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2 Il sistema della generazione di energia

2.4. Regime autorizzativo

2.4.1. Procedure per l'autorizzazione degli impianti

Per gli aerogeneratori con un diametro rotore inferiore ad 1m ed altezza della torre non superiore ad 1,5 sia a livello nazionale che, generalmente, a livello locale viene applicata la normativa che regola le attività libere secondo la quale non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva all'installazione; tuttavia permangono le procedure descritte nel capitolo seguente qualora si voglia immettere l'energia elettrica nella rete di distribuzione nazionale.

Per gli impianti di potenza inferiore a 60 kW (o a diversa soglia eventualmente decisa dalla Regione competente o relative provincie delegate) il permesso a costruire è costituito dalla presentazione, all’apposito sportello del Comune in cui si trova il sito d’installazione, di DIA (Denuncia di Inizio Attività), sottoscritta da un professionista incaricato e corredata dalla documentazione richiesta. Fatto salvo eventuali

prescrizioni locali più vincolanti, vale la norma del silenzio assenso, quindi se entro 30 giorni il Comune non richiede ulteriore documentazione o comunque non avanza obiezioni, i lavori possono avere inizio.

È da notarsi come le più recenti norme (art. 49 del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) lascino intendere che la procedura di DIA venga sostituita dalla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), ovvero che l'inizio dei lavori possa avvenire immediatamente dopo la presentazione della segnalazione senza la necessità di attendere 30 giorni; tale interpretazione non è tuttavia ancora stata chiarita dal legislatore né è condivisa da tutte le amministrazioni pubbliche.

Per gli impianti oltre la soglia di 60 kW si applica invece la procedura generale prevista dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 procedura di Autorizzazione Unica da istituirsi, generalmente, presso l''ufficio competente della Provincia delegata dalla Regione sul cui territorio ricade l'impianto.

È importante ricordare che, in conseguenza del medesimo art. 12 della legge 387, la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, di qualsiasi taglia, rientra tra le opere di pubblico interesse urgenti ed indifferibili per le quali è fissato un limite di 180 giorni, salvo richieste di integrazioni, entro il quale deve essere rilasciata l'autorizzazione o motivato il rifiuto alla realizzazione attraverso un procedimento unico cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate.

A livello nazionale non esistono provvedimenti legislativi che prevedano l’effettuazione di VIA (Valutazioni d’Impatto Ambientale) per i progetti eolici, ciononostante diverse Regioni hanno emesso leggi che richiedono questa procedura.

La preparazione di una VIA sarebbe, in linea di principio, consigliabile in ogni caso ai richiedenti l’autorizzazione per prevenire possibili obiezioni future, d'altronde è evidente che sia difficilmente sostenibile da un punto di vista economico la redazione di tutta la documentazione necessaria per un impianto di taglia inferiore a 200 kW. Lo stesso articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 [14] prevede che i Ministeri competenti e la Conferenza unificata definiscano linee guida nazionali per lo svolgimento dell’iter autorizzativo degli impianti a fonte rinnovabile; tale documento è stato completato solamente il 10 Settembre 2010 con l'emanazione del decreto pubblicato in gazzetta ufficiale in data 18/09/2010.

Il lungo tempo trascorso ha portato le varie Regioni a definire propri regolamenti secondo le rispettive sensibilità ed eterogeneità di approcci, sia dal punto di vista tecnico che giuridico, con un conseguente aumento della complessità e della lunghezza

delle procedure, che di norma oggi superano anche di molto il termine dei 180 giorni prescritti, soprattutto per i grandi impianti.

Se da un lato l'autorizzazione di aerogeneratori mini eolici in ambito sub-urbano è una procedura che la maggior parte degli uffici tecnici competenti può gestire mediando l'esperienza di altre infrastrutture, l’inserimento di aerogeneratori, anche molto piccoli, nei centri urbani veri e propri rappresenta ad oggi ancora una grande incognita, derivata sia dalla mancanza di giurisprudenza in merito che per potenziali contenziosi con i residenti in vicinanza dello stesso.

tabella 1: Principali norme regionali per installazione di impianti da fonti rinnovabili. [42]

Norme Procedure Norme Procedure

ABRUZZO MOLISE L.r. 27/2006, Dgr 351/2007 e s.m.

DIA per impianti fino a 20kW ed eolici fino a 60kW. Semplificate le procedure per gli impianti fino a 200kW e quelli installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri edilizi anche non integrati.

L.r. 15/2008 Per gli impianti eolici sono fissate fasce di rispetto. Nessuna limitazione per gli impianti fotovoltaici integrati. Fasce di rispetto per strade, coste e fiumi. BASILICATA PIEMONTE L.r. 9/2007, L.r. 31/2008 e L.r. 47/2008 (1)

Sottoposti a verifica tutti gli impianti Fv (esclusi quelli integrati o parzialmente integrati che occupino un’area inferiore a 2000mq-1000mq nelle aree protette). Verifica per tutti gli impianti eolici.

L.r. 40/1998, L.r. 44/2000 L.r. 23/2002

DIA per impianti Fv fino a 20kW. Verifica di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici.

CALABRIA PUGLIA

L.r. 42/2008 DIA per gli impianti Fv fino a 20kW ed eolici fino a 60kW (a meno di altri vincoli). DIA o comunicazione al comune per gli impianti Fv fino a 500kW integrati nei tetti degli edifici.

L.r. 31/2008 DIA per gli impianti fino ad 1 mW e per gli impianti eolici realizzati dagli enti locali o finalizzati all’autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore.

CAMPANIA SARDEGNA

Dgr 500/2009

DIA per gli impianti Fv fino a 20kW ed eolici fino a 60kW (a meno di altri vincoli).

Dgr 30/2008 e Linee guida allegate

DIA per gli impianti fino a 20kW e per quelli totalmente o parzialmente integrati. Parere sulla compatibilità paesaggistica per gli impianti eolici fino a 60kW.

Norme Procedure Norme Procedure L.r. 26/2004 DIA per gli impianti fotovoltaici fino a

20kW ed eolici fino a 60kW.

Dgr 1/2009 DIA per impianti fotovoltaici fino a 20kW e per tutti quelli integrati o aderenti ai tetti degli edifici o per gli impianti fotovoltaici fino a d 1 MW installati su edifici pubblici. DIA per impianti eolici fino a 60kW.

FRIULI VENEZIA GIULIA TOSCANA

L.r. 30/2002 Ogni Provincia adotta proprie procedure diverse.

L.r. 39/05, Dgr 390/08

DIA per impianti fotovoltaici fino a 20kW ed eolici fino a 60 kW.

LAZIO PROVINCIA DI BOLZANO

Dgr 517/2008

Liberi gli impianti Fv fino a 20kW e 5kW eolici. Esonerati gli impianti Fv sopra le coperture dei manufatti a destinazione agricola e industriale e quelli a terra in zone industriali o agricole (fino a 200kW). Legge prov. 1/2008, art. 68 e s.m. Necessaria autorizzazione

paesaggistica per gli impianti eolici. No AU per impianti fotovoltaici fino a 20kW ed eolici fino a 60kW. LIGURIA UMBRIA L.r. 22/2007, Lr 16/2008, Lr 45/2008

DIA per gli impianti Fv fino a 20kW, pannelli solari termici da 20 a 100m2 ,eolici fino a 60 kW. Comunicazione preventiva al Comune in altri casi di minore impatto.

L.r. 5/2008 Dgr 561/2008

DIA per impianti fotovoltaici 20kW ed eolici fino a 60kW.

LOMBARDIA VALLE D’AOSTA

L.r. 26/2003 Ogni Provincia adotta proprie procedure diverse.

L.r. 23/2005 e Dgr 343/2006

Non esistono disposizioni specifiche. La legge regionale di VIA-VAS indica le taglie per l’assoggettabilità degli impianti.

MARCHE VENETO

L.r. 6/2007 DIA per impianti fotovoltaici fino a 20kW o integrati nei tetti e per impianti eolici fino a 60 kW. VIA per impianti fotovoltaici di oltre 5000mq.

Dgr 2204/2008, Dgr 1192/2009 (3)

DIA per gli impianti fotovoltaici fino a 20kW ed eolici fino a 60kW. DIA o comunicazione preventiva al Comune per fotovoltaici integrati o

parzialmente integrati sui tetti degli edifici.

Nota: (1) bocciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 166/2009; (2) al momento non esiste alcuna norma provinciale di riferimento;

(3) piano casa.

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