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Procedure adottate in Europa

2. Aspetti giuridici e regolatori

2.1. Scenario tecnico in contesto emergenziale: armonizzazione e collaborazione internazionale

2.1.2. Procedure adottate in Europa

Al fine di garantire l’accesso a vaccini sicuri ed efficaci in tutta Europa, la Commissione Europea ha promosso, sin dall’inizio, un approccio coordinato delle strategie di vaccinazione, descritto nella Comunicazione “EU Strategy for COVID-19 vaccines” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245) del 17 giugno 2020. Una delle due linee di intervento indicate nel documento riguarda l’adattamento del quadro normativo dell’Unione Europea (UE) alla situazione emergenziale, al fine di accelerare dal punto di vista delle sole procedure lo sviluppo, l’autorizzazione e la disponibilità di vaccini che rispettino standard di qualità, sicurezza ed efficacia. Come

si legge nella Comunicazione, “benché vi sia urgente bisogno di un vaccino, è essenziale che qualsiasi decisione di regolamentazione relativa alla sua autorizzazione sia supportata da dati sufficientemente solidi per garantire la sicurezza dei pazienti e l’efficacia del vaccino. Il quadro normativo dell’UE, che offre un elevato livello di protezione, prevede meccanismi di flessibilità normativa per far fronte all’urgenza”.

Fra i criteri adottati dalla Commissione Europea per decidere quali produttori di vaccini sostenere, pertanto, figura non solo la rapidità e la capacità di fornire dosi in quantità sufficienti per il 2021, ma anche la solidità dell’approccio scientifico e della tecnologia utilizzata.

La Commissione ha così previsto la procedura per l’approvvigionamento e il sostegno allo sviluppo del vaccino sperimentale: i produttori che hanno avviato o stanno per avviare una sperimentazione clinica devono darne comunicazione alla Commissione stessa. Quest’ultima concluderà accordi di acquisto preliminare con i produttori per conto degli Stati membri: essa si garantirà in tal modo il diritto di acquistare un determinato numero di dosi di vaccino in uno specifico periodo di tempo e ad un prezzo predeterminato, finanziando una parte dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza. Tale intervento è in grado di ridurre da una parte i rischi per le imprese del settore, dall’altra i tempi di produzione.

Anche gli Stati membri sono coinvolti nella procedura sin dall’inizio, partecipando alla scelta dei vaccini sperimentali: è prevista, infatti, la partecipazione di esperti, rappresentanti degli Stati membri, al Comitato Direttivo che assiste la Commissione formulando orientamenti e fornendo consulenze sugli aspetti relativi alla conclusione dell’accordo preliminare di acquisto.

Nella prospettiva della flessibilità è stato adottato il Regolamento (UE) 2020/1043 (Europa, 2020) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali. Il Regolamento prevede una deroga temporanea ad alcune norme, con riferimento a sperimentazioni cliniche inerenti a medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti: in particolare è consentita una deroga alla Direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, e della Direttiva 2009/41/CE, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, eseguire studi con follow-up prospettici per un tempo adeguato

Contestualmente, in Europa è stato attivato il piano d’azione per le minacce sanitarie emergenti dell’EMA e in successione, singole strategie in ogni Stato membro atte a contenere il più possibile il diffondersi dell’epidemia (EMA, 2018).

A livello centrale, la governance EMA si è definita con l’istituzione, in virtù della Decisione 1082/2013/EU (Europa, 2013), di una Task Force EMA (COVID-ETF) (EMA, 2020b) con lo scopo di operare in caso di minaccia emergente per la salute umana coordinando azioni pertinenti su sviluppo, autorizzazione e sorveglianza di tutti i medicinali autorizzati in UE per affrontare la minaccia sanitaria.

Obiettivo principale della COVID-ETF è attingere all’esperienza della rete europea di regolamentazione dei medicinali e garantire una risposta rapida e coordinata alla pandemia COVID-19 attraverso la gestione efficiente delle attività di revisione dei prodotti e la produzione tempestiva di dati a supporto.

La task force è responsabile per tutte le sue attività nei confronti del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) dell’EMA. Vigono regole rigorose per garantire l’indipendenza di tutti i membri. La COVID-ETF è presieduta da EMA e composta dal presidente e vicepresidente del CHMP, del Comitato per la Sicurezza dell’Agenzia (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC), del Comitato Pediatrico (Paediatric Committee, PDCO) e dei gruppi di lavoro pertinenti, nonché del gruppo di Coordinamento per le Procedure di mutuo Riconoscimento e Decentralizzate - Umano (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures –

Human, CMDh) e il Gruppo di Coordinamento di Facilitazione degli Studi Clinici (Clinical Trials Facilitation Group, CTFG). Comprende relatori (Rapporteurs) e correlatori (Co-Rapporteurs) del CHMP per tutti i medicinali e vaccini COVID-19, nonché esperti aggiuntivi, se necessario, compresi quelli coinvolti nella revisione delle domande ricevute a livello nazionale (EMA, 2020c).

In relazione a vaccini, antivirali e altri medicinali destinati al trattamento o alla prevenzione di COVID-19, i compiti della COVID-ETF si declinano nel:

 valutare i dati scientifici disponibili sui medicinali per il trattamento di COVID-19 e identificare promettenti candidati;

 valutare i protocolli e fornire ai produttori commenti sui piani di sviluppo di medicinali COVID-19, quando non sia possibile avvalersi di una consulenza scientifica (scientific advice) in tempi rapidi;

 fornire supporto scientifico in collaborazione con il CTFG per facilitare gli studi clinici condotti nell’Unione Europea per i medicinali candidati più promettenti per COVID-19;

 preparare specifiche posizioni scientifiche e fornire input alle comunicazioni pubbliche;

interagire e cooperare con gli stakeholder.

Le procedure di valutazione approntate dall’EMA per il contesto pandemico riguardano la procedura rapida definita Fast-Track che prevede:

1. tempi rapidi di scientific advice, una procedura ad hoc per l’ottenimento di solide evidenze scientifiche preliminari a supporto di un corretto avanzamento degli studi (<20 giorni vs. 40-70 giorni previsti di norma);

2. ottimizzazione dei tempi e delle modalità di richiesta di valutazione scientifica da parte del Paediatric Committee (PDCO), che in collaborazione con le autorità regolatorie internazionali come la FDA, valuta gli studi pediatrici in considerazione della loro complessità (≥20 giorni vs. <120 giorni previsti di norma);

3. uso dello strumento Rolling Review (RR) che consente all’EMA di effettuare una valutazione continua e sistematica dei dati in riferimento ad un prodotto altamente promettente. È uno degli strumenti regolatori più rilevanti che l’EMA mette in campo per accelerare la valutazione di un farmaco o vaccino promettente durante un’emergenza di salute pubblica. Normalmente, tutti i dati sull’efficacia, la sicurezza e la qualità di un medicinale e tutti i documenti richiesti devono essere presentati nella forma completa all’inizio della valutazione in una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio. Nel caso di una revisione progressiva RR, il CHMP dell’EMA rivede i dati non appena diventano disponibili dagli studi in corso in cicli di revisione successivi, prima che venga presentata una domanda formale. Una volta che il CHMP decide che i dati disponibili sono sufficienti, il proponente deve presentare la domanda formale. Riesaminando i dati non appena diventano disponibili, il CHMP può esprimere prima il suo parere sull’opportunità o meno di autorizzare il medicinale o il vaccino. La RR continua fino a quando non siano disponibili prove sufficienti per supportare una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio. EMA completa la sua valutazione secondo i suoi standard usuali di qualità, sicurezza ed efficacia (cicli di revisione di circa 14 giorni in base alla quantità di dati);

4. valutazione accelerata, procedura che consente all’EMA di valutare le domande di autorizzazione per prodotti di grande interesse per la salute pubblica con necessità di intervento urgente, in un lasso di tempo più breve del solito e quando la procedura RR non è applicabile. Le tempistiche di valutazione sono ridotte al minimo assoluto (<150 giorni vs. 210 giorni previsti dalla procedura standard al netto dei tempi di risposta delle Compagnie ai quesiti). Nel caso dei vaccini pandemici ad oggi sono state applicate solamente procedure RR.

Altri importanti strumenti regolatori promossi da EMA nell’ambito dell’emergenza CoVID sono:

 possibilità di richiedere un’estensione delle indicazioni d’uso (line extension) tramite le modalità previste per i prodotti già autorizzati che possono essere riproposti per il trattamento di COVID-19 previa motivazione dell’impatto sulla salute pubblica da parte del proprietario dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC);

 ottenimento dell’AIC condizionata nel caso in cui il CHMP ritenga che il rapporto rischio/beneficio del prodotto sia favorevole e le esigenze mediche siano soddisfatte a vantaggio della salute pubblica con disponibilità immediata sul mercato e la completezza dei dati entro 1 anno;

 possibilità di applicazione dei programmi di uso compassionevole per rendere disponibili medicinali non autorizzati a livello nazionale;

 uso della modalità PRIME (Priority Medicine) per ricevere supporto avanzato e precoce per lo sviluppo di trattamenti o vaccini per COVID-19 (EMA, 2020d).

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