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Problema della tutela dei diritti fondamen tal

Ordinamento Unione Europea

1.2.3 Problema della tutela dei diritti fondamen tal

L’art. 51 pgf.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce il campo di applicazione della Carta: essa si applica a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell’Unione Europea. Ma la Carta non `e la sola fonte a cui fa riferimento la Corte di giustizia, anche altri trattati vengono presi in considerazione, cos`ı come la Convenzione

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M.Lugato, Diritto alla tutela giurisdizionale, sanzioni individuali contro il terrorismo internazionale e giudici dell’Unione Europea in La legislazione penale, 2012, fasc. 2, pagg. 415-438

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert`a fonda- mentali, la Convenzione di Ginevra del 1951, e i diritti fondamentali delle tradizioni comuni degli stati membri.99 L’art 6 del Trattato di

Lisbona richiama i principi di libert`a e i diritti sanciti dalla Carta UE, dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni.

Il rispetto dei diritti umani `e una condizione per l’ammissione nel- l’Unione europea, e una condizione per la permanenza dello Stato nel- l’UE. Il principio di protezione dei diritti fondamentali vale anche nel- l’ambito della politica estera e di sicurezza comune, trova applicazione in materia di sanzioni, permette ricorsi per valutare la legittimit`a delle misure di attuazione delle sanzioni e rileva per il diritto al risarcimento del danno conseguente all’applicazione delle stesse.100

Secondo il trattato di Lisbona, la Corte di giustizia non `e compe- tente a pronunciarsi nel settore della PESC (articolo 24 del trattato sull’UE). Esistono per`o due eccezioni, una relativa al controllo del ri- spetto delle attribuzioni delle istituzioni europee sull’attuazione della PESC, l’altra attinente alle decisioni relative alle sanzioni contro gli in- dividui. Per quanto riguardagli atti adottati sulla base di disposizioni

relative alla politica estera e di sicurezza comune `e la natura individua- le degli atti che d`a accesso, ai sensi degli articoli 275, secondo comma TFUE, e 263, quarto comma, TFUE, ai giudici dell’Unione. 101

99http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU 2.1.2.pdf 100

A.Ciampi, Sanzioni del Consiglio di sicurezza e diritti umani, Milano, 2007, pagg. 234-235

101paragrafo 57 sentenza della Corte (grande sezione) del 23 aprile 2013 cause

Nei casi Causa C-354/04 P. Gestoras Pro Amnist´ıa e altri contro Consiglio delˇlUnione europea e Segi e altri contro Consiglio dell’Unio- ne europea, i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’iscrizione dei loro nominativi nell’elenco dei sospet- ti terroristi della posizione comune 2001/931/PESC. Il tribunale si `e dichiarato incompetente ad esaminare le domande e la Corte di Giu- stizia ha confermato il disposto del Tribunale. L’art. 6 n 2 TUE sulla garanzia dei diritti fondamentali non si poteva applicare al caso di spe- cie in quanto l’art 46 d) non attribuiva alcuna competenza alla Corte di giustizia.102 Vi era chiaramente una lacuna nel sistema di tutela

giurisdizionale. Nel caso OMPI103, in base all’art.1 n.4 della posizione

comune 2001/931 e all’art. 2 n.4 del regolamento 2580/2001 il Consiglio dell’Unione Europea ha inserito l’ente nelle liste autonome dell’Unio- ne europea. La sussistenza delle prove o degli indizi seri e credibili `e da rimandarsi alle autorit`a nazionali, quanto invece all’opportunit`a dell’iscrizione il potere discrezionale `e in capo al Consiglio. I giudici dell’Unione per`o non sono tenuti ad astenersi dal controllo dell’inter- pretazione dei dati da parte dell’istituzione. Il tribunale di primo grado ha riconosciuto la sua competenza a pronunciarsi, in quanto le sanzioni in esame non erano in attuazione delle risoluzioni ONU, ma autonome. I giudici hanno distinto tra misure comunitarie di recepimento delle

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A.Ciampi, Sanzioni del Consiglio di sicurezza e diritti umani, Milano, 2007, pagg. 238-240

103Orgnizzazione dei Modjahedines del popolo dell’Iran, inserita nell’elenco della

risoluzioni ONU e misure comunitarie discrezionali. Nel caso OMPI le liste erano il frutto di un lavoro elaborato di cooperazione tra stati membri e istituzioni UE , questa vicenda mostra la possibilit`a, quan- do si tratta di sanzioni autonome104, di garantire una effettiva tutela

dei diritti fondamentali nell’Unione europea. I principi fondamentali dell’ordinamento comunitario devono essere rispettati in quanto non trattandosi di una competenza vincolata, la Comunit`a dispone di un potere discrezionale. In particolare rilevano l’obbligo di motivazione (deve essere data comunicazione dell’iscrizione alle parti interessate); il diritto di far valere le proprie ragioni; il diritto a un rimedio giurisdizio- nale. Le garanzie dovevano essere prese in considerazione nell’ambito del regolamento 2580/2001 che stabilisce il congelamento dei fondi di un elenco di persone, gruppi ed entit`a. Il tribunale accerta la violazione del diritto di difesa in quanto la parte non `e stata informata dell’apertura delle indagini a suo carico da parte delle autorit`a francesi, di conse- guenza non ha potuto presentare le sue osservazioni. Inoltre il rifiuto delle autorit`a francesi di presentare gli elementi del fascicolo al giudice comunitario ha determinato la violazione del diritto fondamentale a un controllo giurisdizionale effettivo.105

A seguito dell’attuazione del Trattato di Lisbona, si sono avuti cam- biamenti rilevanti per ci`o che attiene la tutela dei diritti fondamenta-

104ris. 1373 (2001) del CdS ONU, attribuisce un potere discrezionale sulla

formazione delle black-list

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A.Ciampi, Le garanzie processuali nell’Unione Europea in F.Salerno (a cu- ra di ) Sanzioni “individuali” del consiglio di sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Milano, 2010, pagg. 109-115

li nell’Unione europea, innanzitutto `e stato attribuito valore giuridi- co alla Carta di Nizza del 2000 adesso denominata Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Inoltre per quanto riguarda la nostra materia di studio pi`u da vicino, `e stata stabilito che in materia di sanzioni nei confronti di individui ed entit`a `e sempre esperibile il ricorso ai giudici dell’Unione. Questo ha portato in tempi recenti anche a pronunce sul risarcimento del danno da listing.106 Si pu`o affermare che l’evoluzione del diritto UE e delle pronunce del giudici porti a una valutazione pi`u seria dei diritti dei sospetti terroristi.

1.3

Terza sezione