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Il danno all'ambiente è un settore in cui regole comuni volte a disciplinare il nesso di causalità hanno dimostrato di non dare buoni risultati e ove la loro applicabilità risulta particolarmente problematica.

a.Il danno in quanto tale o le sue conseguenze possono venire alla luce anche molti anni dopo il verificarsi delle azioni dannose, con conseguenti difficoltà a dimostrare la relazione esistente tra azione dannosa ed evento lesivo.

b.E' inoltre tipico in questo ambito il verificarsi di ipotesi ove il danno non è la conseguenza di una singola azione dannosa: nei casi delle c.d.

immissioni cumulate, il problema è determinare quale sia la percentuale di ogni inquinatore all'attività inquinatrice.

c.I fenomeni di inquinamento possono presentare dinamiche complesse:

ad es. nel caso in cui sia sostanzialmente certo ed appurato che sia avvenuta la fuoriuscita di una sostanza nociva, ma non si conoscono i soggetti che ne subiranno le conseguenze dannose.

Conseguentemente, sia in dottrina sia in giurisprudenza che nelle recenti legislazioni straniere si è assistito allo sviluppo di teorie alternative a quelle solite.

L’ordinamento tedesco ha affrontato il problema di identificare il responsabile dell'inquinamento introducendo eccezioni alla normale disciplina del nesso di causalità. Una particolare presunzione di causalità porta, infatti, ad alleviare l'onere probatorio del danneggiato.

Il regime di responsabilità predisposto astrae, almeno in linea presuntiva, dal nesso di causalità;

tale facilitazione per il danneggiato si concretizza in un ribaltamento dell'onere della prova che viene posta a carico del presunto inquinatore.

Ossia, se da un esame delle circostanze del fatto concreto un impianto sarà ritenuto idoneo a provocare il danno verificatosi, si presumerà che quest'ultimo sia effettivamente stato provocato dall'impianto in questione, senza bisogno per il danneggiato di dare la prova certa del nesso causale.

L'idoneità specifica dell'impianto a produrre il danno verrà giudicata in base al concreto svolgersi del suo esercizio, alle attrezzature ivi impiegate, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze immesse nell'ambiente, alle condizioni metereologiche, al tempo ed al luogo del verificarsi del danno, nonché in base a ogni altra circostanza che, nella fattispecie concreta, possa fornire elementi contro o a favore del verificarsi del danno.

Per l'impianto che sia stato fatto funzionare nel rispetto delle norme di legge tale presunzione di causalità verrà esclusa qualora siano stati assolti tutti gli obblighi d'esercizio e non si sia riscontrato alcuna anomalia nell'esercizio.

La legge tedesca del 1991

(Umwelthaftungsgesetz)

Per obblighi di esercizio particolari obblighi di esercizio particolari s'intendono quelli risultanti da

"autorizzazioni, direttive, disposizioni esecutive, nonché da decreti o da norme di legge, sempreché mirino a prevenire le lesioni ambientali che debbano considerarsi all'origine del danno".

Qualora la legge disponga che in base ad uno di questi obblighi particolari l'esercizio dell'impianto doveva essere assoggettato a controlli specifici per verificarne il rispetto, si presumerà che tale obbligo sia stato effettivamente assolto:

sia nel caso che i controlli abbiano avuto luogo nell'arco di tempo in cui la lesione ambientale può avere avuto origine e gli stessi controlli non abbiano riscontrato alcunché a riprova dell'esistenza di una violazione dell'obbligo particolare;

sia nel caso in cui tra il momento della richiesta di risarcimento dei danni e la lesione ambientale siano trascorsi più di 10 anni.

Vi sono poi altre disposizioni che mirano ad escludere l'operatività della presunzione. Tale esclusione è prevista:

qualora vi siano più impianti che possono essere considerati idonei, secondo le circostanze concrete, ad avere causato il danno, oppure qualora si siano verificati altri fatti idonei a produrre il danno.

L’elaborazione di nuovi criteri offerti dalla giurisprudenza americana

Le regole che disciplinano il nesso di causalità nel sistema di Common Law sono tradizionalmente le seguenti.

1.In primo luogo, si adotta il meccanismo della condicio sine qua non, ossia il but for test in base al quale la condotta dell'individuo non può essere considerata causa dell'evento, se l'evento si sarebbe verificato anche senza di essa.

2.Altra regola si concretizza nel c.d. substantial factor test, in base a cui, l'attore è tenuto a dimostrare che l'azione del convenuto deve considerarsi un elemento essenziale, anche se non esclusivo, per il verificarsi del danno da lui subito.

Un primo passo in avanti rispetto a queste regole tradizionali le giurisdizioni statunitensi l'hanno fatto verso la fine degli anni '40 in occasione del caso Summers v. Tice . In questa sede i giudici elaborarono la c.d. alternative liability theory , in base alla quale "nell'ipotesi in cui la condotta di due o piú soggetti è illecita, se è provato che il danno è stato causato alle vittime da uno solo di essi, ma v'è incertezza in ordine a chi lo abbia causato, ognuno dei soggetti ha l'onere di provare che egli non abbia causato il danno”. In questo caso, dunque, la Corte stabilì la possibilità di invertire l'onere della prova a carico dei convenuti, determinando la responsabilità solidale dei due in quanto joint tortfeasors a fronte della loro condotta negligente e, comunque, mantenendo ferma la possibilità per ognuno di loro di discolparsi.

VERSO UNA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA RESPONSABILITÀ PER VERSO UNA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA RESPONSABILITÀ PER

DANNO AMBIENTALE:

DANNO AMBIENTALE:

L’adozione della direttiva 2004/35/CE L’adozione della direttiva 2004/35/CE

La direttiva dell’aprile 2004 sulla responsabilità ambientale

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