria hegeliana dell’eticità il superamento dell’individualismo e l’elevazione del particolare all’universale: in questo modo si è ritenuto di poter fondare validamente il principio di sussidiarietà all’interno dello Stato moderno.

Pertanto, nel presente capitolo si intende applicare le categorie dogmatico-concettuali, derivanti dalla dottrina dell’eticità di Hegel, per dimostrare, secondo criteri di rigore scientifico, l’intrinseca razionalità dei principali istituti etico-politici esistenti nell’ordinamento costituzionale positivo.

Precisamente, si vuole illustrare il divenire progressivo dell’idea di libertà all’interno della famiglia, dei corpi intermedi, delle formazioni presenti nella società civile, arrivando, infine, alla formulazione del principio della rappresentanza politico-nazionale ai sensi dell’art. 67 Cost., dove si perfeziona il processo di sublimazione ad bonum

commune rei publicae.

Oltre a quanto è stato indicato nell’introduzione in relazione alla scelta di ispirarsi alla filosofia giuridica di Hegel per dimostrare la tesi di questo lavoro, giova ricordare quanto

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Solari sostenesse sul pensiero di questo filosofo, stilando nel gennaio del 1924 la presentazione di un libro su Hegel, scritto dal proprio allievo Passerin d’Entrèves.

Come il maestro di quest’ultimo, anche noi avvertiamo con una certa intensità l’esigenza intellettuale di “superare il

dissidio tra la concezione kantiana della libertà intesa come espressione della personalità morale dell’uomo, e il concetto della libertà oggettiva che si attua e si concreta nella Società e nello Stato, concetto che fu la ragione profonda della speculazione postkantiana nelle sue applicazioni al problema del diritto e dello Stato” 1.

Le motivazioni di questa nostra piena adesione al pensiero del giurista torinese discendono dalla presa di consapevolezza che, come dichiarava già lo stesso Solari, anche “oggi come ai tempi di Hegel, la questione della

libertà, del modo di intenderla, di attuarla negli ordinamenti politici è ritornata viva e attuale” 2.

Specificatamente, si ritiene che la funzione, che la dottrina giuridica di Hegel possa assolvere nel tempo presente, non sia tanto quella di rappresentare un modello statico di filosofia sistematica e onnicomprensiva3, quanto, piuttosto, quella di profilarsi “come <<una vasta, organica

sistematica razionale>>” 4, la quale consenta di attribuire un’importanza rilevante “<<alla complessa struttura

dinamica dell’esperienza, di cogliere sempre più profondamente le leggi di continuità e di sviluppo della vita>>” 5.

1 A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit.,

p. 5.

2 Idem, p. 6.

3 N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 149.

4 Ibidem. 5 Ibidem.

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Alla luce di tali considerazioni, si condivide, ritenendolo estremamente attuale, quanto sostiene uno studioso di Hegel - le cui parole sono riportate fedelmente da Bobbio - secondo il quale: “<<Il più profondo motivo del pensiero

contemporaneo […] non consiste nell’esigenza della costruzione di un sistema metafisicamente chiuso, ma in quella della definizione degli assi razionali che sottostanno alla varietà di direzioni, di oggetti, di metodi del sapere, affinché questo acquisti in tale coscienza la sua piena libertà ed efficacia teoretica>>” 6.

Proprio perché si aderisce alla dottrina di Hegel, si vuole affermare realmente - non in termini ipotetici - “la

costitutività della ragione rispetto ai fenomeni [politici]” 7, ritenendo che l’idea di libertà non li trascenda, quasi che il mondo morale rimanesse al di là di essi, ma, invece, si concretizzi nelle istituzioni sociali disciplinate dall’ordinamento costituzionale vigente, diventando l’etica vivente di un popolo concepito, unitariamente, come una totalità organica e una nazione.

Forse, non è del tutto fuori luogo constatare che nella modernità - rotta l’unità della fede cristiana, in mancanza di un unico principio religioso come base comune e universale per tutti gli uomini8 - la verità “è il possesso, dice Hegel, di

un popolo libero che s’innalza a nazione ed infine

6 Ibidem: in questo punto della propria opera, Bobbio afferma di riportare alcuni passi di un articolo scritto da Antonio Banfi nel 1931 sulla rivista “La cultura”, dal titolo significativo “Rinascita

hegeliana?”.

7 A. MATTIONI - F. FARDELLA, op. cit., p. 255.

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raggiunge la sua forma più alta e perfetta organizzandosi a Stato” 9.

Applicando le categorie concettuali, derivanti dalla dottrina giuridica hegeliana, ad alcuni istituti etico-politici esistenti nell’ordinamento costituzionale italiano, dapprima si inizierà ad esaminare la famiglia, come disciplinata dagli artt. 29-30-31 Cost., concentrando successivamente la nostra analisi sulle formazioni sociali della società civile, considerate nel loro complesso ai sensi degli artt. 2-118, ult. c., Cost., ed, infine, si studierà il principio della rappresentanza politica sancito dall’art. 67 della Carta costituzionale.

Paragrafo I La famiglia

In base a quanto è stato indicato nell’introduzione del presente lavoro, per sussidiarietà si intende il “principio dialettico”, immanente nel diritto positivo, che regola il divenire della libertà a partire dalla famiglia, passando attraverso la società civile, fino a culminare nella rappresentanza politica, secondo una concezione organica dello Stato, come cercheremo di dimostrare.

Quale prima manifestazione del principio di sussidiarietà orizzontale nella Costituzione vigente, l’istituto etico della famiglia è il momento iniziale dello sviluppo concettuale dell’idea di libertà, dove, per la prima volta, il particolare è elevato all’universale, concretizzandosi in un’unità spirituale fondata su un sentimento di amore reciproco fra i coniugi, suggellata dal vincolo matrimoniale.

9 A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit.,

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Essa è la forma immediata e naturale10, attraverso la quale si manifesta il progresso speculativo dello spirito oggettivo11 e nella quale “è per la prima volta superato

l’individualismo, in nome di una realtà più alta del singolo”

12.

Si condivide la critica che Hegel muove alla teoria di Kant, il quale vorrebbe fondare il matrimonio su un contratto13. Il primo dice espressamente che: “Unter den Begriff vom

Vertrag kann daher die Ehe nicht subsumiert werden” 14. Hegel censura “la turpitudine (commessa da Kant)” 15, consistente nella trasposizione delle categorie contrattualistiche in una sfera, quale è quella del matrimonio, avente una natura intrinsecamente diversa e assiologicamente più elevata rispetto alle determinazioni concettuali derivanti dalla tradizione de iure privatorum.

10 N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte II, p. 93: “La famiglia

implica un momento naturale perché ha la sua base nella differenza dei sessi: essa è, dal punto di vista del diritto, una sola persona”.

11 V. supra dove si dice che cosa Hegel intenda con l’espressione “spirito oggettivo”: egli vuole riferirsi alla libertà che si realizza nelle istituzioni etico-politiche di un determinato popolo, storicamente esistenti e previste dall’ordinamento giuridico dello Stato.

12 A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit.,

p. 75.

13 I. KANT, Die Metaphysik cit., Dritter Abschnitt. Von dem auf

dingliche Art persönlichen Recht, Des Rechts der häuslichen Gesellschaft erster Titel: Das Eherecht, § 24.

14 G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 178: “Sotto

il concetto di contratto, pertanto, non può essere sussunto il matrimonio”; lo stesso concetto è ripreso da Hegel anche a p. 310 della medesima op. cit.

15 A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit.,

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Giova osservare che il rapporto familiare è proprio l’ambito nel quale il punto di vista negoziale - che caratterizza la personalità autonoma colta nella sua singolarità, come si è visto precedentemente a proposito della fase del diritto astratto16 - è “per la prima volta abbandonato e annullato”

17.

Proprio questo aspetto, assunto dalla società coniugale all’interno dell’ordinamento costituzionale, dimostra l’esistenza di una profonda dicotomia - che nella filosofia giuridica hegeliana assume un profondo valore assiologico - fra la categoria del “privato” e quella del “pubblico”: la prima indica il momento negativo della decadenza dell’universale nel particolarismo individualistico, mentre la seconda rappresenta sempre il momento etico-positivo in cui il particolare s’innalza ad bonum commune 18.

Questa concezione, che confuta il significato negoziale del matrimonio, è diffusa anche tra i padri costituenti che hanno scritto la Carta costituzionale.

Ad esempio, l’on. Condorelli osserva che la famiglia non è una società, ma è una comunità, dal momento che “<< (…)

la società ha una base volontaria o contrattuale; la comunità invece ha una propria base naturale … (…)>>”

19.

16 V. supra dove si parla del diritto astratto in Hegel.

17 A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit.,

p. 75.

18 N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 86.

19 La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori

preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino del Segretariato generale della Camera dei Deputati, con

prefazione di Vittorio Emanuele Orlando, p. 68, in

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Anche l’on. Tupini precisa che le dizioni “<<società>>”

20 e “<<naturale>>” 21, accolte dalla Costituzione all’art. 29, equivalgono, rispettivamente, a “<<comunità>>” 22, la prima, a “<<originario>>” 23 e a “<<di diritto

naturale>>” 24, la seconda.

Nel medesimo senso, il relatore on. Corsanego afferma l’importanza di sottolineare che la famiglia è titolare di diritti originari e preesistenti, ai quali “<<lo Stato non deve

fare altro che dar loro l’efficace protezione giuridica>>”

25.

Inoltre, l’on. Mortati dichiara che la definizione costituzionale di famiglia, come “società naturale”, ha un carattere essenzialmente normativo, dal momento che con tale espressione semantica si intende attribuire all’istituto familiare “<<una sua autonomia originaria, destinata a

circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione>>” 26.

Sempre in ambito giuspubblicistico, anche un orientamento dottrinale più recente non identifica l’istituto del matrimonio, attraverso cui si costituisce la famiglia, con un negozio giuridico vero e proprio, ma lo assimila soltanto ad una “figura genericamente contrattuale” 27.

20 Ibidem. 21 Ibidem. 22 Ibidem. 23 Ibidem. 24 Ibidem. 25 Ibidem. 26 Ibidem.

27 G. BERTI, Principi del diritto e sussidiarietà, in Quaderni

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè,

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In termini ancora più radicali, ricusando l’adesione a qualsiasi schema interpretativo contrattualistico, in ambito politologico un altro indirizzo di pensiero vede nel matrimonio un’autentica forma primordiale di organizzazione politica incentrata sulla fedeltà, che si differenzia nettamente da un rapporto obbligatorio di diritto privato.

A tale proposito, Miglio scrive che: “Uno dei segni che

testimoniano il fatto che l’aggregazione familiare fosse originariamente un’aggregazione politica, lo si rileva dal fatto che tra il maschio e la femmina che si accoppiano, in tutti gli ordinamenti istituzionali, si presuppone o si crea un rapporto di fedeltà” 28.

Quest’autore prosegue dicendo che come nel rapporto matrimoniale, “anche dove non è considerato un

sacramento” 29, si promette “di rimanere fedeli nella buona

e nella cattiva sorte” 30, così anche in un rapporto di obbligazione politica, in modo analogo, si esige un’adesione incondizionata da parte di colui che decide di aderire ad un partito o a un movimento politico31.

Tuttavia, una parte della dottrina giuridica esclude la possibilità di individuare un insieme di diritti spettanti alla famiglia, in quanto soggetto autonomo rispetto ai singoli componenti che ne fanno parte32.

28 G. MIGLIO, Lezioni di politica. II. Scienza della politica, il Mulino, Bologna, 2011, p. 177.

29 Ibidem. 30 Ibidem. 31 Ibidem.

32 M. BESSONE, Rapporti etico-sociali, in Commentario della

Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1976, artt.

29-34, p. 25; L. MENGONI, La famiglia nell’ordinamento giuridico

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Secondo questa impostazione, le “ragioni” della famiglia mancherebbero di autonomia rispetto alle “ragioni” individuali e, dunque, andrebbe respinta “ogni tendenza ad

una entificazione della famiglia, la quale non può essere intesa né come persona giuridica né come autonomo soggetto di diritti” 33.

Ciononostante, aderiamo a una diversa interpretazione che, nel corso del tempo, ha avallato visioni pubblicistiche e superindividuali della famiglia, ravvisandone una soggettività privata di diritto costituzionale, ovvero un ordinamento giuridico autonomo rispetto ai membri di essa34.

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che la famiglia, in quanto è l’inizio di un complesso processo di realizzazione speculativa dell’idea di libertà all’interno del diritto positivo esistente, implichi necessariamente la sussistenza di alcuni istituti etico-giuridici che attestano, in termini concettuali, il superamento di quell’arbitrio osservato nell’analisi del diritto privato e della moralità, svolta nelle parti precedenti di questo lavoro.

Il nostro intento è dimostrare come, da un punto di vista logico-giuridico, la famiglia racchiuda in sé determinati istituti etici, i quali si caratterizzano per avere un valore

dell’Università Cattolica su La coscienza contemporanea tra <<pubblico>> e <<privato>>: la famiglia crocevia della tensione,

Vita e Pensiero, Milano, 1979, pp. 268 ss.

33 P. PERLINGIERI, Commento alla Costituzione Italiana, Edizioni

Scientifiche Italiane, Napoli, 1997, art. 29, p. 190.

34 P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana,

Cedam, Padova, 1953, pp. 14 ss; C. GRASSETTI, Famiglia (Diritto

privato), in Novissimo digesto italiano, VII, Utet, Torino, 1961, p.

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edificante socialmente e orientato teleologicamente alla sublimazione del particolare nell’universale.

Precisamente, essi corrispondono al trinomio hegeliano: A)

die Ehe, B) das Vermögen der Familie, C) die Erziehung der Kinder 35.

Α) Incominciando dall’analisi del primo, ossia il

matrimonio, quest’ultimo è in sé, oggettivamente, un atto di liberazione, attraverso il quale viene manifestato il libero consenso a costituire un’unica persona morale e ad entrare in essa, rinunciando alla propria singolare individualità36. In conseguenza di ciò, l’uomo, nell’adempimento dei doveri che lo stato di famiglia comporta, raggiunge il primo grado della sua libertà.

La relazione coniugale ha una dimensione profondamente etica, dal momento che, in essa, da un lato, l’impulso naturale è destinato ad estinguersi proprio nel suo appagamento, dall’altro lato, invece, il vincolo spirituale, teso a realizzare una comunione basata sulla fedeltà reciproca, si afferma come qualcosa di tendenzialmente indissolubile, innalzandosi al di sopra dell’accidentalità transeunte e temporanea delle passioni37.

Ciò significa che, mentre l’obbligazione contrattuale è legata all’immediatezza, in modo tale che quanto più breve sia il lasso di tempo trascorso dalla sua stipulazione, “tanto

più il contratto-scambio funziona” 38, invece, il rapporto matrimoniale, che è assimilabile a un rapporto di

35 A) il matrimonio, B) il patrimonio della famiglia, C) l’educazione

dei figli.

36 G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 308.

37 Idem, p. 310.

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obbligazione politica inteso lato sensu 39, non è concepibile concettualmente come se fosse un rapporto ad tempus 40. Dunque, il matrimonio è un atto al quale è attribuibile una profonda valenza sociale ed istituzionale.

Il radicamento del matrimonio nei rapporti etico-sociali dei valori costituzionali implica che la formazione del vincolo non possa ridursi ad una vicenda privata, intimistica e sentimentale dei nubendi, ma, piuttosto, esiga l’assunzione di un carattere solenne, attraverso un riconoscimento pubblico da parte dell’autorità statuale e dell’intera comunità civile41.

Alla luce di queste considerazioni, è plausibile ritenere che gli aspetti sensibili, attinenti alla vitalità naturale, siano soltanto conseguenze possibili, ma non necessarie, che non identificano il nucleo concettuale all’interno del quale si radica il significato etico della relazione coniugale: pertanto, quest’ultima può realizzarsi in modo pieno pur esaurendosi, unicamente, nell’amore fedele e nell’assistenza reciproca fra marito e moglie42.

Quanto appena detto implica, evidentemente, che il matrimonio non abbia per scopo essenziale il remedium

concupiscentiae, essendo, piuttosto, eticamente finalizzato

alla costituzione di una stabile e permanente “comunione di

vita <<spirituale e materiale>>, tra i coniugi” 43.

Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene che il matrimonio sia l’istituto etico-giuridico che definisce

39 Ibidem. 40 Ibidem.

41 Sul carattere pubblicistico del matrimonio, G.W.F. HEGEL,

Grundlinien der Philosophie cit., p. 312.

42 Ibidem.

43 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato,

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l’“essenza” della famiglia all’interno della Costituzione, fondamento della sua ragione d’essere, tanto che la famiglia e il matrimonio possono essere considerati unum et idem. Dunque, come è stato anticipato all’inizio di questo paragrafo, si deduce che il radicamento dell’istituto matrimoniale nell’ambito della comunità familiare, in quanto principio fondativo di quest’ultima, implichi la negazione della natura contrattuale e negoziale della società coniugale stessa.

Condividendo l’orientamento di una certa dottrina secondo la quale la tutela costituzionale è riservata “alla società

naturale fondata sul matrimonio e non alla società naturale tout court” 44, riteniamo che il riferimento al matrimonio acquisti un valore assoluto di difesa dell’istituzione familiare, tale da consentire la negazione di qualsiasi forma di tutela alle libere unioni, confinando la libera convivenza nella sola tolleranza e nella sua irrilevanza giuridica, “sul

presupposto dell’esclusività del riferimento alla famiglia legittima operato dall’art. 29 Cost. e sull’inadeguatezza di un generico richiamo all’art. 2 Cost.” 45.

Sebbene una diversa dottrina, pur riconoscendo una situazione costituzionale di privilegio alla famiglia legittima, consideri indefettibile la tutela offerta alle convivenze more uxorio dall’art. 2 Cost., “quali formazioni

44 P. PERLINGIERI, Commento cit., p. 190.

45 Ibidem. C. GRASSETTI, Diritto di famiglia, in Digesto delle

discipline privatistiche, Sezione civile, VI, Utet, Torino, 1990, p.

194; A. TRABUCCHI, Morte della famiglia o famiglie senza

famiglia?, in Rivista di diritto civile, Cedam, Padova,1988, passim.

Sull’interpretazione dell’art. 2 Cost. come norma che riconosce ogni forma di aggregazione umana e non solo quelle tipiche riconosciute esplicitamente dalla Costituzione, v. E. ROSSI, Le formazioni

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sociali astrattamente idonee a svolgere quella funzione di luogo di affetti per lo sviluppo e la tutela del valore della persona” 46, ciononostante, ribadiamo la nostra posizione, che si allinea con un altro indirizzo interpretativo più recente.

Quest’ultimo afferma, in termini condivisibili, che il consorzio familiare non fondato sul matrimonio - pur essendo astrattamente sussumibile nella nozione di “formazione sociale” dell’art. 2 Cost. - in ogni caso, non possa trovare tutela e garanzia in questa ultima disposizione, dal momento che tale norma non enuncia il “riconoscimento” delle formazioni stesse, né indica lo statuto di esse, affidando, piuttosto, al legislatore ordinario il compito di definirlo e di indentificare quali siano le formazioni sociali meritevoli di tutela47.

B) Affrontando lo studio del patrimonio, si pensa che proprio il significato etico-sociale del matrimonio implichi la necessità che la famiglia disponga di adeguate e consistenti risorse economiche, ritenute necessarie al fine di garantire una vita familiare che sia libera e dignitosa48, senza le quali non potrebbe realizzarsi l’elevazione del particolare all’universale, ma si ritornerebbe al bellum

omnium contra omnes dello stato di natura di Hobbes.

46 P. PERLINGIERI, Commento cit., p. 191; M. BESSONE,

Rapporti cit., passim.

47 A.M. SANDULLI, Art. 29, in Commentario al diritto italiano

della famiglia, diretto da G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI, I,

Cedam, Padova, 1993, p.18.

48 In relazione a tale tematica, si veda l’art. 36, 1° c., Cost., dove è

affermato il principio della retribuzione proporzionale e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, anche in relazione al principio di eguaglianza in senso sostanziale sancito dall’art. 3, 2° c., Cost.

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Come risulta dall’interpretazione del dato positivo, le

“misure economiche” 49 e le “altre provvidenze” 50

sembrano incidere non solo sul quomodo, cioè sullo svolgimento modale e temporale del rapporto coniugale, ma anche sull’an, cioè sulla sua stessa nascita, dal momento che la norma costituzionale dell’art. 31 si riferisce espressamente alla “formazione” 51 della famiglia, ossia al

momento della sua costituzione che coincide con il matrimonio52.

In base a quest’ultima disposizione normativa, si ritiene che il patrimonio della società coniugale non possa essere concepito in termini strettamente giuridico-formali, ossia come l’insieme dei rapporti attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad una persona fisica o giuridica: se l’espressione “patrimonio” fosse intesa in questo senso civilistico, conseguentemente, qualunque persona sarebbe titolare di un patrimonio, anche se avesse soltanto, o prevalentemente, debiti, dal momento che sarebbe, quanto meno, il soggetto passivo di uno o più rapporti giuridici53.

Invece, ai fini del nostro lavoro si pensa che sia più opportuno accogliere una nozione appartenente al senso comune e sostanziale di patrimonio, derivante dall’osservazione della realtà economica, secondo la quale

“solo una persona che ha beni possiede un patrimonio” 54.

49 Art. 31 Cost. 50 Ibidem. 51 Ibidem.

52 V. supra il precedente punto A) dove si dice che la famiglia e il

matrimonio sono unum et idem.

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