• Non ci sono risultati.

Procedure per la gestione delle domande di aiuto, di pagamento ed di altre fasi del

Nel documento Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (pagine 144-150)

3. PROCEDURE E TEMPI PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI

3.4. Misure per il ricambio generazionale

3.4.4. Procedure per la gestione delle domande di aiuto, di pagamento ed di altre fasi del

3.4.4.1. Formazione della graduatoria preliminare

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica a ciascun soggetto competente per la gestione delle domande la disponibilità sul sistema dell’elenco delle domande ad esso inoltrate, per l’avvio del procedimento amministrativo relativo all’esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell’elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il soggetto competente per l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento (d’ora in avanti ‘soggetto competente’), entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell’elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l’attuazione della misura oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, , quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

Il soggetto competente deve dare una adeguata pubblicità a tale provvedimento.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell’atto con il quale il soggetto competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

3.4.4.2. Completamento della domanda di aiuto

3.4.4.2.1. Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d’atto della graduatoria preliminare, il soggetto competente per l’istruttoria invia ai richiedenti la cui domanda risulta finanziabile la richiesta della documentazione a completamento della domanda di aiuto, comprendente almeno tutti gli elementi previsti nel bando a cui la domanda di aiuto si riferisce.

Qualora si dovessero verificare ulteriori disponibilità di risorse, per rinunce, revoche o altro, il soggetto competente per l’istruttoria può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti inseriti utilmente nella graduatoria stessa.

Il richiedente, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), deve presentare la documentazione a completamento della domanda di aiuto; tale documentazione deve corrispondere integralmente a quanto richiesto dal soggetto competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stessa comportano la decadenza della domanda di aiuto ed il suo respingimento.

3.4.4.2.2. Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il soggetto competente per l’istruttoria, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante la registrazione delle verifiche effettuate sull’apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;

Nel caso che, durante l’istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

3.4.4.3. Emissione degli atti di assegnazione

A seguito dell’istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrale a completamento della domanda, il soggetto competente provvede a:

a) individuare le domande ammesse a premio in base alle risorse disponibili;

b) emettere l’atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, l’atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

• l’ intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;

• l’importo del premio spettante dopo l’insediamento, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

• i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di revisione del piano di sviluppo aziendale;

• i termini e le modalità per il monitoraggio del piano di sviluppo aziendale;

ƒ l’indicazione degli eventuali requisiti che il richiedente si è impegnato a raggiungere successivamente al pagamento;

ƒ le scadenze per la presentazione della domanda di pagamento, con comunicazione di insediamento, e della relazione finale;

ƒ altre prescrizioni e condizioni specifiche;

L’atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall’ufficio istruttore sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

f) inviare l’atto di assegnazione, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;

g) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;

h) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L’atto di assegnazione deve essere adottato entro 18 mesi dall’insediamento.

3.4.4.4. Altre fasi del procedimento

3.4.4.4.1. Revisione del Piano di sviluppo aziendale

Non oltre il 180° giorno precedente la scadenza, può essere presentata richiesta di revisione del piano di sviluppo aziendale (PSA), nella quale sono ammesse varianti sostanziali purchè sia assicurata la coerenza complessiva del piano stesso.

Si considerano varianti sostanziali le modifiche ad almeno uno delle seguenti parti:

• programma degli investimenti ;

• cronoprogramma, a temporizzazione semestrale, relativo alla realizzazione degli interventi programmati;

• prospetto del conto economico

Alla richiesta di revisione del PSA deve essere allegata una relazione dettagliata che ne motivi la richiesta.

Tale revisione è soggetta a valutazione ed autorizzazione da parte dell’ente competente.

3.4.4.4.2. Istruttoria della richiesta di revisione del PSA

L’istruttoria della richiesta di revisione del piano aziendale consiste nella verifica degli elementi sopra elencati.

Nel caso di esito positivo , l’ufficio istruttore provvede a comunicare al soggetto interessato l’esito della richiesta attraverso lettera raccomandata

Nel caso di esito negativo l’ufficio istruttore comunica al soggetto interessato l’esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

3.4.4.5. Monitoraggio del cronoprogramma del PSA

Entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità del piano, il beneficiario deve comunicare all’Ente competente il monitoraggio del PSA, comprendente gli interventi realizzati fino a quel momento.

3.4.4.5.1. Istruttoria del monitoraggio del cronoprogramma del PSA

L’Ente competente effettua la verifica del monitoraggio degli interventi realizzati attraverso il confronto fra quanto previsto dal cronoprogramma del Piano di sviluppo aziendale e quanto effettivamente realizzato. Se il beneficiario non ha realizzato quanto programmato nei tempi previsti, l’Ente invia un’ingiunzione al beneficiario in cui prescrive un termine entro cui devono essere realizzati gli interventi non effettuati.

Trascorso tale termine, se il beneficiario non provvede ad ottemperare a quanto richiesto subisce la revoca dell’atto di assegnazione.

3.4.4.6. Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessione della conduzione dell’impresa Il beneficiario, qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) si trovi nella necessità di cessare l’attività e/o cedere l’impresa agricola, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione del piano di sviluppo aziendale o successivamente al percepimento del premio, deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno 30 giorni lavorativi prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto eventualmente già ricevuto; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione. Il premio assegnato al beneficiario non è in alcun modo cedibile ad altri soggetti in caso di cessazione o cessione dell’attività da parte dello stesso.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l’esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

3.4.4.6.1. Altre richieste di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all’Ente competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.4.4.7. Domanda di pagamento con comunicazione di insediamento

Successivamente all’insediamento e comunque nei termini stabiliti dall’ente competente nell’atto di assegnazione, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento, con comunicazione di insediamento, da effettuarsi esclusivamente sul sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all’1% dell’importo del premio per ogni giorno di calendario di ritardo; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell’atto di assegnazione.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento con comunicazione di insediamento da produrre al soggetto competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

• Copia della garanzia fideiussoria in favore di ARTEA secondo il modello da essa predisposto, per un importo pari al premio da erogare maggiorato del 10% a garanzia del raggiungimento di tutti i requisiti previsti e del rispetto delle prescrizioni del piano aziendale. L’originale del documento deve essere inviato ad ARTEA;

• Numero partita IVA;

• Estremi dell’iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;

• Nel caso di insediamento in società, atto costitutivo che nomina il giovane amministratore e legale rappresentante della società e definisce la ripartizione del capitale fra i soci;

• Dichiarazione di iscrizione all’albo degli IAP, qualora il requisito sia già posseduto;

• Documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso, qualora non già presente nel fascicolo (sono ammessi proprietà o affitto).

Con la domanda di pagamento con comunicazione di insediamento il beneficiario deve confermare il piano aziendale precedentemente presentato o richiedere una revisione dello stesso.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l’Ente competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all’Ente competente non sia completa, l’ufficio istruttore dell’Ente invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 gg di calendario dalla ricezione della richiesta dell’Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del premio concesso.

3.4.4.7.1. Istruttoria della domanda di pagamento con comunicazione di insediamento La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di pagamento del premio.

L’Ente competente, successivamente al ricevimento della domanda di pagamento con dichiarazione di avvenuto insediamento, effettua le verifiche documentali relative:

• alla data di primo insediamento in qualità di capo azienda;

• alla verifica della eventuale richiesta di revisione del PSA presentato in fase di completamento della domanda;

• alla verifica della conformità, scadenza ed importo della fidejussione presentata ad ARTEA;

• alla verifica dell’ubicazione dell’azienda condotta dal beneficiario.

L’Ente competente per l’istruttoria provvede quindi:

• a registrare nel sistema informatico di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l’esito istruttorio;

• a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/05 artt. 20 e 21) l’elenco di liquidazione del premio spettante al beneficiario.

Il soggetto competente per l’istruttoria, con proprio provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento con comunicazione di insediamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo l’Ente provvede:

alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata, comunicando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;

a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

3.4.4.8. Relazione finale

La relazione finale deve pervenire all’Ente competente tramite il sistema informatico Artea entro i termini indicati dall’ente stesso nell’atto di assegnazione e comunque entro 90 giorni dalla conclusione del piano aziendale.

Insieme alla relazione finale deve essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della dimostrazione di investimenti per almeno i 2/3 del premio inserendo nel sistema ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l’oggetto della spesa.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della rendicontazione; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

3.4.4.9. Istruttoria della relazione finale

In fase di istruttoria della relazione finale deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione presentata, anche una visita sul luogo in modo da accertare:

ƒ il mantenimento dell’attività agricola in qualità di capo azienda da parte del soggetto beneficiario;

ƒ Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSA mediante la realizzazione degli interventi proposti;

ƒ che gli investimenti rendicontati siano compiuti e funzionali all’attività che si propone di svolgere il beneficiario.

La verifica documentale comprende:

• la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSA, così come indicati al punto 2.2 del piano stesso;

• la verifica del rispetto del programma degli investimenti per almeno il 70% dell’importo complessivo programmato;

• il controllo che siano rendicontate spese ammissibili per investimenti programmati per un importo pari almeno ai 2/3 del premio erogato;

• la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva;

• il controllo sulle attività formative svolte, necessarie all’acquisizione della qualifica di IAP;

• il controllo che l’ iscrizione alla partita IVA ed alla CCIAA siano avvenute in data successiva alla domanda di aiuto, ma non oltre 6 mesi dalla data di ammissione al finanziamento;

• la verifica che la capacità professionale sia stata acquisita entro 36 mesi dalla data dell’atto di assegnazione;

• la verifica del conseguimento della qualifica di IAP entro 36 mesi dalla data dell’atto di assegnazione;

• la verifica che la relazione finale sia stata presentata entro 90 giorni dalla conclusione del piano;

L’Ente competente provvede quindi:

ƒ a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo controfirmato dall’imprenditore o da un suo rappresentante;

ƒ a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l’esito istruttorio;

ƒ alla comunicazione ad ARTEA dell’esito dell’accertamento e relativa autorizzazione allo svincolo della garanzia fideiussoria.

L’Ente competente, con provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte.

Per le domande con esito di istruttorio negativo, l’Ente provvede:

ƒ alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata comunicando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;

ƒ a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

3.4.4.10. Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l’istruttoria o del richiedente.

Per le domande di aiuto, tale richiesta, in carta libera, deve pervenire all’ufficio competente per l’istruttoria entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito dell’istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l’ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

3.4.4.11. Istruttoria di recupero

L’Ente competente, per le domande per le quali l’Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell’anticipo erogato o dell’intero importo provvede:

alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;

all’adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;

alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all’Organismo Pagatore.

3.4.4.12 Monitoraggio

E’ fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l’Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13.

3.4.4.13 Fasi del Procedimento per la misura 112

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. I soggetti competenti possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati e pubblicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 12 dello schema seguente. Nel caso in cui non si provveda all’adozione di tale atto entro il termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

FASI DEL PROCEDIMENTO TERMINI

1. Presentazione domanda di aiuto da

parte dei richiedenti entro il 31/12 di ogni anno per la graduatoria relativa all’assegnazione fondi previsti dall’Ente competente per l’anno successivo 8salvo quanto espressamente previsto nel bando)

2. Ricezione domande da parte di

CAA/ARTEA Entro 3 gg lavorativi dalla presentazione

Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informativo ARTEA

Entro 7 gg. lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande

3. Presa d’atto della graduatoria

preliminare Entro 10 gg. lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA

4. Richiesta del completamento (per le domande potenzialmente ammesse in base alla graduatoria preliminare)

Entro 10 gg lavorativi dalla presa d’atto della graduatoria preliminare

5. Invio del completamento della domanda Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta 6. Emissione atti di assegnazione da parte

del soggetto competente Entro 90 gg dalla ricezione del completamento integrale della domanda

7. Presentazione della domanda di pagamento con comunicazione di insediamento,

Successivamente all’insediamento e comunque nei tempi stabiliti dall’ente nell’atto di assegnazione

8. Eventuale richiesta di revisione del piano

Non oltre il 180° giorno precedente la scadenza del piano

9. Comunicazione di monitoraggio del

cronoprogramma Entro 60 giorni dal termine di ogni annualità del piano 10. Presentazione della relazione finale a

conclusione del piano aziendale e rendicontazione di almeno i 2/3 del premio

Nei termini indicati dall’Ente e comunque entro 90 giorni dalla conclusione del piano

11. Svincolo della fideiussione Entro 180 giorni dalla presentazione della relazione finale

12. Elenchi di liquidazione Entro il 31/10 di ogni anno per i fondi assegnati nell’anno precedente

Nel documento Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (pagine 144-150)