NEOFORMALISMO NEI CONTRATTI DI CREDITO
3. Problemi ed aspetti critici del neoformalismo
Al termine della disamina dei nuovi formalismi negoziali è bene svolgere alcune notazioni su rischi e benefici che derivano dalla imposizione dei nuovi vincoli di forma e contenuto previsti a garanzia della trasparenza contrattuale.
In dottrina c'è chi si è espresso in modo critico relativamente ai costi delle forme48 chiedendosi come
possa giustificarsi la rinascita del formalismo nell'età dell'informatica e dell'assiduo moltiplicarsi di servizi che possono chiedersi e rendersi senza la presenza
fisica del cliente e della banca, sollevando perplessità circa "la speditezza ed il costo di operazioni che l'esperienza storica ha sempre visto appesantite da ogni deviazione della libertà delle forme".
Altra critica riguarda l'efficacia dei vincoli formali, alcuni autori infatti hanno posto il dubbio sulla effettiva tutela del contraente debole, ritenendo che alcune cautele di tipo formale possono in alcuni casi tramutarsi in una garanzia per il contraente che predispone il contratto, il quale osservando i vincoli formali a lui imposti si pone al riparo da contestazioni di altra sostanza49.
Concluso l' esame dei principali obblighi informativi, nell'analisi del neoformalismo all'interno
49 Ibidem
dell'importante fenomeno del credito al consumo, si può sicuramente ritenere che queste norme garantiscono pubblicità, trasparenza e diffusività delle condizioni contrattuali; che assicurano un rispetto minimo ed uniforme dei diritti dei consumatori come categoria, ma non siamo in grado, allo stato, di stabilire se effettivamente al di là della volontà consapevole riguardo al contratto come documento, esse garantiscano altresì una effettiva e matura comprensione del contratto inteso come autoregolamento.
In questo contesto ben si armonizza l’idea secondo cui le norme che impongono requisiti formali a pena di invalidità limitano l’autonomia
privata50,traducendosi in fattori di appesantimento e
rallentamento dell’attività negoziale51.
Molti autori hanno osservato, che le previsioni relative alla forma danno vita a regole eccezionali e pertanto non sono suscettibili di applicazione analogica e neanche sono passibili di interpretazione estensiva, attesane l'incidenza sulla libera esplicazione della autonomia privata.52
Il richiamo alla forma contenuto nella legislazione speciale consumeristica prescinde dalla soddisfazione di esigenze di pubblicità relative ai beni oggetto
50 In tale direzione cfr. L. BIGLIAZZI GERI – U. BRECCIA – F.D. BUSNELLI – U. NATOLI, Diritto Civile, 1, 2, Torino, 1987, 628.
51 Sul punto cfr. C. VIVANTE, Trattato di diritto civile e commerciale, IV, Le
obbligazioni (contratti e prescrizioni),Milano, 1926, 67.
52V. sul punto E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, 279; C. M. BIANCA, Diritto civile 3, Il contratto, Milano, 1987, 282; C.MIRABELLI, Dei
contratti in generale, in Comm. Cod.civ.IV,2, Torino, 1980., 191. 150
dell’operazione negoziale, il requisito formale tende a favorire l’intellegibilità e la certezza delle regole del gioco contrattuale, il moltiplicarsi degli oneri di forma, non ostacola, ma garantisce e sorveglia la regolarità degli scambi.53
Come si è visto, nell'esperienza comunitaria, la forma del contratto, non è più riconducibile alle tradizionali categorie della forma ad substantiam e ad
probationem, non si esaurisce più nella semplice
consacrazione dell’atto negoziale in un documento. La dottrina ha elaborato concetti diversi di forma. ( Cfr. sub.2: forma-veste; forma-modulo; forma- strumento).
anche la modalità tecnica da utilizzare per informare e permettere di verificare se sia stato effettivamente rispettato il contenuto informativo previsto, costituendo così lo strumento attraverso il quale si mira a dare trasparenza alla qualità del contratto.
Ma non solo.
Il formalismo si rivela, altresì, funzionale al controllo dell’attività delle imprese, permettendo la moralizzazione dell’agire delle stesse a vantaggio della efficienza del mercato.
Infatti, nell'ambito della tutela del soggetto debole, messa in grave pericolo dalla serialità della contrattazione, gli oneri formali posti a garanzia del consumatore sono strumentali alla finalità
superindividuale di regolazione del mercato , impedendo alle imprese di trarre attraverso il contratto ingiustificati benefici da comportamenti contrari al principio di correttezza nella concorrenza.
CONCLUSIONI
Al termine dell'esame dei nuovi vincoli formali imposti a tutela del contraente debole ed a garanzia della trasparenza contrattuale, è possibile fare un bilancio circa l'effettiva funzione degli stessi ed i benefici che il consumatore ne può trarre.
La principale critica è sicuramente quella relativa ai costi delle forme, nell'era della informatizzazione.
Un altro rischio è quello legato al fatto che il contraente che predispone il contratto, adempiendo ai vincoli formali impostigli, si ponga al riparo da contestazioni di altra sostanza, e dunque il sistema non risulti semplicemente punitivo nei confronti delle
banche o dei creditori, ma di fatto non effettivamente protettivo per il cliente.
Dall'altro canto lo sviluppo normativo ha consentito di migliorare l'efficacia della stessa quale strumento di tutela per il consumatore, anche grazie ad una concreta attuazione a livello giurisprudenziale delle disposizioni normative.
Il quadro è ben lontano dal potersi considerare definito; il formalismo informativo nasconde molte contraddizioni.
Si può sicuramente ritenere che queste norme garantiscono pubblicità, trasparenza e diffusività delle condizioni contrattuali; che assicurano un rispetto minimo ed uniforme dei diritti dei consumatori come
categoria, ma non siamo in grado, allo stato, di stabilire se effettivamente al di là della volontà consapevole riguardo al contratto come documento, esse garantiscano altresì una effettiva e matura comprensione del contratto inteso come autoregolamento.
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